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SCUOLA – INFORTUNI DEGLI ALUNNI, QUANDO IL DOCENTE È RESPONSABILE?

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Una mia collega sostiene che la responsabilità dell’insegnate se un alunno si fa male durante la lezione scatta automaticamente, anche se il docente si trovi in classe e svolga diligentemente il suo lavoro. Sarà poi il giudice a decidere se aveva fatto il possibile per evitare l’infortunio. E davvero così?

La Corte di cassazione ha sepigato: «É orientamento giurisprudenziale costante che, in tema di responsabilità dell’amministrazione scolastica ex L. n. 312 del 1980, art. 61, sul danneggiato incombe l’onere di provare soltanto che il danno è stato cagionato al minore durante il tempo in cui lo stesso era sottoposto alla vigilanza del personale scolastico, il che è sufficiente a rendere operante la presunzione di colpa per inosservanza dell’obbligo di sorveglianza, mentre spetta all’amministrazione scolastica dimostrare di aver esercitato la sorveglianza sugli allievi con diligenza idonea ad impedire il fatto.(9542/2009)». Si tratta di quello che i giuristi chiamano inversione dell’onere della prova. Non è il danneggiato che deve provare di avere subito un danno per dolo o colpa del docente, ma è il docente che ha l’onere di provare di non avere potuto impedire il fatto. La stessa Corte di cassazione, però, generalmente è incline a ritenere che la responsabilità scatti solo in coincidenza di un comportamento negligente o imprudente da parte del docente. Per esempio se il fatto avviene mentre l’insegnante si è allontanato dalla classe senza avvertire il bidello. In condizioni normali, dunque, basta la presenza in classe dell’insegnante per evitare l’insorgenza di qualsivoglia responsabilità.

ItaliaOggi

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