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IL SENATO APPROVA IL DL SCUOLA, ECCO TUTTE LE NOVITÀ

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Il Senato ha detti si con 126 senatori, uno solo è stato contrario mentre gli astenuti sono stati 75. Passa dunque il Dl Scuola che andrà a sanare alcune questioni delicate come quella sui dirigenti scolastici (Toscana) e sulla proroga dell’affidamento dei servizi di pulizia e degli altri servizi ausiliari (Campania e Sicilia). Ora il testo passa alla Camera. Il termine ultimo per la conversione in legge è il 7 giugno.

biennale ultimo1Pubblichiamo qui di seguito il testo con le modifiche:

Approvata dal Senato la conversione in legge
del Decreto-legge 7 aprile 2014, n. 58, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 dell’8 aprile 2014.
Misure urgenti per garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico
Il decreto passa ora all’esame della Camera dei Deputati

(in neretto le modifiche apportate)

Art. 1. – (Disposizioni urgenti per il corretto svolgimento dell’attività scolastica)
1. Al fine di garantire l’esercizio della funzione dirigenziale a seguito di annullamento giurisdizionale della procedura concorsuale a posti di dirigente scolastico, di cui al decreto direttoriale del 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale — 4ª serie speciale — n. 56 del 15 luglio 2011, il personale in servizio con contratto a tempo indeterminato con funzioni di dirigente scolastico, a seguito della procedura concorsuale annullata, continua a svolgere le proprie funzioni, in via transitoria e fino all’avvenuta rinnovazione della procedura concorsuale e comunque, nel caso in cui la procedura si concluda adanno scolastico iniziato, fino al termine del medesimo anno scolastico, nelle sedi di rispettiva assegnazione alla data di entrata in vigore del presente decreto. Sono fatti salvi gli atti adottati dal predetto personale nell’espletamento degli incarichi di cui al presente comma.
2. Dall’attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 2. – (Disposizioni urgenti per il regolare svolgimento dei servizi di pulizia e ausiliari nelle scuole)
1. Al fine di consentire la regolare conclusione dell’anno scolastico delle attività didattiche nell’anno 2014 in ambienti in cui siano garantite le idonee condizioni igienico-sanitarie, nelle regioni ove non è ancora attiva la convenzione-quadro Consip per l’affidamento dei servizi di pulizia e altri servizi ausiliari, dal 1º aprile 2014 e comunque fino a non oltre il 31 agosto 31 dicembre 2014, le istituzioni scolastiche ed educative provvedono all’acquisto dei servizi di pulizia ed ausiliari dai medesimi raggruppamenti e imprese che li assicurano alla data del 31 marzo 2014.
2. Gli acquisti di cui al comma 1 avvengono nel limite di spesa di cui all’articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, alle condizioni tecniche previste dalla convenzione Consip e alle condizioni economiche pari all’importo del prezzo medio di aggiudicazione per ciascuna area omogenea nelle regioni in cui è attiva la convenzione Consip.
1-bis. Nei territori ove non è stata ancora attivata la convenzione quadro Consip, le istituzioni scolastiche ed educative statali effettuano gli interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili adibiti a sede di istituzioni scolastiche ed educative statali, da definirsi secondo le modalità di cui alla successiva delibera CIPE, nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, acquistando il relativo servizio dai medesimi raggruppamenti e imprese che assicurano i servizi di pulizia ed altri ausiliari alla data del 30 aprile 2014 alle condizioni tecniche previste dalla convenzione Consip e alle condizioni economiche pari all’importo del prezzo medio di aggiudicazione per ciascuna area omogenea nelle Regioni in cui è attiva la convenzione

Art. 2-bis. All’articolo 17, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, al secondo periodo le parole: “che deve avvenire prima dell’indizione del nuovo corso-concorso di cui all’articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come da ultimo sostituito dal comma 1 del presente articolo” sono soppresse. (1)

