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PENSIONAMENTI – ECCO TUTTE LE SCADENZE

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Pensionamenti scuola, giugno è un mese importante poichè contiene due scadenze. Il 15 e il 23 date da fissare nel calendario per chi intende andare in pensione, compreso chi appartiene alla “quota96″. 

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In materia pensionistica due sono le scadenze fissate nel mese di giugno che possono interessare anche il personale della scuola.
La prima è quella del 15 giugno. Entro questa data il governo dovrebbe fornire alla commissione cultura del senato risposte in merito al reperimento delle risorse economiche necessarie per consentire il pensionamento del personale docente ed Ata che si riconosce nel movimento “Quota 96”. Si tratta come è noto di personale che avendo maturato entro l’anno scolastico 2011/2012, anziché entro il 31 dicembre 2011, i requisiti anagrafici e contributivi richiesti per l’accesso alla pensione dalla normativa previgente l’entrata in vigore del decreto legge 201/2011 (riforma Fornovo) non era stato ammesso ad accedere alla pensione.
Potrebbe essere questa l’occasione per verificare la credibilità e la serietà dell’impegno assunto dal ministro dell’istruzione Stefania Giannini al termine di un incontro elettoraleorganizzato da Scelta Civica.
La seconda è quello fissata per il 23 giugno. Quel giorno avrà infatti inizio, nell’aula di Montecitorio, l’esame delle proposte di legge presentate da Cesare Damiano (Pd), Massimiliano Fedriga (Ln), Renata Polverini (FI), Titti Di Salvo (Sel) nel testo unificato elaborato dal comitato ristretto della VII commissione lavoro. Il testo contiene proposte di modifiche e/o di integrazione all’articolo 24 del predetto decreto legge 201/2011 e di modifica al comma 2-quater dell’articolo 6 del decreto legge 216/2011 che interessano certamente il personale docente e Ata. L’articolo 1 del testo unificato propone per le lavoratrici che ,optando per una liquidazione del trattamento pensionistico secondo le regole del sistema contributivo, cesseranno dal servizio entro il 31 dicembre 2015 -potendo fare valere una anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e una età pari o superiore a 57 anni – la non applicazione delle disposizioni in materia di decorrenza del trattamento pensionistico e di adeguamento dei requisiti di accesso agli incrementi della speranza di vita.
Viene esteso anche al personale della scuola delle disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 15-bis dell’articolo 24 del decreto legge: i dipendenti scolastici che entro il 31 dicembre 2012 avevano maturato i requisiti anagrafici e contributivi per l’accesso alla pensione di anzianità richiesti dalla normativa previgente la Fornero (quota 96) potranno conseguire il trattamento della pensione anticipata al compimento di una età non inferiore a 64 anni.
Le lavoratrici scolastiche potranno, invece, conseguire il trattamento di vecchiaia con una età anagrafica non inferiore a 64 anni. Sempre a condizione che la proposta venga trasformata in legge, non troveranno applicazione, limitatamente ai soggetti che matureranno entro il 31 dicembre 2017 i requisiti contributivi per la pensione anticipata (42 anni e dieci mesi per gli uomini e 41 anni e dieci mesi per le donne), le riduzioni percentuali dei trattamenti pensionistici previste dall’articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo del più volte citato decreto legge 201/2011 (1% per ogni anno di anticipo nell’accesso al pensionamento rispetto all’età di 62 anni e 2% per ogni anno inferiore a 60 anni).

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