fbpx

Anche docenti e ATA immessi in ruolo con decorrenza giuridica retrodatata hanno diritto all’ASpI nei mesi estivi

1060

È quanto stabilisce l’INPS con il messaggio n. 6050/14: docenti e ATA assunti con decorrenza giuridica retrodatata hanno diritto all’ASpI nei mesi estivi.

SICUROÈ arrivato, dopo settimane di confusione, il messaggio n. 6050/14 dell’Inps con cui l’Istituto chiarisce il caso del diritto a ricevere l’ASpI – nel periodo di non lavoro di luglio e agosto – per i docenti e il personale ATA immessi in ruolo con decorrenza economica a partire dal settembre successivo.

Si tratta di una posizione importante che ristabilisce un diritto fondamentale per migliaia di lavoratrici e lavoratori.

Il messaggio, infatti, si esprime a favore di coloro che, sebbene immessi in ruolo con decorrenza giuridica retrodatata al 1 settembre dell’anno precedente, non percepiscono retribuzione nei mesi di Luglio e Agosto perché la decorrenza economica del’immissione in ruolo vale dal 1 settembre dell’anno successivo. L’Inps sottolinea che, per quanto il rapporto di lavoro a tempo indeterminato decorra dal momento in cui si attivano gli effetti giuridici, in questo particolare caso in cui si riscontra una scissione tra l’epoca degli effetti giuridici e quella degli effetti economici, non viene meno lo stato di  disoccupazione nel periodo non lavorato e privo di retribuzione. Del resto, riconosce l’Inps, “non si può peraltro imputare alla volontà del lavoratore l’inattività e il sostanziale stato di disoccupazione”.

Conclude l’Inps che “si ritiene di consentire l’indennizzabilità delle giornate di nomina giuridica non lavorate e prive di retribuzione”.

Inoltre l’Istituto rende noto che, a fronte del mancato aggiornamento dei dati UNIEMENS (la banca dati on line che raccoglie informazioni retributive e contributive per ogni lavoratore), per evitare ulteriori ritardi nella tutela dei soggetti, le sedi dell’INPS possono avvalersi delle buste paga fornite direttamente dagli interessati per la verifica dei requisiti contributivi e per definire l’importo e, in caso di Mini ASpI o di soggetti ultracinquantenni, la durata della prestazione. L’INPS aggiunge poi alcune precisazioni:

“in caso di indisponibilità delle buste paga più recenti, qualora essa sia ininfluente ai fini della verifica dei requisiti soggettivi necessari all’accoglimento della domanda di prestazione, quest’ultima potrà essere accolta in forma provvisoria salvo ricalcolo alla luce della documentazione completa;  qualora l’indisponibilità risulti decisiva, la domanda andrà posta in evidenza e definita solo al momento in cui sarà fornita la documentazione necessaria”.

Oltre alle lavoratrici e ai lavoratori precari della scuola con contratto scaduto, anche alla luce di quanto stabilito con il messaggio su citato, invitiamo docenti e personale ATA in ruolo che non percepiscono retribuzione nei mesi di luglio e agosto data la decorrenza economica dell’assunzione dal primo settembre 2014, a rivolgersi quanto prima alle sedi della FLC CGIL e del patronato INCA del proprio territorio per fare la domanda.

In questo articolo