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SUPPLENZE – TITOLARE ASSENTE FINO AL 30 APRILE, AL SUPPLENTE SPETTA LA CONTINUITÀ?

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Sono centinaia la mail che arrivano in Redazione avente come oggetto la continuità didattica e la riconferma delle supplenze. Cosa succede per quei supplenti che sostituiscono i titolari dopo il 30 aprile? .

ricorso diploma magistraleSupplenti nelle pluriclassi con il fiato sospeso, in vista del rientro in servizio dei titolari dopo il 30 aprile. L’art. 30 del contratto prevede, infatti, che i supplenti che lavorano nelle classi terminali debbano rimanere in cattedra se il titolare dovesse rientrare dopo tale data. Sempre che si sia assentato per non meno di 90 giorni consecutivi.
Ma ciò vale, appunto, per le classi terminali. Quando si tratta di classi non terminali, invece, il diritto a non perdere l’incarico scatta solo se l’assenza del titolare si sia protratta per 150 giorni consecutivi. É bene precisare che la ratio della clausola negoziale non è quella di tutelare gli interessi economici dei supplenti.

Il bene protetto dalla norma, infatti, è l’interesse degli alunni alla continuità didattica. Interesse che assume particolare rilievo nelle classi terminali. Specie se si tratta di alunni che debbano sostenere gli esami. Se si tratta di classi distinte il problema non sussiste. Nel senso che, se si tratta di una classe terminale, il supplente resta in cattedra dopo 90 giorni di assenza del titolare. Mentre, se si tratta di una classe non terminale, la conferma avviene solo se l’assenza sia stata di 150 giorni.
La questione nasce, invece, quando è necessario applicare l’articolo 30 ad una pluriclasse. E qui la faccenda diventa particolarmente seria, se la pluriclasse di riferimento sia stata attivata in una scuola media e comprenda alunni di terza. Sì, perché le pluriclassi, adesso, non si fanno solo nella scuola primaria, ma anche nelle secondarie di I grado. Perché nei piccoli paesi, pur di non perdere la scuola, si è giunti ad accettare anche questo tipo di soluzione. E lì il problema si pone non solo in termini meramente giuridici, ma anche e soprattutto per il fatto che i ragazzi devono sostenere gli esami.

Il contratto in questi casi non offre soluzioni. Pertanto, la patata bollente, come sempre, dovranno gestirla i dirigenti scolastici. Resta il fatto, però che, sebbene non vi siano precedenti, l’unica interpretazione giuridicamente plausibile sembrerebbe quella della scissione temporanea della pluriclasse, in coincidenza con lo svolgimento delle lezioni della disciplina del docente che sia rientrato in servizio dopo 90 giorni di assenza continuativa. Facciamo un esempio. Poniamo che la pluriclasse di scuola media sia costituita da una prima e una terza, e il docente che rientrerà in servizio sia un professore di lettere. In questo caso gli alunni di terza media avranno maturato il diritto a giovarsi delle lezioni del supplente fino al termine delle attività didattiche. I ragazzi di prima, invece, no. Perché ai fini della maturazione del diritto (sempre per i ragazzi di prima) i giorni di assenza del titolare avrebbero dovuto essere 150. In questo caso, dunque, sarà necessario prorogare il contratto del supplente, avendo cura di modificarlo nel senso dell’obbligo di fare lezione solo ai ragazzi di terza. Al titolare, invece, sarà precluso di fare lezione ai ragazzi di terza, ma resterà confermato l’obbligo di prendersi cura dei ragazzi di prima.
Tale soluzione presuppone, però, la disponibilità di spazi adeguati. E potrà essere applicata anche nel caso in cui la pluriclasse dovesse essere stata costituita in una scuola primaria includendovi anche ragazzi di quinta. Così facendo risulterebbe salvaguardato il bene della continuità didattica e, al tempo stesso, la legittima aspettativa del docente supplente a vedersi riconoscere il diritto alla proroga del contratto di lavoro in essere, in ciò fugando il rischio di controversie.

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