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Se la scuola non informa la famiglia sull’andamento scolastico dell’alunno la bocciatura è illegittima!

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Il TAR Puglia Bari con la recente sentenza n. 640-2014 , confermando una precedente ordinanza cautelare, ha annullato il provvedimento di bocciatura di un alunno che frequentava la classe seconda media, promuovendolo e riammettendolo per l’effetto alla classe terza.

ATA2I Giudici amministrativi, senza entrare nel merito delle valutazioni espresse dal Collegio docente, hanno ritenuto decisiva la constatazione, già rilevata nella sede cautelare, che, per un verso, dalla disamina della documentazione versata agli atti di causa non risultava provato che la scuola avesse adempiuto all’onere di informazione nei confronti dei genitori del minore in ordine alle carenze formative riscontrate durante l’anno scolastico e che, per altro verso, il minore non risulta essere stato invitato a partecipare alle attività di recupero organizzate presso l’istituto e rese in favore di altri alunni: “Manca, in definitiva, la dimostrazione della comunicazione formale, da parte della scuola alla ricorrente, del negativo andamento scolastico del figlio di quest’ultima.”

A tale proposito ricordiamo come L’art. 1, comma 7, del D.P.R. n. 122/2009 stabilisce che “Le istituzioni scolastiche assicurano alle famiglie una informazione tempestiva circa il processo di apprendimento e la valutazione degli alunni effettuata nei diversi momenti del percorso scolastico, avvalendosi, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza, anche degli strumenti offerti dalle moderne tecnologie”.

Trattasi di una pronuncia molto importante in quanto mette in risalto l’importanza dell’informazione e del dialogo fra la famiglia e la scuola sull’andamento scolastico degli alunni. I Genitori hanno diritto di conoscere per tempo i problemi di rendimento dei figli per poter correre al riparo, così come la scuola ha il dovere di permettere a tutti gli alunni in difficoltà di frequentare i corsi di recupero.

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