Mi è stato detto che non si può uscire dalla scuola perchè si è in servizio. Ma gli obblighi di lavoro del personale docente sono funzionali all’orario di servizio stabilito dal piano di attività e sono finalizzati allo svolgimento delle attività di insegnamento e di tutte le ulteriori attività di programmazione, progettazione, ricerca, etc. necessarie all’efficace svolgimento dei processi formativi. A tal fine gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento e in attività funzionali alla prestazione di insegnamento. Non credo si debba stare a scuola «senza fare nulla» per quattro ore solo perché si è in servizio…
L’articolo 1256 del codice civile stabilisce che quando, come in questo caso, l’obbligazionediventa impossibile, il debitore è liberato dall’obbligazione, salvo che tale obbligazione non risulti possibile almeno parzialmente. Nel qual caso l’adempimento della parte diobbligazione ancora possibile rimane comunque obbligatorio. Conseguentemente, se nella scuola di servizio non insorgono necessità di sostituzione di altri docenti, l’insegnante interessato non è tenuto a rimanere a scuola. Giova ricordare, peraltro, che la prestazione di insegnamento (che comprende l’insegnamento in senso stretto e la vigilanza) è infungibile e, dunque, non può essere sostituita da prestazioni diverse quali, per esempio, quelle collegate alle attività funzionali all’insegnamento.
ItaliaOggi