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ASPI E MINI ASPI 2014 – A CHI SPETTA? LA SCHEDA D’APPROFONDIMENTO

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Pubblichiamo un’utilissima scheda di approfondimento redatta dalla FLC Cgil sull’ASPI e mini ASPI 2014.

EIPASS1ASpI, Mini ASpI, Una Tantum per cocopro
Tutte le novità sul sostegno al reddito dei lavoratori
La legge di riforma del mercato del lavoro approvata il 28 Giugno 2012 (L.92/2012) ha introdotto due nuove indennità mensili per il sostegno al reddito dei lavoratori subordinati che abbiano
perso involontariamente la propria occupazione: l’ASpI (Assicurazione Sociale per l’Impiego) che sostituisce l’indennità di disoccupazione ordinaria; e la Mini ASpI che sostituisce l’indennità di disoccupazione a requisiti ridotti. La stessa legge ha modificato l’Una tantum per i collaboratori a progetto, una indennità rivolta ai collaboratori a progetto cui sia scaduto il contratto di lavoro.
PER ULTERIORI INFORMAZIONI, CHIARIMENTI E ASSISTENZA SONO A TUA DISPOSIZIONE LE SEDI FLC CGIL E IL PATRONATO INCA.
Cos’è
L’assicurazione sociale per l’Impiego (Aspi), sostituisce la vecchia Indennità di disoccupazione. L’Aspi è un sostegno economico rivolto al lavoratore dipendente.
A chi spetta
A tutti i lavoratori dipendenti1 (a tempo determinato alla scadenza del termine del contratto; a tempo indeterminato se licenziati anzitempo -ristrutturazioni aziendali, massimo di assenze per malattia, ecc.), con esclusione dei lavoratori a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni.
A chi non spetta
In base alla legge 92/12 l’Aspi non spetta a chi si dimette volontariamente. Fanno eccezione le lavoratrici madri e coloro che si sono dimessi per giusta causa (mancato pagamento della
retribuzione, molestie sessuali, modifica delle mansioni, mobbing).
Requisiti
 Essere in stato di disoccupazione involontaria così come definito dal D.Lgs 181/00 Art. 1 comma 2 lettera c.2
 Avere un’anzianità assicurativa per la disoccupazione di almeno due anni alla data di scadenza del contratto. Significa che si deve avere almeno un contributo versato prima dei due anni che precedono la data di fine del rapporto di lavoro. Esempio: ultimo rapporto di lavoro cessato il 30 giugno 2014; esistenza di un contributo versato ad una data qualsiasi antecedente il 1° luglio 2012.
 Avere almeno 52 contributi settimanali, anche non consecutivi, nel biennio antecedente la data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro. Esempio: ultimo rapporto di lavoro cessato
il 30 giugno 2014; nel biennio 1° luglio 2012 – 30 giugno 2014 devono risultare versati almeno 52 contributi settimanali.

Sono compresi in tale categoria anche gli apprendisti, i soci lavoratori di cooperativa e il personale artistico con contratto di lavoro subordinato.

Fin quando non sarà possibile presentare direttamente all’Inps la comunicazione di disponibilità (come previsto dall’articolo 4 comma 38 della legge 92/2012), continua ad essere necessaria la comunicazione di tale disponibilità al lavoro al Centro per l’Impiego dell’ambito territoriale del proprio domicilio.

Termini di presentazione della domanda
La domanda va presentata entro e non oltre 2 mesi e otto giorni dalla data di scadenza o interruzione del contratto. Esempio: data di scadenza del contratto 30 Giugno 2014; termine ultimo di presentazione della domanda 7 Settembre 2014.
NB. E’ bene però presentarla subito, poiché l’indennità decorre dall’8° giorno dalla scadenza del contratto se la domanda è stata presentata entro l’8° giorno, altrimenti dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda.

