Tra colleghi si riscontrano pareri discordanti sull’obbligo di reperibilità in caso di assenza dal servizio per motivi di salute. Chiedo per cortesia di conoscere qual è la norma che disciplina la materia.
Angela, Parma
La materia è disciplinata dal decreto del ministero della pubblica amministrazione n. 206 del 18 dicembre 2009.
L’articolo 2 del decreto dispone, in particolare, che sono esclusi dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità (dalle ore 9 alle 13 e dalle 15 alle 18, anche nei giorni non lavorativi e festivi) i dipendenti per i quali l’assenza è etiologicamente riconducibile ad una delle seguenti circostanze: patologie gravi che richiedono terapie salvavita; infortuni sul lavoro; malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio e gli stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta.
Dispone inoltre che dall’obbligo di reperibilità sono esclusi i dipendenti nei confronti dei quali sia già sta effettuata la visita fiscale relativamente al periodo di prognosi indicata nel certificato medico.
Franco Bastianini