E’ una falla nel decreto a mettere a rischio l’avvio dei nuovi licei. Molte cattedre risultano scoperte a causa dell’art. 5, comma 8, del decreto 353 del 22 maggio scorso, occorre porre rimedio e alla svelta altrimenti niente licei Musicali.
Licei musicali a corto di docenti dal 1° settembre prossimo. L’articolo 5, comma 8, del decreto 353 del 22 maggio scorso sbarra l’accesso alle graduatorie di istituto di queste scuole ai docenti di musica precari non abilitati. E siccome gli abilitati in possesso dei requisiti per insegnare nei licei musicali scarseggiano, il rischio è che dal 1° settembre prossimo molte cattedre di discipline musicali rimangano vuote.
Il problema nasce da una falla contenuta nel decreto. Che indica i titoli di accesso alle graduatorie di istituto facendo riferimento all’allegato E della nota 4405 del 7 maggio 2013. Il dispositivo, infatti, pone quale condizione indefettibile per l’accesso all’insegnamento nei licei musicali il possesso dell’abilitazione in una delle 3 classi di concorso musicali (A031, A032 e A077) in aggiunta ad altri requisiti particolari. In buona sostanza, dunque, per ottenere una supplenza nei licei musicali è necessario possedere i requisiti necessari per essere collocati nella I o nella II fascia delle graduatorie di istituto. Vale a dire, gli elenchi in cui vengono collocati gli aspiranti abilitati già inclusi nelle graduatorie a esaurimento (I fascia) e i precari che, pur essendo abilitati, non risultano inclusi nelle graduatorie a esaurimento (II fascia).
In pratica, il decreto preclude l’accesso ai licei ai docenti non abilitati, che vengono inclusi nella III fascia delle graduatorie di istituto. La fascia, cioè, dove vengono collocati gli aspiranti docenti in possesso dei meri titoli di studio. Anche se da questa fascia è stata tratta la maggior parte dei docenti che attualmente insegnano nei licei musicali. Dunque, se il ministero non interverrà tempestivamente a sanare la questione, in queste scuole l’avvio dell’anno scolastico potrebbe osservare qualche «battuta di pausa». L’intervento potrebbe prendere la forma della nota di chiarimento o, più propriamente, di una eventuale norma regolamentare da inserire nel decreto di riapertura dei termini per la presentazione del modello B: il modulo che serve a consentire all’aspirante docente di scegliere le scuole dove intenda essere inserito nella relativa graduatoria di istituto.
La questione sta seminando il panico tra i precari delle discipline musicali. Perché tocca un nervo scoperto, dovuto ad una sorta di peccato originale di cui soffre l’ordinamento dei licei musicali. Queste scuole, infatti, sono state costituite in assenza della previa istituzione delle classi di concorso specifiche e di un percorso di studi finalizzato alla formazione degli insegnanti da destinare a tali scuole. E la disciplina transitoria altro non è se non un coacervo di norme complicatissime, che ha dato luogo ad interpretazioni territoriali diametralmente opposte e, non di rado, giuridicamente non condivisibili. Basti pensare al fenomeno delle utilizzazioni di docenti che non risultano né in esubero, né in situazione di soprannumerarietà, che, in talune province, vengono sistematicamente utilizzati nei licei musicali (si veda l’articolo 6-bis del contratto sulle utilizzazioni). E sulle loro cattedre vengono nominati addirittura dei supplenti. Il tutto in barba al principio di continuità didattica. Che pure avrebbe dovuto indurre l’interprete ad escludere la possibilità di distrarre un docente di ruolo dalle proprie mansioni tipiche. In ciò privando gli alunni del docente reclutato appositamente per loro. Dunque, i docenti precari che insegnano in queste scuole, vedono i loro posti di lavoro minacciati su più fronti.
Da una parte, dalle interpretazioni di alcuni uffici territoriali, che hanno aperto le porte dei licei anche a docenti di ruolo, non soprannumerari e non in esubero, che non avrebbero avuto titolo ad entrarvi. E dall’altra parte, da questa novità contenuta nel regolamento delle graduatorie di istituto. Che «dimentica» la III fascia e, di fatto, preclude ai docenti che vi risultano attualmente inclusi, la possibilità di continuare a lavorare. Anche in questo caso impedendo agli studenti la fruizione del diritto alla continuità didattica.