Modalità di presentazione della domanda3
La domanda per l’ASpI può essere presentata solo per via telematica:
 direttamente dal sito dell’INPS con codice fiscale e PIN (dalla sezione servizi on-line)
 tramite il contact center al numero verde 803.164 da rete fissa (gratuito) o il numero 06164164 da rete mobile (a pagamento). C’è una sezione dedicata, basta seguire la voce
guida.
 tramite i patronati (INCA CGIL)
Quanto spetta
L’ASpI viene corrisposta ogni mese con assegno ed è concessa (relativamente agli eventi di disoccupazione intercorsi nell’anno 2014) per un periodo massimo di 8 mesi (per 12 per chi ha
compiuto 50 anni, per 14 mesi per chi ha compiuto 55 anni). L’importo di tale indennità corrisponde al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali del biennio precedente nel caso in cui questa sia inferiore – per il 2014 – all’importo di 1.192,98 Euro mensili, o incrementata del 25% rispetto alle somme eccedenti tale importo. Dopo 6 mesi l’indennità viene ridotta del 15% ed una ulteriore decurtazione del 15% è prevista dopo il 12° mese.
Decadenza e cumulabilità
Il diritto a percepire L’ASpI decade nel caso di un nuovo rapporto di lavoro dipendente di oltre 6 mesi (eventualmente dopo tale rapporto di lavoro dipendente è possibile presentare una nuova domanda) e nel caso di qualsiasi rapporto di lavoro parasubordinato o autonomo, il cui compenso superi i limiti di reddito che consentono di rimanere iscritti ai centri per l’impiego (stabiliti a livello regionale). L’indennità viene invece automaticamente sospesa e poi riattivata nel caso di lavoro subordinato inferiore a 6 mesi. L’ASpI è parzialmente cumulabile con contratti parasubordinati o autonomi nel caso in cui i compensi da questi derivanti siano inferiori ai limiti di reddito che consentono di rimanere iscritti ai centri per l’impiego (stabiliti a livello regionale). In questo caso dall’importo dell’ASpI viene detratto l’80% del compenso percepito. Nel caso di lavoro accessorio i cui compensi – per il 2014 – non siano superiori a 3000 Euro la cumulabilità con l’ASpI è totale.
A chi si può fare ricorso
Nel caso in cui la domanda venga respinta, l’interessato può presentare ricorso al Comitato provinciale della struttura che ha emesso il provvedimento entro 90 giorni dalla data di ricezione
della lettera con la quale si comunica il mancato accoglimento. Il ricorso va presentato tramite il patronato (INCA CGIL) che saprà fornire informazioni più dettagliate e assistenza; oppure
direttamente dal sito dell’INPS con codice PIN rilasciato dall’Istituto (dalla sezione servizi on-line).

Per ulteriori informazioni in allegato il messaggio n. 760 del 14 gennaio 2013 dove vengono forniti tutti i necessari chiarimenti per la presentazione delle
domande attraverso i canali descritti.

Cos’è, a chi spetta
Anche la Mini Aspi è un sostegno economico rivolto al lavoratore dipendente. Si rivolge agli stessi soggetti cui si rivolge l’ASpI, ma prevede requisiti di accesso più bassi.
Requisiti
Per poter richiedere la Mini ASpI è necessario possedere i seguenti due requisiti:
 essere in stato di disoccupazione involontaria così come previsto per l’ASpI (vedi sopra)
 avere almeno 13 settimane di contribuzione nei 12 mesi precedenti la scadenza del contratto.
Esempio: ultimo rapporto di lavoro cessato il 30 giugno 2014; nel periodo 1° luglio 2013 – 30 giugno 2013 devono risultare versati almeno 13 contributi settimanali Per la Mini ASpI non è richiesto il requisito dell’anzianità assicurativa.

