A scuola mi hanno detto che se prendo l’astensione facoltativa e, nel frattempo, il mio bambino si ammala, per fruire dell’assenza per malattia del figlio devo prima riprendere servizio. In caso contrario, posso solo continuare a fruire dell’astensione facoltativa. Vorrei sapere come davvero stanno le cose.
Il mutamento del titolo dell’assenza non comporta mai il previo obbligo della ripresa del servizio. Il docente che fruisce dell’assenza tipica (è così che si chiamano le varie tipologie di permessi, congedi, assenze per malattia, aspettative ecc. espressamente previste dalla legge e dal contratto) ha titolo a fruirne all’atto del verificarsi della condizione a tal fine prevista dalla normativa, a nulla rilevando che stia già fruendo di altra assenza tipica. Ciò che conta è che il rapporto di lavoro sia in atto e che il lavoratore manifesti al datore di lavoro la propria volontà di avvalersi del beneficio. Giova ricordare, peraltro, che la Cassazione (6472 del 4 maggio 2012) qualifica i congedi parentali (di questo si tratta) alla stregua di diritti soggettivi potestativi e, cioè, diritti a cui fa seguito la mera soggezione della controparte, che non può sindacare in alcun modo le scelte del lavoratore.
ScuolaOggi