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DIRITTI – I PERMESSI PER MOTIVI PERSONALI O DI FAMIGLIA (ART. 15 C. 2 CCNL SCUOLA) E LA LEGGE 228/2012

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Stiamo ricevendo numerose segnalazioni di colleghi di ruolo che si vedono negati i giorni di permesso di cui all’art. 15 comma 2 del CCNL Scuola quando superano i 3 giorni ed estendono la richiesta per i 6 giorni successivi, così come prevede l’art. suddetto che infatti al secondo capoverso recita: per gli stessi motivi e con le stesse modalità, sono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all’art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma. biennale ultimo1La succitata norma dice chiaramente che detti permessi, se richiesti per motivi personali o di famiglia e corredati da autocertificazione, possono essere estesi a 9 giorni per anno scolastico 3 + 6.

I Dirigenti Scolastici motivano il rigetto citando gli artt. 54 e 56 della L. 228/2012, ma questa nuova norma interviene unicamente sull’istituto contrattuale delle ferie (non sui permessi) e, in particolare, sul “divieto di monetizzazione delle stesse”, se non fruite. E’ “solo” su questo punto che la legge ha modificato il CCNL Scuola (nella parte in cui si dice, per i precari, che “non e’ obbligatorio” fruire delle ferie nei mesi da settembre a giugno, ma solo a luglio e agosto”. Non a caso la norma e’ inserita nella legge sui “risparmi di spesa” (legge di stabilita’). Quindi riguarda solo i supplenti annuali fino al 30/6 (che, tra l’altro, non hanno i 3+6 giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari, ma solo 6 gg e non retribuiti, art. 19 del CCNL Scuola), non riguarda ne’ i supplenti annuali fino al 31/8 (i quali non hanno mai diritto alla monetizzazione delle ferie non godute, perche’ le fruiscono obbligatoriamente entro il 31/8), ne’ i docenti di ruolo per i quali non si pone mai il problema della monetizzazione delle ferie (salvo, al massimo, quando vanno in pensione).

Per cui il CCNL Scuola, sui permessi (art. 15 c 2), e’ in vigore e nessuno lo ha modificato. In altre parole, per i docenti di ruolo, non solo nulla e’ cambiato sui permessi, ma neanche sulle ferie e, quindi, neanche sui 6 gg di queste fruibili come permessi. Questa è la ratio dell’intervento legislativo: che non vi sia volontà di modificare le norme contrattuali lo dimostra anche il fatto che nella seconda parte il comma 54 riprende esattamente quanto già disposto dall’art. 13 del CCNL circa l’obbligo della non insorgenza di oneri per l’Amministrazione. Nessuna interferenza si determina, in ogni caso, rispetto al combinato disposto dell’articolo 13, comma 9, e dell’articolo 15, comma 2. I giorni di ferie, se utilizzati come permessi retribuiti, non sottostanno ad alcun vincolo riguardante il periodo della loro fruizione: una volta richiesti a tale titolo, infatti, non costituiscono più giorni di ferie, ma giorni di permesso, e in quanto tali, pur sottratti al monte complessivo delle ferie fruibili da parte del personale docente, sono soggetti al regime giuridico dei permessi retribuiti.

Ogni tesi contraria apparirebbe priva di fondamento giuridico nonché logico. I due istituti sono e vanno tenuti distinti. Distinti sono gli articoli di riferimento, diversa è la norma che li disciplina. E’ quindi evidente che le modifiche apportate all’istituto delle ferie non hanno alcuna incidenza rispetto alle modalità di fruizione dei sei giorni, specie qualora li si utilizzi ai sensi dell’art. 15 del CCNL con le stesse modalità dei permessi retribuiti. Pertanto qualsiasi limitazione si intendesse porre all’utilizzazione dei sei giorni in questione risulterebbe chiaramente illegittima. Al solito, consigliamo ai colleghi che si vedessero rigettate le istanza di fruizione dei giorni di cui all’art.15 c. 2 del CCNL Scuola, di promuovere azioni legali (diffida, vertenza e denunzia penale per abuso d’ufficio) contro i Dirigenti Scolastici, e di procedere in ogni caso ad usufruire dei giorni richiesti, in quanto qualsiasi forma di rigetto anche messa per iscritto è illegittima e quindi annullabile e perseguibile dall’autorità giudiziaria. Ricordiamo sempre che la tutela di un singolo diritto per un singolo lavoratore, automaticamente tutela i diritti di tutti i lavoratori del comparto.

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