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INDENNITA’ DI PREAVVISO – REGNA IL CAOS A RIMETTERCI SONO SEMPRE I PIÙ DEBOLI

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In pochi si occupano di questo delicato aspetto e in pochi sollevano il problema, lo fa Franco Bastianini evidenziando le diffcoltà di chi avendo diritto all’indennità di preavviso è costretto a lottare contro i mulini al vento con il rischio di vedersi negare un sacrosanto diritto.

biennale ultimo1Ecco l’articolo.

Una cessazione traumatica del rapporto di lavoro dei dirigenti scolastici, dei docenti e del personale Ata dovuta al decesso, alla dispensa per motivi di salute, per inabilità assoluta e permanente, per inidoneità fisica permanente, o al superamento del limite massimo di assenze per infermità previsto dal contratto scuola, dovrebbe comportare la liquidazione dell’indennità sostitutiva del preavviso pari a quattro mensilità dell’ultimo stipendio in godimento e della tredicesima mensilità se il dipendente può fare valere, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, una anzianità di servizio superiore a dieci anni, a tre mensilità con anzianità di servizio fino a dieci anni, due mesi con anzianità di servizio fino a cinque anni.
L’uso del condizionale deriva dalla constatazione che è sempre più frequente dovere prendere atto di una non unicità di comportamento da parte delle avvocature provinciali dello stato e di alcune ragionerie territoriali dello stato, sia per quanto attiene alle modalità di liquidazione dell’indennità che, in particolare, sui presupposti e sui soggetti che ne possano avere diritto.

Neppure tra le istituzioni scolastiche, cui peraltro compete l’onere di predisporre gli atti amministrativi propedeutici alla liquidazione, si riscontra una unicità di comportamenti, unitamente ad una certezza sui presupposti che determinano il diritto alla indennità sostitutiva del mancato preavviso.A dimostrazione di quanto sia reale questa situazione è certamente una richiesta di chiarimenti formulata il 17 marzo 2914 da un dirigentescolastico della provincia di Campobasso proprio all’avvocatura provinciale dello stato di quella città molisana. Nella domanda il dirigente scolastico chiedeva all’avvocatura di sapere se l’indennità sostitutiva del preavviso competeva o meno anche al lavoratore della scuola, dispensato dal servizio perché dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi lavoro, anche se non aveva superato il periodo di comporto delle assenze per malattia previsto dall’articolo 17 del contratto scuola 2006/2009.
Nella domanda il dirigente scolastico sottolineava, infatti, la presenza di discordanti pareri dell’avvocatura provinciale dello stato che in più occasioni avevano ritenuto non spettante l’indennità e in rari casi ne avevano invece riconosciuto la fondatezza. In attesa di una risposta chiara e non impugnabile da parte del lavoratore, al dirigente non è rimasto altro che comunicare all’insegnante interessato che l’emissione del decreto di corresponsione dell’indennità di preavviso non poteva essere emanato subordinato come era alla recezione di una parere definitivo da parte dell’avvocatura generale dello stato alla quale si era rivolta quella di Campobasso. Ancora un caso di scaricabarile, facilitato dalla moltiplicazione dei soggetti istituzionali che sono chiamati ad applicare le norme.

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