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PROROGA DELLE SUPPLENZE – ECCO COME FARE

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Nonostante la scuola sia prossima alla chiusura, rimangono da svolgere sia gli scrutini che gli Esami di Stato mentre molti contratti sia dei docenti che del personale ATA scadano al termine delle attività didattiche. Come devono fare le scuole per rinnovare e/o prorogare tali contratti? Lo spiega nell’articolo che segue Antimo Di Geronimo.

http://informazionescuola.it/2014/06/04/proroga-delle-supplenze-ecco-come-fare/

EIPASS1Un vademecum sulle proroghe dei contratti dei supplenti in vista degli scrutini e degli esami di Stato. Lo ha predisposto l’ufficio scolastico regionale del Veneto, con una nota emanata il 19 maggio scorso, battendo sul tempo il ministero dell’istruzione (MIUR.AOODRVE.Uff.III/6668/c7). L’ufficio ha spiegato ai dirigenti scolastici come devono comportarsi per prorogare le supplenze al personale Ata e ai docenti, indicando la normativa di riferimento.
Le proroghe dei contratti del personale Ata sono finalizzate a consentire alle scuole lo svolgimento dell’attività anche durante i mesi estivi.

Ma prima di stipulare i relativi contratti, è necessaria l’autorizzazione dell’ufficio scolasticoregionale. A questo proposito la direzione regionale del Veneto ha raccomandato ai dirigenti di inviare all’ufficio territoriale una motivata istanza, indicando succintamente i presupposti di fatto della richiesta e il numero dei giorni di proroga necessari. Va detto subito che la nota vale solo per il Veneto, ma fa riferimento alla normativa ministeriale (articolo 1, comma 7 del decreto 430/2000) e quindi può essere utile anche in altre regioni.
Per quanto riguarda le esigenze di trattenimento in servizio dei docenti supplenti a fine anno, la normativa distingue varie ipotesi: il mantenimento in servizio del supplente in caso di rientro in servizio del titolare dopo il 30 aprile; la stipula di un nuovo contratto solo ai fini dello svolgimento degli scrutini e delle valutazioni finali e, infine, la proroga del contratto per lo svolgimento degli esami di Stato.

Cosa succede se intanto il titolare rientra in servizio? La nota 8556 del 10 giugno 2009, richiamando l’articolo 37 del contratto, spiega che, qualora il titolare dovesse rientrare in servizio dopo il 30 aprile, dopo un lungo periodo di assenza, il supplente va mantenuto in servizio tramite la stipula di un apposito contratto di proroga. Ciò vale, solo per le classi terminali, se il periodo di assenza si sia protratto per almeno 90 giorni consecutivi. Per le classi non terminali, il periodo di assenza continuativa deve risultare di durata non inferiore ai 150 giorni. In tali casi il titolare rimane a disposizione fino al termine delle attività.
Se si tratta di docenti titolari di un contratto fino al termine delle lezioni, la nota 9038 del 17 giugno 2009 chiarisce, invece, che non dovrà essere disposto il mantenimento in servizio sino al termine delle attività di valutazione «bensì uno specifico contratto che, per i giorni strettamente necessari, includa il periodo che va dal primo all’ultimo giorno di presenza del docente supplente interessato nelle predette attività di scrutinio e valutazione finale».

Sulle proroghe dei contratti di supplenza per i docenti precari nominati commissari agli esami di Stato, le disposizioni di riferimento sono contenute nella nota prot. n. 14187 dell’11 luglio 2007. Che sua volta richiama due circolari del 1999. Il provvedimento distingue due ipotesi, che riguardano i supplenti non titolari di supplenza fino al 31 agosto. La prima è quella dei supplenti con contratto fino al 30 giugno, che hanno diritto alla proroga «fino al giorno conclusivo della rispettiva sessione di esami». Il diritto alla proroga sussiste anche per i docenti spezzonisti titolari di più contratti. A questo proposito «la proroga dei contratti in questione», si legge nella nota, «viene disposta, dalle scuole stipulatrici dei relativi contratti, anche se la sede d’esame del supplente interessato riguardi scuola differente da quella o da quelle ove ha prestato servizio». La seconda ipotesi è quella dei supplenti con contratti solo fino al termine delle lezioni individuati come membri interni nella medesimascuola. Che hanno diritto a stipulare un nuovo contratto, per un numero di ore di insegnamento pari a quello del contratto precedente, con decorrenza dal giorno della seduta preliminare della commissione e termine nel giorno conclusivo della sessione d’esame.

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