fbpx

Riunione preliminare della commissione/classe: tutti gli 11 commi che la disciplinano

1249

Data la straordinaria importanza e valenza della RIUNIONE PRELIMINARE della commissione/classe ai fini di un regolare svolgimento degli Esami di Stato, proponiamo a tutti gli interessati la lettura attenta – modis et formis – dell’art. 13 dell’O.M. n.37/2014 in tutti i suoi 11 commi.banner_corso_lim

1. Per garantire la funzionalità della commissione in tutto l’arco dei lavori, il Presidente può delegare un proprio SOSTITUTO, unico per le due classi-commissione, scegliendolo tra i commissari.
2. Il Presidente sceglie un commissario, interno o esterno, quale SEGRETARIO di ciascuna classe-commissione con compiti di verbalizzazione.
3. Per essere membri della commissione si deve DICHIARARE per iscritto di non avere istruito privatamente candidati assegnati alla commissione stessa.
4. Per essere membri della commissione si deve DICHIARARE per iscritto di non avere rapporti di parentela e di affinità entro il quarto grado, ovvero di rapporto di coniugio con i candidati che essi dovranno esaminare.
5. Nella seduta preliminare ed eventualmente anche in quelle successive la classe/commissione prende in esame gli ATTI e i DOCUMENTI relativi ai candidati interni, nonché la documentazione presentata dagli altri candidati. In particolare esamina: a) elenco dei candidati; b) domande di ammissione agli esami dei candidati esterni e di quelli interni che chiedono di usufruire della abbreviazione di cui all’art. 2, c. 2, con allegati i documenti da cui sia possibile rilevare tutti gli elementi utili ai fini dello svolgimento dell’esame; c) certificazioni relative ai crediti formativi; d) copia dei verbali delle operazioni di cui all’art. 8, relative all’attribuzione e motivazione del credito scolastico; e) per gli allievi che chiedono di usufruire dell’abbreviazione del corso di studi per merito: attestazioni concernenti gli esiti degli scrutini finali della penultima classe e dei due anni antecedenti la penultima, recanti i voti assegnati alle singole discipline, nonché attestazione in cui si indichi l’assenza di ripetenze nei due anni predetti, e l’indicazione del credito scolastico attribuito; f) per i candidati esterni: l’esito dell’esame preliminare e l’indicazione del credito scolastico attribuito; g) documento finale del consiglio di classe di cui all’art. 6; h) documentazione relativa ai candidati con disabilità ai fini degli adempimenti di cui all’art.17; i) eventuale documentazione relativa ai candidati con disturbi specifici di apprendimento (DSA) o con Bisogni Educativi Speciali (BES); j) per le classi sperimentali, relazione informativa sulle attività svolte con riferimento ai singoli indirizzi di studio ed il relativo progetto di sperimentazione.
6. Il Presidente della commissione, qualora, in sede di esame della documentazione relativa a ciascun candidato, rilevi IRREGOLARITA’ INSANABILI, provvede a darne tempestiva comunicazione al Ministero cui compete, ai sensi dell’art. 95 del R.D. n. 653/1925, l’adozione dei relativi provvedimenti. In tal caso i candidati sostengono le prove d’esame con riserva.
7. Il Presidente della commissione, qualora, in sede di esame della documentazione relativa a ciascun candidato, rilevi IRREGOLARITA’ SANABILI da parte dell’istituto sede d’esami, invita il DS a provvedere tempestivamente in merito, eventualmente tramite convocazione dei consigli di classe. Se si tratta di irregolarità sanabili da parte di candidati, li invita a regolarizzare detta documentazione, fissando contestualmente il termine di adempimento.
8. In sede di riunione preliminare, la commissione stabilisce il termine e le modalità di acquisizione delle indicazioni da parte dei candidati finalizzate all’AVVIO DEL COLLOQUIO, di cui all’art. 12, c. 11.
9. In sede di riunione preliminare, o in riunioni successive, la commissione stabilisce i CRITERI di correzione e valutazione delle PROVE SCRITTE e valuta se ricorrano le condizioni per procedere alla correzione della prima e seconda prova scritta per aree disciplinari ai sensi dell’art. 15.
10. Nella stessa riunione, o in riunioni successive, la commissione individua, i CRITERI di conduzione e di valutazione nonché le modalità di svolgimento del COLLOQUIO, tenendo presente quanto stabilito dall’art. 16 della presente ordinanza.
11. Nella stessa riunione, o in riunioni successive, la commissione determina i CRITERI: a) per l’eventuale
attribuzione del PUNTEGGIO INTEGRATIVO fino a un massimo di 5 punti, per i candidati che abbiano conseguito un credito scolastico di almeno 15 punti e un risultato complessivo nelle prove di esame pari almeno a 70 punti; b) i CRITERI per l’eventuale attribuzione di 1 punto di credito scolastico di cui all’art. 8, c.11 (per i candidati esterni); c) i CRITERI per l’attribuzione della LODE.

In questo articolo