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DOPPIO LAVORO DEI DOCENTI – IL RISCHIO DI LICENZIAMENTO ESISTE

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Un docente presta servizio di insegnamento nelle scuole pubbliche con incarico a tempo determinato su frazione oraria inferiore o pari al 50% del tempo pieno.

EIPASS1Lo stesso docente, ancor prima di accettare tali incarichi, ricopriva la carica di amministratore di società commerciale (s.r.l.), di cui era pure socio; non si dimette da tali incarichi. Sussiste una situazione di incompatibilità assoluta in questo caso? Questa situazione potrebbe o no essere assimilata a quella del dipendente in regime di part-time? Ed in ogni caso anche aldipendente scolastico in regime di part-time non sarebbe comunque precluso l’esercizio di attività commerciale? Quand’anche fosse lecito in regime di part-time la contemporaneità tra incarico di docente a tempo determinato e lo svolgimento di attività commerciale con l’esercizio della carica di amministratore di società commerciale (S.r.l.), il docente non è tenuto comunque a dichiarare al dirigente scolastico, al momento dell’assunzione in servizio, la circostanza che svolge contestualmente all’attività di docenza anche attività imprenditoriale? Il dirigente scolastico è tenuto ad autorizzare comunque il docente allo svolgimento di questa attività commerciale privata? Cosa comporta, sotto il profilo giuridico e delle incompatibilità, il fatto che il docente non ha rivelato al dirigente scolastico, al momento dell’assunzione in servizio, di svolgere anche l’incarico di amministratore di società commerciale? 

La facoltà di svolgere altra attività lavorativa, in aggiunta a quella derivante da costanza di rapporto di lavoro con una pubblica amministrazione, è consentita solo ed esclusivamente ai titolari di rapporto di lavoro part time non superiore al 50%. Trattandosi di una norma speciale ( insuscettibile di interpretazione analogica) la previsione non può essere applicata ai docenti precari spezzonisti. Pertanto, l’attività in parola non rientra nella casistica delle attività autorizzabili dal dirigente scolastico.

Quanto alle responsabilità, le false dichiarazioni ai fini dell’assunzione comportano il licenziamento disciplinare (si veda l’art.55-quater, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 165/2001.) Sul piano penale, il reato di truffa è stato categoricamente escluso dalla Cassazione con sentenza 25956/2011. Per contro, sarebbe comunque ipotizzabile la responsabilità ex art. 483 c.p.. A questo proposito, però, la giurisprudenza ha chiarito che tale responsabilità insorge solo se il modulo con il quale il docente dichiara l’inesistenza di situazioni incompatibilità reca la descrizione puntuale delle situazioni medesime ( Tribunale di Chieti, Ortona, 384/2009).

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