Un docente nell’a.s. 1999/2000 accettava un incarico di insegnamento a tempo pieno presso una scuola privata. Successivamente, lo stesso, nello stesso a.s., accetta anche l’incarico di insegnamento a tempo determinato presso una scuola statale per una frazione oraria.
Il servizio di insegnamento pubblico così prestato, può essere valutato? Un docente che presta già servizio di insegnamento in una provincia in quanto inserita nella graduatoria delle cosiddette messe a disposizione in un istituto scolastico statale, può successivamente, nello stesso anno scolastico, ricevere ed accettare un altro incarico di insegnamento, in altra provincia, ottenuto per inserimento nelle graduatorie permanenti provinciali? Il servizio prestato è valido ai fini giuridici (es. punteggio in graduatorie permanenti)?
L’art. 4 commi 2 e 3 del regolamento sulle supplenze del 2001 non vietava il cumulo di spezzoni tra scuole statali e non statali. La preclusione riguardava (e riguarda tuttora) la possibilità di cumulare spezzoni di ordini di scuola diversi (per esempio: secondaria e primaria, infanzia e primaria). Fatta salva la facoltà di prestare servizio anche in ordini di scuola diversi, purché non in contemporaneità. Quanto al divieto di cumulo di spezzoni (in contemporanea) tra province diverse, ferma la preclusione di avvalersi del punteggio derivante dal servizio prestato sullo spezzone cumulato, in quanto prestato in violazione di legge, l’interessato può comunque giovarsi del punteggio derivante dal servizio prestato sul primo spezzone. Nel caso rappresentato dal lettore, il servizio che non dà titolo al punteggio è quello derivante dal servizio prestato in quanto tratto dalla graduatoria permanente provinciale.