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SOPRANNUMERARI – COME VIENE VALUTATO IL SERVIZIO PRERUOLO

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Nella mia scuola hanno pubblicato la graduatoria per l’individuazione dei soprannumerari e mi trovo con meno punti rispetto a quelli che mi sono stati attribuiti da «istanze on line» per la domanda di trasferimento. A scuola mi hanno detto che deriva dal fatto che il servizio preruolo è valutato diversamente. E davvero così? E se sì, in che modo?

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Il servizio preruolo ai fini della mobilità a domanda viene valutato 3 punti per ogni anno. La disciplina che regola la valutazione dei servizi preruolo ai fini della mobilità d’ufficio (e quindi anche ai fini della graduatoria di istituto per l’individuazione del docente soprannumerario da trasferire d’ufficio) prevede, invece, che il servizio preruolo debba essere valutato per intero ( 3 punti per ogni anno) solo per i primi 4 anni. Gli anni eccedenti il quarto sono valutati solo per i 2/3. E cioè due punti per ogni anno.
Riammissione in servizio? Ancora possibile, forse Vorrei sapere se è ancora in vigore la norma sulla riammissione in servizio e come fare per ottenerla.
La riammissione in servizio era regolata dall’articolo 19 della legge 270/82 che, però, è stato espressamente abrogato dall’allegato A del decreto legislativo 165/2001. Nondimeno, tale istituto dovrebbe essere comunque sopravvissuto per effetto del recepimento della norma abrogata nell’articolo 516 del decreto legislativo 297/94. Trattandosi di materia ascrivibile al reclutamento, la cui regolazione è riserva di legge, non dovrebbe rientrare nella sfera di applicazione dell’articolo 69 del decreto legislativo 165/2001, secondo il quale le norme di legge sul rapporto di lavoro non recepite nel contratto sarebbero diventate inapplicabili. E quindi, la riammissione in servizio dovrebbe essere ancora possibile. Il beneficio è concesso a domanda, da presentare all’ufficio scolastico territorialmente competente, sempre che vi siano posti disponibili.

ItaliaOggi

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