Quanto spetta
La modalità di calcolo dell’importo è la stessa prevista per l’ASpI (vedi sopra). La Mini ASpI viene corrisposta ogni mese per un numero di settimane pari alla metà di quelle di contribuzione nei dodici mesi precedenti la scadenza del contratto.
Termini e modalità di presentazione della domanda
Modalità e termini di presentazione della domanda sono gli stessi disposti per l’ASpI.
Decadenza e cumulabilità
Il diritto a percepire la Mini ASpI decade nel caso di un nuovo rapporto di lavoro dipendente di oltre 5 giorni e, in questo caso come per l’ASpI, nel caso di qualsiasi rapporto di lavoro parasubordinato o autonomo, il cui compenso superi i limiti di reddito che consentono di rimanere iscritti ai centri per l’impiego (stabiliti a livello regionale).
Valgono per la Mini ASpI gli stessi criteri previsti per l’ASpI quanto alla cumulabilità parziale o totale con lavoro parasubordinato o autonomo i cui compensi siano inferiori ai limiti di reddito che consentono di rimanere iscritti ai centri per l’impiego o con lavoro accessorio con compenso fino a 3000 Euro.
A chi si può fare ricorso
Valgono le stesse indicazioni fornite rispetto all’ASpI.

Cos’è
È un sostegno economico rivolto ai collaboratori a progetto erogato “ex post”: non nel momento in cui scade il contratto, ma nell’anno successivo.
A chi spetta
Ai collaboratori a progetto come individuati dall’articolo 61, comma 1 del D.Lgs 276/2003 iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata INPS.
A chi non spetta
Non spetta ad assegnisti di ricerca, docenti a contratto, collaboratori coordinati e continuativi, né a coloro che lavorano in partita iva o con altre forme contrattuali anche se iscritti in via esclusiva alla gestione separata INPS.
Requisiti
Per poter richiedere l’Una Tantum è necessario soddisfare congiuntamente i seguenti requisiti:
 monocommittenza nell’anno precedente4 a quello in cui si fa la richiesta
 reddito dell’anno precedente (per il 2013) inferiore a 20.220 Euro5
 accredito contributivo alla Gestione Separata INPS di almeno una mensilità nell’anno di riferimento6
 periodo di disoccupazione ininterrotto di almeno due mesi nell’anno precedente7, ovvero essere rimasti senza contratto e iscritti al centro per l’impiego per almeno due mesi
 accredito contributivo alla Gestione Separata INPS di almeno tre mensilità nell’anno precedente
Quanto spetta
L’importo è pari al 7% del minimale annuo di reddito di cui all’art. 1, comma 3, legge 1990, n. 233 – per il 2014 pari a 15.516,35 Euro – moltiplicato per il numero minore tra le mensilità
accreditate nell’anno precedente e quelle non coperte da contribuzione. Esempio: per chi fa domanda nel 2013 riguardo a un periodo di disoccupazione intercorso nel 2012 di 3 mesi, il numero delle mensilità non accreditate, cioè di disoccupazione è 3; il numero di quelle accreditate, cioè di lavoro, è 9. Il numero minore tra 3 e 9 è 3. In questo caso, quindi, il calcolo dell’importo è il seguente: 7% di 15.516,35 = 1086,14; 1086,14*3= 3258,42 Euro.
Termini e Modalità di presentazione della domanda
La domanda va presentata entro il 31 Dicembre dell’anno di riferimento. Il termine del 31 Dicembre è prorogato al 31 Gennaio successivo solo nel caso in cui il requisito del mese di
contribuzione nell’anno di riferimento venga maturato a Dicembre.
Dato che si riferisce ad una fase di disoccupazione intercorsa l’anno precedente, è possibile presentare la domanda anche in costanza del rapporto di lavoro. Al momento della domanda,
dunque, non è richiesto lo stato di disoccupazione. Il Modello di domanda (per l 2014 CoCoPro 2014 COD. SR 140) è disponibile online sul sito dell’INPS.

Ci si riferisce SEMPRE all’anno solare.
5 VALIDO QUINDI PER LE DOMANDE CHE VENGONO PRESENTATE NEL 2014
6 Per anno di riferimento si intende quello in cui vengono maturati tutti i requisiti richiesti e si avanza la domanda
7 L’attestazione di tale requisito è possibile tramite autocertificazione in cui si dichiara di essere stati disoccupati ininterrottamente per almeno due mesi e di aver
attestato tale condizione presso il Centro per l’Impiego che prevede la presentazione dell’interessato presso il servizio per l’impiego competente nel suo territorio e
una dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro da redigere con il suddetto servizio.
UNA TANTUM COCOPRO

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