Su pressante richiesta dei sindacati il Ministero dell’Istruzione emana una nota esplicativa.
Su pressante richiesta dei sindacati, il MIUR ha emanato la Nota n. 7210 del 17 luglio 2014 che chiarisce alcuni dubbi ed aspetti riguardanti le modalità di presentazione delle domande (sia on-line che su modello cartaceo) e, soprattutto, sulla documentazione da allegare.
I chiarimenti acquisiti con la nota del MIUR
- Le domande di utilizzo e assegnazione provvisoria del personale docente di ogni ordine e grado vanno fatte on-line entro le rispettive scadenze già pubblicate sul sito.
- Le domande da parte dei docenti di religione, dei docenti titolari della DOS, degli educatori e del personale Ata vanno presentate su modello cartaceo come negli anni scorsi e nel rispetto delle scadenze già definite per ciascuna fattispecie.
- Anche le domande di utilizzo sui licei musicali vanno presentate su carta (dal 24/7 al 30/7 se da parte dei docenti della secondaria).
- Alle domanda di utilizzazione vanno allegati “solo” i titoli (o altro) che non siano già in possesso della scuola (quindi niente allegato D, allegato E, altri titoli). L’interessato si attribuisce nella domanda solo il punteggio spettante (sostanzialmente quello della graduatoria interna d’istituto, aggiornato con l’aggiunta della valutazione dell’anno in corso per quanto riguarda il servizio e l’eventuale continuità spettante). Poi sarà direttamente la scuola (per le domanda su carta) oppure l’USP, cui si invia la domanda on-line, a verificare, tramite scuola, se il punteggio è corretto. Visto che la competenza ad attribuire il punteggio è della scuola (art. 1 commi 6 e 7 del Ccni), non ha alcun senso inviare (o allegare) di nuovo la documentazione già in possesso della scuola.
- Le certificazioni mediche (es. L. 104) possono essere presentate su carta alla scuola di servizio oppure, se la domanda è on-line, inviate come allegato alla domanda (come scritto sulla schermata per le istanze on-line) come foto o scannerizzate. In questo secondo caso la domanda è valida comunque ed è facoltà dell’amministrazione chiedere, o meno, copia cartacea anche in un secondo momento.
- Le domande di assegnazione provvisoria interprovinciali on-line vanno inviate all’USP della provincia di destinazione e basta, visto che non è possibile inviarle in copia on-line anche all’USP di titolarità. Provvederà poi Polis ad inoltrare elenco delle domande agli Usp di titolarità. Su carta, invece, vanno sempre inviate anche per conoscenza all’USP di titolarità.
- Dal momento che la nota del Miur n. 6870 del 7/7/2014 ha stabilito che la scadenza per tutte le domande è quella del grado di appartenenza (quindi stessa scadenza anche per le domande per grado diverso) e dal momento che le stesse sono domande diverse, nel caso in cui non sia più (o non sia ancora) aperta l’area per le istanze on-line, si presentano su modello cartaceo. Ad esempio chi, titolare nella primaria, volesse chiedere l’assegnazione provvisoria “anche” per il secondo grado, non potrà presentare istanza on-line entro il 21 luglio perché l’area del secondo grado apre “solo” il 24 luglio. Quindi quella per il secondo grado la può presentare, sempre entro il 21, su carta visto che i modelli sono già tutti disponibili.
Si fa presente inoltre che, visti i ristrettissimi tempi di presentazione delle domande, se emergeranno problemi (ad es. cattivo funzionamento di Polis) l’amministrazione si è impegnata a prorogare la scadenza di qualche giorno. Ovviamente la proroga non è affatto scontata e sarà data solo se necessario e solo a ridosso della scadenza (per ovvie ragioni). Quindi le domanda vanno tutte presentate entro i termini di scadenza!
Possibili integrazione all’ipotesi di CCNI sulle utilizzazioni sottoscritto il 26/3/2014 (ai sensi dell’art. 1 comma 13).
Al MIUR le parti hanno discusso e condiviso l’esigenza di integrare l’ipotesi di accordo sottoscritto il 26 marzo 2014 alla luce di 3 eventi nuovi, e successivi, rispetto alla data di sottoscrizione dell’ipotesi di Ccni.
Attivazione dei CPIA.
E’ emersa l’esigenza di aggiungere nel contratto che:
- i docenti che chiedono l’utilizzazione (tra le altre) anche nei CTP, la stessa è da intendersi valida anche nei casi in cui gli stessi siano trasformati in CPIA;
- che tutti i DSGA interessati a prestare servizio nei posti attivati in organico di fatto (e dunque non solo i perdenti posto trasferiti a domanda condizionata o chi è in esubero, come prevede il testo attuale) possano chiedere, se interessati, di essere utilizzati nei nuovi CPIA se destinatari di posto in organico;
- possibilità per tutti i soprannumerari di essere utilizzati “anche” nei CPIA.
Ovviamente tutte le operazioni in organico di diritto (con relativa acquisizione della titolarità nei CPIA) sono rinviate alla mobilità del prossimo anno 2015-16.
Utilizzazione dei docenti titolari DOS.
Vista l’unificazione per legge delle 4 aree ai fini della mobilità, visto l’art. 30 del Ccni sulla mobilità modificato con successiva sequenza del 7 aprile 2014 e fermo restando l’accantonamento del 50% dei posti + il dispari per le immissioni in ruolo che, come noto, saranno ancora per aree distinte, nel contratto si dovrà prevedere che anche le utilizzazioni si possano fare su area unica. Ovviamente vanno salvaguardati sempre i posti accantonati, e suddivisi per aree, per le immissioni in ruolo, compresi i resti della mobilità.
Utilizzazione del personale (docente o Ata) distaccato o in aspettativa sindacale che dovrà rientrare in servizio a scuola al primo settembre prossimo in base a quanto disposto dal D.L. n. 90 del 24 giungo 2014.
Visto, come noto, il taglio del 50% dei distacchi e dei permessi sindacali e visto che il tutto è stato imposto d’imperio in estate (senza dare a nessuno neanche la possibilità di “riorganizzarsi” in relazione alle diverse sedi di impegno sindacale, rispetto alla sede di titolarità a scuola), le parti ritengono che si debba consentire al personale docente e Ata coinvolto di poter chiedere l’utilizzo anche presso scuole del comune, o provincia, dove si è espletato l’incarico sindacale nell’a.s. 2013-2014. Ovviamente senza alcuna precedenza rispetto alle altre domande di utilizzo ed in coda alle altre precedenze già esistenti (quali ad esempio quella per gli ex perdenti posto che chiedono di rientrare, per la L. 104, per la lavoratrice madre, ecc…). Al pari dei diritti e delle tutele che con il contratto sono stati sempre garantito a tutti (e non solo ai perdenti posto trasferiti a domanda condizionata ma anche, ad esempio, ai titolari sulla DOP o ai neo immessi in ruolo senza sede che vengono trasferite d’ufficio su sede non richiesta), le parti hanno condiviso questa integrazione al contratto, visto che con la pre-intesa sottoscritta il 26 giugno 2014, chi si ritrova e dover rientrare in servizio a scuola (per provvedimento estivo ed imperativo), non avrebbe neanche la possibilità di fare domanda di utilizzo per riavvicinarsi alla sede dove, fino ad oggi, sta espletando l’incarico sindacale.
Su questi 3 punti, ad oggi, si è registrato un accordo di massima. L’amministrazione sta lavorando alla predisposizione di un testo che a breve verrà di nuovo esaminato e, se condiviso, dovrebbe essere sottoscritto come integrazione contestualmente alla sottoscrizione definitiva del Ccni.