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LEGGE 104 – CHI ASSISTE IL DISABILE GRAVE È INAMOVIBILE D’UFFICIO?

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Nella graduatoria di istituto un collega della mia stessa classe di concorso è stato posto fuori graduatoria perché titolare dei benefici di cui all’articolo 33 della legge 104/92 (assiste la madre gravemente handicappata). Da una visura degli atti, che ho effettuato presentando regolare domanda ai sensi della legge 241/90, ho scoperto che il collega non convive con il disabile, pur avendo la stessa residenza della madre, ed ha una sorella che vive in una città lontana circa 200 chilometri da tale residenza. Vorrei sapere se il dirigente ha agito correttamente.

ricorso-gae1L’amministrazione ha correttamente applicato la normativa. Il diritto alla inamovibilità d’ufficio, infatti, assume rilievo in capo al referente unico dell’assistenza. E cioè al soggetto che si occupa dell’assistenza al disabile, supplendo eventualmente anche gli eventuali co-obbligati che risultino impossibilitati ad osservare l’obbligazione di assistenza in quanto impediti a causa di motivi oggettivi, intendendo per tali le stesse cause di forza maggiore (cosiddette scriminanti o esimenti del reato) che precludono anche l’insorgenza di responsabilità penali in capo ai soggetti inadempienti. Nel caso rappresentato dal lettore la causa di forza maggiore, che integra il motivo oggettivo che preclude l’assistenza al disabile, è costituito dalla eccessiva lontananza della residenza del co-obbligato da quella del disabile. Di qui lo status di referente unico dell’assistenza in capo al docente escluso dalla graduatoria di istituto, a nulla rilevando che il medesimo non conviva con l’assistito. La convivenza, infatti, non assume alcun rilievo ai fini dell’insorgenza di tale stato quando la referenza unica derivi dall’esistenza, come in questo caso, di motivi oggetti preclusivi-impeditivi dell’assistenza da parte del co-obbligato.

ItaliaOggi

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