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ATTENZIONE – IL SERVIZIO MILITARE NON VALE NELLE GRADUATORIE FINALIZZATE ALLE ASSUNZIONI NELLA SCUOLA

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La Corte d’appello di Brescia ha fatto chiarezza circa il servizio militare: il punteggio vale solo ed esclusivamente se in costanza di nomina. Una sentenza questa destinata a seminare il malcontento fra quei precari che hanno prestato servizio comunque per lo Stato. 

certificazione-informatica-eipassIl servizio militare non vale nelle graduatorie finalizzate alle assunzioni nella scuola. A meno che non sia stato prestato «in costanza di nomina». La preclusione vale sia per le graduatorie a esaurimento che per le graduatorie di istituto. Ed è prevista sia nel decreto di riapertura delle graduatorie a esaurimento che nell’analogo provvedimento che riguarda le graduatorie di istituto, emanato qualche giorno fa. La giurisprudenza di merito, peraltro, aveva aperto qualche spiraglio per i docenti precari che a suo tempo avevano svolto il servizio militare. Ma la Corte d’appello di Brescia ( sentenza n.175/2014) ha chiarito, anzitutto, che l’articolo 2050 del decreto legislativo. n. 66/2010 (e cioè, il codice dell’ordinamento militare) non si applica alla scuola, perché fa riferimento ai concorsi in senso stretto. Ciò perché le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno definitivamente chiarito che le selezioni per titoli, che danno luogo alla compilazione delle graduatorie scolastiche, non sono concorsi. E quindi la normativa di riferimento non è quella contenuta nel codice dell’ordinamento militare, ma quella del testo unico dell’istruzione: il decreto legislativo 297/94. Che però va interpretato nel senso che il servizio militare possa essere valutato solo se prestato in costanza di nomina. Il collegio ha spiegato che «l’interpretazione sistematica della previsione normativa porti a concludere che il servizio in parola per attribuire punteggio utile ai fini in esame, sia soltanto quello svolto in corso di un incarico di docenza o quantomeno dopo l’atto di nomina e non, invece, prima di qualsiasi incarico di docenza».

Allo stato attuale, l’orientamento della giurisprudenza è per la tesi della valutabilità del servizio solo in costanza di nomina. Così come previsto dall’amministrazione scolastica, in sede di emanazione delle norme secondarie che riguardano la compilazione delle graduatorie. Ma non è detto che la situazione non possa evolversi in modo diverso. Per giungere ad una pronuncia dirimente, infatti, bisognerà attendere, come sempre, il responso della Cassazione. Sempre che il contenzioso giunga effettivamente in quella sede. L’azione legale, infatti, è molto costosa e ciò potrebbe indurre i ricorrenti a rinunciarvi. E sempre che il procedimento si traduca nell’enunciazione del principio di diritto cui attenersi.

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