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DOCENTE NEO IMMESSO IN RUOLO CANDIDATO A SINDACO: HA DIRITTO AI PERMESSI RETRIBUITI?

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Sono entrato di ruolo come docente nella scuola superiore con le recenti immissioni del mese di marzo di quest’anno. Essendo candidato sindaco alle prossime elezioni comunali del 25/05/2014 ho diritto ad alcuni giorni retribuiti di astensione dal lavoro per svolgere la campagna elettorale in quanto il contratto a tempo indeterminato ha valenza giuridica dal 01/09/2013, ma valenza economica dal 01/09/2014?

In via preliminare va chiarito che il contratto di lavoro non prevede permessi specifici per la campagna elettorale. E dunque, l’unico modo per assentarsi conservando il posto di lavoro e la retribuzione è quello di ricorrere ai permessi per motivi personali previsti dall’articolo 15 (9 giorni l’anno). Ciò vale solo per il personale di ruolo. Per i precari, i permessi per motivi personali ammontano a soli 6 giorni e non sono retribuiti. Nel caso rappresentato dal lettore, qualora l’interessato si trovi in costanza di rapporto di lavoro a tempo determinato, il diritto ai permessi sussiste, dunque, nell’ordine di 6 giorni, ma senza retribuzione (si veda l’art.19 del vigente contratto di lavoro) a nulla rilevando che sia stato immesso in ruolo con retrodatazione giuridica al 01.09.2013.
La fruizione delle assenze tipiche, infatti, segue il regime economico del trattamento contrattuale. La situazione del lettore, infatti, è simile al soggetto che sia parte in un rapporto contrattuale vincolato a condizione sospensiva. Un contratto cioè, che rimane in stand by fino a quando non si verifichi l’evento che viene assunto dalle parti quale elemento necessario ai fini del compiersi degli effetti pattuiti. Nel caso specifico, l’avveramento della condizione si avrà al 1° settembre 2014. Prima di allora il contratto non dispiegherà effetti, salvo per la maturazione dell’anzianità di servizio ai fini meramente giuridici. Nulla è dovuto se, per contro, l’interessato non risulta, attualmente, in costanza di rapporto di lavoro ai fini economici nemmeno per effetto di contratto a tempo determinato.

ItaliaOggi

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