Come vi abbiamo già anticipato, così come in tutti gli altri ricorsi di identico oggetto, il Tar Lazio anche sul nostro ricorso n.8980/2014 si è espresso negativamente con ordinanza n.3312/2014.
Il Tribunale non ha espresso nell’ordinanza una esplicita motivazione del rigetto della richiesta cautelare, limitandosi ad un generico
rilievo sulla presunta infondatezza dei motivi di ricorso.
Ritenendo tutt’ora più che fondate le doglianze avanzate contro il D.M. 235/2014 nella parte in cui non consente l’inserimento in Gae dei docenti in possesso del diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/2002, considerato che lo stesso Ministero ne ha dovuto riconosce il valore abilitante prevedendo la possibilità di inserimento nella II fascia delle graduatorie di istituto, riteniamo più che opportuno insistere per la concessione di una misura d’urgenza che permetta
l’inserimento in Gae.
Il Tribunale amministrativo in particolare, ha dimostrato a nostro avviso poca sensibilità rispetto all’ingiustizia perpetrata per anni
in danno dei docenti in possesso di detto titolo di studio, ai quali sin dalla prima costituzione delle graduatorie permanenti (oggi ad
esaurimento), non è stato consentito l’inserimento. I Giudici di primo grado hanno altresì errato nel ritenere non condivisibili le testi
sostenute in ricorso, laddove si è ampiamente rilevata la disparità di
trattamento posta in essere nel corso degli anni, laddove è stato consentito l’inserimento in graduatoria anche di nuovi abilitati (dopo
la trasformazione in graduatorie ad esaurimento) mentre continua a negarsi la possibilità di inserimento a coloro i quali hanno
conseguito un titolo abilitante in data anteriore al 2001/2002.
Pertanto, stiamo predisponendo il ricorso in appello innanzi al Consiglio di Stato avverso l’ordinanza negativa del Tar n.3312/2014 e con apposita e mail saranno inviate a tutti coloro i quali hanno aderito al ricorso al Tar le istruzioni per aderire all’appello.
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Avv. Dino Caudullo