Art. 2-ter. Entro il 31 dicembre 2014, è bandita ai sensi dell’articolo 17, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8.novembre 2013, n. 128, la prima tornata del corso-concorso nazionale per il reclutamento del dirigenti scolastici per la copertura delle vacanze di organico delle regioni per le quali si è esaurita la graduatoria di cui al comma 1-bis del medesimo articolo 17. In sede di prima applicazione, il bando dispone che una quota dei posti, nel rispetto della normativa vigente, sia riservata ai soggetti già vincitori ovvero utilmente collocati nelle graduatorie di concorso successivamente annullate in sede giurisdizionale, ai soggetti che hanno un contenzioso pendente che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio, ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, alcuna sentenza definitiva e comunque nel limite massimo della suddetta riserva di posti già autorizzata per il menzionato corso‑concorso legato ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale 22 novembre 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4a serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004 e al decreto direttoriale 3 ottobre 2006, ovvero avverso la rinnovazione della procedura concorsuale ai sensi della legge 3 dicembre 2010, n. 202, nonché ai soggetti che hanno avuto la conferma degli incarichi di presidenza di cui all’articolo 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43. Lo stesso bando disciplina i titoli valutabili tra i quali l’aver svolto le funzioni di dirigente scolastico.” (2)

Art. 3 – Dall’attuazione del presente provvedimento non devono derivare nuovi oneri per la finanza pubblica
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(1): si riporta il comma 1 bis dell’art. 17:
1-bis.  Le  graduatorie  di  merito  regionali  del  concorso   a dirigente scolastico, indetto con decreto del Direttore generale  del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale,  n.  56 del 15 luglio 2011, per la copertura di n. 2.386  posti  complessivi, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. La validita’ di  tali graduatorie permane fino all’assunzione di tutti i vincitori e  degli idonei in esse inseriti, che deve avvenire prima  dell’indizione  del nuovo corso-concorso di cui all’articolo 29 del  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come da ultimo  sostituito  dal  comma  1  del presente articolo.

(2): si riporta il comma 1 dell’art. 17:
1. Il reclutamento dei dirigenti scolastici  si  realizza  mediante corso-concorso selettivo diformazione bandito dalla Scuola nazionale dell’amministrazione. Il corso-concorso viene bandito annualmente per tutti i posti vacanti, il cui  numero  e’  comunicato  dal  Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e  alla Scuola   nazionale   dell’amministrazione,   sentito   il   Ministero dell’economia  e  delle  finanze   e   fermo   restando   il   regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all’articolo 39, comma 3-bis,  della  legge  27  dicembre  1997,   n.   449   e   successive modificazioni. Al corso-concorso possono essere ammessi candidati  in numero superiore a quello dei posti, secondo una percentuale  massima del venti per  cento,  determinata  dal  decreto  di  cui  all’ultimo periodo. Al concorso per l’accesso al corso-concorso puo’ partecipare il personale docente ed educativo delle  istituzioni  scolastiche  ed educative  statali,  in  possesso  del  relativo  diploma  di  laurea magistrale ovvero  di  laurea  conseguita  in  base  al  previgente ordinamento, che abbia  maturato  un’anzianita’  complessiva  nel ruolo di  appartenenza  di  almeno  cinque  anni.  E’  previsto  il pagamento di un contributo, da parte  dei  candidati,  per  le  spese della procedura concorsuale. Il concorso puo’ comprendere  una  prova preselettiva e comprende una o piu’ prove scritte, cui  sono  ammessi tutti coloro che superano l’eventuale preselezione, e  una  prova orale, a cui segue la valutazione dei titoli.  Il  corso-concorso  si svolge presso la Scuola nazionale dell’amministrazione, in  giorni  e orari e con metodi didattici compatibili con l’attivita’  didattica svolta  dai  partecipanti,  con  eventuale  riduzione  del   loro carico didattico. Le spese di viaggio e alloggio sono a carico  dei partecipanti. Con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri, su proposta del Ministro dell’istruzione,  dell’universita’  e  della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell’economia e  delle  finanze, sono  definite  le   modalita’   di   svolgimento   delle   procedure concorsuali, la durata del  corso  e  le  forme  di  valutazione  dei candidati ammessi al corso.”.

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