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GRADUATORIE – AMMINISTRAZIONE CONDANNATA PER NON AVER RICONOSCIUTO 3 PUNTI AI PRECARI

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Una sentenza del Tribunale di Potenza fa chiarezza circa il punteggio delle graduatorie e i corsi di perfezionamento, tali corsi valgono 3 punti, chi se li è visti negare adesso potrà ricorrere al Giudice del Lavoro.

perfezionamento1 (1)I docenti precari che, negli ultimi 10 anni, si sono visti negare la valutazione di titoli ai fini delle graduatorie a esaurimento, sono ancora in tempo per fare ricorso. La materia, infatti, rientra nella giurisdizione del giudice del lavoro e, quindi, il termine per fare ricorso segue quello della prescrizione del diritto che si fa valere in giudizio.
E cioè, 10 anni. É quanto si evince da una sentenza del giudice del lavoro di Potenza (365/14) che ha condannato l’amministrazione scolastica a riconoscere tutti e 3 i punti spettanti a un insegnante precario per il possesso di un titolo di perfezionamento, valutato solo parzialmente nelle graduatorie a esaurimento.

Al docente, infatti, era stato riconosciuto solo un punto, in luogo dei tre spettanti. I fatti risalgono al 2010. Il ricorrente, dopo avere vinto un ricorso al Tar con il quale era stato accertato il suo diritto a vedersi riconoscere i 3 punti di cui si discute, se li era visti attribuire solo in alcune graduatorie e non in altre. Ciò perché, secondo l’ufficio scolastico, il diritto andava riconosciuto solo per le graduatorie sulle quali si era pronunciato il Tar e non per le altre. A nulla rilevando che si trattasse dello stesso titolo. Il docente, però, non si era rassegnato e, avvalendosi di alcune pronunce della Cassazione che, nella materia in esame, affermavano la giurisdizione del giudice del lavoro, aveva presentato un nuovo ricorso. E dopo quasi 4 anni, il giudice del lavoro ha detto la stessa cosa che aveva detto il Tar: i titoli di perfezionamento danno luogo all’attribuzione di 3 punti nelle graduatorie a esaurimento.

Sempre, però, che abbiano avuto una durata di 1500 ore e abbiano dato luogo all’attribuzione di 60 crediti formativi universitari. Il particolare curioso è che l’ufficio scolastico territorialmente competente, all’epoca della pronuncia del Tar, anziché prendere atto dell’errore di valutazione e procedere, in autotutela, a correggere tutte le graduatorie, preferì ignorare la questione. In ciò limitandosi a dare stretta attuazione alle numerose sentenze del Tar (circa 150). E tutto questo ha determinato il consolidarsi di valutazioni difformi dello stesso titolo nell’ambito delle stesse graduatorie. In buona sostanza, chi fece ricorso e lo vinse, ottenne i 3 punti. Chi, invece, non presentò ricorso, rimase (e rimane tuttora) con un solo punto. Questi ultimi, però, sono ancora in tempo per fare ricorso, perché il diritto non si è ancora prescritto. E si tratta di azioni dall’esito scontato. Perché sia il giudice amministrativo che quello ordinario sono concordi e costanti nel ritenere che i titoli di perfezionamento di 1500 ore 60 crediti formativi universitari debbano essere valutati 3 punti.

La pronuncia rimette in discussione tutte le valutazioni in graduatoria che sono state oggetto di contestazioni negli ultimi 10 anni. Fino a qualche anno fa, infatti, si credeva che questo genere di controversie potesse essere risolto solo con il ricorso al Tar. E cioè con un’azione che ha tempi di esecuzione strettissimi: 60 giorni. Decorsi i quali, l’interessato perde il diritto a ricorrere e non può fare altro che rassegnarsi. A prescindere dal fatto che la propria pretesa sia giuridicamente fondata oppure no. Adesso, invece, la prospettiva cambia totalmente. Perché se l’amministrazione sbaglia a valutare un titolo, l’interessato ha tutto il tempo che vuole per presentare ricorso (10 anni). Motivo per cui, sarebbe opportuno che gli uffici scolastici valutassero attentamente le istanze di rettifica, onde evitare di esporre l’amministrazione al rischio di ulteriore contenzioso seriale. In ciò esponendo l’erario al rischio, tutt’altro che remoto, di soccombenze con condanne alle spese. A seguito della riforma del codice di procedura civile, infatti, adesso, chi perde la causa è automaticamente condannato a pagare le spese, salvo gravi ed eccezionali motivi. E a ciò vanno aggiunti anche i rischi di danno erariale, con relative azioni di rivalsa nei confronti di dirigenti e funzionari eventualmente inadempienti.

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