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LA SAI L’ULTIMA? IL CONCORSO DEL 2012 NON VALE COME ABILITAZIONE

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Il nostro è un Paese pieno di contraddizioni al punto tale che ormai si fa fatica a capire come stanno realmente le cose soprattutto in materia scolastica e di precariato. La nota 7526 del 24 luglio potrebbe rientrare fra quetste contraddizioni. 

imagesIl superamento del concorso a cattedra del 2012 non vale come abilitazione. È questo uno dei chiarimenti forniti dal ministero dell’istruzione, con la nota 7526 del 24 luglio, in vista delle compilazione delle graduatorie di istituto. L’amministrazione ha spiegato, inoltre, che chi ha sciolto la riserva avendo conseguito tardivamente l’abilitazione ha diritto ad entrare nella seconda fascia della graduatoria a cui si riferisce l’abilitazione, ma non può farla valere come altro titolo in altra graduatoria. Proprio perché, all’atto della presentazione della domanda originaria, il titolo non era ancora stato conseguito. In analogia a quanto previsto per i docenti di II fascia, è consentito anche ai docenti di III fascia sostituire il titolo di accesso con altro più favorevole.
I docenti di III fascia che chiedono l’inserimento nelle graduatorie di istituto dei Licei Musicali, devono essere in possesso dei medesimi requisiti richiesti per i docenti di I e II fascia, secondo l’allegato E al decreto 89/2010, fatta eccezione per la sola abilitazione. I docenti in possesso del diploma Isef non possono far valere come altro titolo la laurea quadriennale in scienze motorie, né le lauree di nuovo ordinamento (LS o LM) ad essa corrispondenti. I vincoli rispetto ai periodi e punteggi valutabili (6 mesi e 12 punti) e ai servizi contemporanei sono da applicare in modo indipendente tra le fasce e, con riferimento alla III fascia, tra i singoli insegnamenti. Analogamente è possibile dichiarare, nel rispetto dei vincoli suddetti, come non specifici servizi già dichiarati in altra fascia o nelle graduatorie ad esaurimento. Il servizio con contratto a tempo determinato è valutato come anno scolastico intero, se ha avuto la durata di 180 giorni, oppure se il servizio è stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale, ovvero fino al termine delle attività nella scuola dell’infanzia.

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