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Esclusi dalle Graduatorie ad esaurimento per non aver presentato domanda di aggiornamento. Consiglio di Stato contro Miur

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tecnicadellascuola DirittoScolastico.it ci fa conoscere la sentenza n. 3658 del 14 luglio 2014 del Consiglio di Stato, che interviene sull’esclusione dalle Graduatorie ad esaurimento di alcuni docenti che non avevano presentato domanda di aggiornamento nei tempi previsti dal decreto Miur.

eipass2I giudici – riportiamo il contenuto della nota dell’Avv. Isetta Barsanti Mauceri pubblicata su www.dirittoscolastico.it – respingendo un ricorso in Appello proposto dal Miur, hanno affermato il principio per cui “con riferimento ai parametri costituzionali desumibili dagli artt. 3, 4 e 97 Cost. nonchè ai principi generali dell’attività amministrativa di cui alla legge n.241 del 1990, il decreto ministeriale n. 42/2009 è illegittimo nella parte in cui non ha previsto l’obbligo per gli Uffici Scolastici Provinciali di comunicare ai docenti già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, e che hanno omesso di presentare la domanda di esservi confermati, gli effetti della legge n. 143/2004, avvertendoli dell’onere di presentare detta domanda di conferma entro un termine prefissato, pena la cancellazione da quest’ultima”.

Altrettanto interessante la lettura integrale della decisione, che si conclude con ” Non è conforme a regole di ragionevolezza e di buona amministrazione l’onerare il docente che già figura in graduatoria a riaffermare una volontà che egli ha già espresso, con ricadute gravemente lesive conseguenti alla mancata e ulteriore manifestazione di detta volontà.”

 

Più in generale ” Come ha ben osservato il primo giudice, deve affrontarsi la questione della piena conformità del decreto ministeriale adottato, alla norma primaria di cui al comma 1-bis del decreto legge n.
97/2004 e ai principi generali dell’ordinamento.

Il comma 1-bis del decreto legge n. 97/2004 stabilisce che, a decorrere dall’a.s. 2004/2005, la permanenza nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti ivi inseriti postuli la presentazione di apposita domanda nel termine fissato dal Ministero dell’istruzione con l’emanando decreto per l’aggiornamento delle graduatorie medesime, pena la cancellazione da queste ultime per i successivi anni scolastici.ù

La disposizione prevede poi la possibilità di “reinserimento nella graduatorie, con il recupero del punteggio maturato all’atto della cancellazione”, ove i docenti interessati facciano domanda “entro il medesimo termine”.

La presenza nelle graduatorie è condizionata ad una espressa volontà dei docenti di permanervi, volontà da manifestarsi nel termine fissato per gli aggiornamenti delle graduatorie medesime.

Nella norma primaria, quindi, l’omessa domanda è sanzionata con l’esclusione dalle graduatorie, ma essa non è comunque assoluta potendo gli interessati, nel termine poi assegnato per i futuri aggiornamenti delle graduatorie, dichiarare di volervi nuovamente figurare”

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