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LEGGE 104 – DIRITTO ALL’ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA E CONVIVENZA CON IL DISABILE

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Assisto in via esclusiva il mio unico fratello, portatore di handicap grave, che convive con mia madre ultraottuagenaria. Il dirigente scolastico sostiene che non ho diritto all’esclusione dalla graduatoria di istituto perché il contratto dice che per averne diritto dovrei convivere con lui. Vorrei conoscere i riferimenti normativi e quali sono gli eventuali rimedi per ricorrere.

corso limLettera firmata

La disposizione applicata dal dirigente scolastico è l’articolo 7, comma 1, paragrafo V, del contratto collettivo integrativo della mobilità a domanda che, effettivamente, prevede il requisito della convivenza con il disabile assistito ai fini dell’attribuzione del beneficio dell’esclusione dalla graduatoria di istituto che, a sua volta, costituisce presupposto indefettibile ai fini della inamovibilità d’ufficio. Tale clausola negoziale, però, deroga l’articolo 33 della legge 104/92 e, dunque, è da considerarsi nulla. Tanto si evince dal disposto di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 165/2001, così come modificato dal decreto Brunetta (dlgs 150/2009), che preclude alla contrattazione collettiva la possibilità derogare le norme di legge (comma 2) sanzionando le medesime con la nullità e l’automatica sostituzione delle clausole difformi con le norme di legge con cui contrastano. In tal senso, si sta sviluppando un interessante contenzioso di cui ancora non si conoscono gli esiti. Quanto ai rimedi, l’interessato può inviare una diffida al dirigente scolastico intimandogli di non procedere alla individuazione della situazione di soprannumerarietà e, qualora il dirigente dovesse disattendere tale diffida, potrà procedere con l’azione giudiziale, anche in via d’urgenza.

Carlo Forte

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