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PERDENTE POSTO – PER NON FINIRE IN ESUBERO LA SOLA LEGGE 104 NON BASTA, OCCORRE ANCHE…

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Per l’anno scolastico 2014/2015 nella scuola in cui presto servizio quale assistente amministrativa di ruolo da circa dieci anni è prevista la riduzione di un posto di assistente (da quattro a tre).

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Nella graduatoria per la determinazione del soprannumerario risulto essere l’ultima preceduta solo da una collega con più anni di servizio. Nella graduatoria non risultano invece inserite le due colleghe immesse in ruolo solo due anni fa ma che hanno dichiarato di avere diritto all’art. 21 della legge 104/92. É esatto quanto è stato disposto dalla segretaria? Quale azione posso ancora esercitare per tutelare il mio diritto a continuare a prestare servizio nella scuola di titolarità?

Ai sensi dell’articolo 7 dell’ordinanza ministeriale n. 32 del 28 febbraio 2014, non vanno inseriti nella graduatoria d’istituto per l’identificazione dei perdenti posto da trasferire d’ufficio i disabili di cui all’art. 21 della legge 104/1992, richiamato dall’art. 601 del decreto legislativo 297/1994, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tab. A annessa alla legge 10 agosto 1950, n.648.
Stante la predetta disposizione, la sua individuazione quale soprannumeraria sembra corretta purché le due colleghe abbiano confermato, anche con autocertificazione, di essere nelle condizioni previste dalla norma citata.
Le consiglio, in ogni caso, di chiedere al dirigente scolastico di disporre un accertamento agli atti della posizione di disabili. Se invece i suoi sospetti fossero fondati può solo rivolgersi al giudice del lavoro.

ItaliaOggi

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