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Graduatorie interne di istituto: destinato a scomparire doppio punteggio scuole di montagna

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Il Dirigente dell’Ufficio Scolastico d Brescia fornisce delle indicazioni utili alla valutazione del servizio svolto nelle scuole di montagna ai fini della mobilità e delle graduatorie interne di istituto.

EIPASS1La Legge 01.03.1957 n.90 prevede benefici a favore dei docenti che prestano servizio nelle sedi di montagna in presenza dei seguenti requisiti:

– plessi scolastici ubicati in comuni considerati montani ai sensi della Legge 657/1957;
– scuole pluriclassi con non più di due insegnanti.

La legge 90/1957 prevede altresì che siano i Consigli scolastici provinciali a stilare un elenco (rivedibile ogni tre anni) delle scuole pluriclassi con uno o due insegnanti poste nei comuni considerati sedi disagiate di montagna.

Dall’anno scolastico 1999/2000 nella scuola primaria è in vigore l’organico funzionale e l’assegnazione al plesso di servizio compete al Dirigente dell’Istituzione Scolastica di titolarità.

Si evidenzia che, con l’introduzione dei docenti specialisti di lingua inglese e di religione cattolica, difficilmente in un plesso risultano in servizio solo due insegnanti, anche nel caso di pluriclasse unica.

Pertanto – conclude il Dirigente dell’Ufficio Scolastico di Brescia – questo ufficio, in mancanza di dichiarazioni da parte dei Dirigenti scolastici relative alla presenza di soli due docenti nelle sedi disagiate di cui sopra, a partire dalle operazioni di mobilità relative all’a.s. 2013/2014 (vedi comunicazione di questo ufficio prot. n. 5954 dell’11/4/2013), non valuta più il doppio punteggio per il servizio ivi prestato a partire dall’a.s. 1999/2000.

Si invitano pertanto i Dirigenti Scolastici ad attenersi alle indicazioni sopra riportate applicando la suddetta valutazione anche nella predisposizione della graduatoria interna ai fini della individuazione del perdente posto.

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