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AGGIORNAMENTO GAE: LE RISPOSTE AI QUESITI DEI LETTORI

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Per una corretta compilazione delle domande, “La Tecnica della Scuola” ha predisposto, attraverso l’opera dell’avvocato Dino Caudullo, una guida molto utile, fruibile nell’ultimo giornale cartaceo acquistabile anche on line. L’Ufficio consulenza della casa editrice ha risposto anche alle domande formulate dai lettori. Le risposte da 1 a 100

Grande successo per il nostro servizio di consulenza per l’aggiornamento delle domande delle graduatorie permanenti.Tantissime le mail giunte in redazione per dubbi e chiarimenti per la compilazione dei moduli.

Le risposte da 1 a 100

Le risposte del 23 aprile

101) Sono una docente, già presente nell’elenco delle GaE scuola primaria e infanzia; siccome sono immatricolata al Tfa di sostegno per l’anno accademico 2013/2014, vorrei chiedervi se e come, posso inserire il titolo di sostegno con riserva. Altrimenti una volta conseguito, quando potrò farlo valere? (T.S.)

 

Ai sensi dell’art.9 comma 6 del decreto, con successivo provvedimento sarà prevista la possibilità di dichiarare il conseguimento del titolo in questione in tempo utile per le nomine per gli anni 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017.

 

102) L’ Ecdl è stato un titolo valutabile nelle graduatorie per docenti sia ad esaurimento che d’ istituto nel triennio 2011-2014. Da una breve ricerca su internet mi pare di si mi chiarite le idee? Quest’ anno posso inserirla in terza fascia sono diplomata magistrale e laureata in lettere moderne (V.P)

 

A nostro avviso l’Ecdl non rientra in alcuna delle tipologie di titoli considerate valutabili detta tabella allegata al decreto.

 

103) Sono iscritta nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento e nel compilare la domanda non riesco a capire dove posso inserire il Corso di Perfezionamento e di aggiornamento professionale di durata annuale 500 ore-20 Cfu. Per caso va inserito nella sezione F2 al punto C8? Vale un punto? (M)

 

Ai sensi del punto C8 della tabella di valutazione titoli, per ogni attestato di frequenza di corsi di perfezionamento universitario (Si valutano solo i titoli rilasciati da Università statali e non statali legalmente riconosciute nonché da consorzi universitari) di durata annuale, con esame finale, coerente con gli insegnamenti ai quali si riferisce la graduatoria viene attribuito un punto. Se il titolo in suo possesso risponde a dette caratteristiche va inserito nella sezione F2 al punto C8 del modulo di domanda.

 

104) Sono inserita nella graduatoria ad esaurimento dal 2000 sia per la scuola superiore secondaria che per la primaria e infanzia. Nel 2013 ho ottenuto l’invalidità civile e a dicembre ho ottenuto l’invalidità per essere inserita nelle liste speciali per la legge 68. A tutt’oggi, però non mi sono ancora iscritta perché a settembre ho ricominciato a lavorare avendo stipulato un contratto fino al 30 giugno 2014 per sette ore settimanali; il trattamento economico è pari ai 7/18 di euro 20973,22 annui lordi. Subito dopo avere preso servizio, il patronato a cui mi sono rivolta, ha comunicato all’Inps l’inizio dell’attività lavorativa con il modello DS-56bis COD.SR04 : Dichiarazione di permanenza delle condizioni per il diritto alla riscossione dell’indennità di disoccupazione. Nonostante l’Inps abbia sospeso l’indennità di disoccupazione il patronato sostiene che conservo ancora lo stato di disoccupazione poiché per l’anno in corso non supererei il reddito lordo di 8.000,00 euro ( invece, l’Inps e il Centro per l’impiego non mi hanno saputo dare una risposta certa). Secondo il suo parere conservo lo stato di disoccupazione? Ho diritto all’iscrizione nelle liste speciali delle categorie protette? Se si, sulla base di quale normativa?

A luglio le graduatorie saranno riaperte per l’aggiornamento della riserva dei posti come gli anni precedenti? (M.R)

 

Considerato che ai sensi del D.L.vo del 21/4/2000 n.181, si perde lo stato di disoccupazione anche nel caso di accettazione di un’offerta di lavoro di durata superiore ad otto mesi, a mio parere nel suo caso lei non può considerarsi disoccupata ai fini dell’iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio. Qualora intenda usufruire sin d’ora del diritto alla riserva nelle GaE, dovrebbe dimettersi dalla supplenza, ed iscriversi nelle liste del collocamento obbligatorio di cui alla legge n.68/99 in tempo utile prima di presentare la domanda di aggiornamento delle GaE. Considerato inoltre che è in corso l’aggiornamento delle graduatorie, anche al fine di richiedere il riconoscimento della riserva, sembra difficile che a luglio venga riaperta un’apposita finestra allo stesso scopo.

 

105) Sono laureata in Scienze dell’educazione dal 2007 e con tale titolo svolgo attività di educatore professionale con partita iva in un istituto secondario superiore per conto della Provincia di Bari. Nel 2000 ho tuttavia conseguito anche il diploma di liceo psicopedagogico, che adesso pare sia abilitante. Non essendomi mai iscritta a nessuna graduatoria mi chiedevo se per farlo devo attendere che escano le graduatorie di istituto o devo prima iscrivermi nelle graduatorie di terza fascia? e se si quando? Inoltre volevo capire se la mia esperienza lavorativa di educatore viene riconosciuta a tal fine. (A)

 

Con i titoli in suo possesso potrà chiedere l’inserimento nelle graduatorie di istituto che dovrebbero essere aggiornate tra maggio e giugno prossimi; in quell’occasione potrà richiedere la valutazione del servizio di educatore prestato.

 

106) Vorrei sapere, gentilmente, sedevo presentare il MOD 1 (cartaceo) in provveditorato. Grazie mille (C.C)

 

L’invio del modello va effettuato solo con modalità web tramite il servizio istanze on line del sito internet del Miur.

 

 

107) Sono in possesso dell’abilitazione per l’insegnamento nella Scuola Primaria (superamento concorso del 2000); già inclusa nella graduatoria permanente nelle graduatorie del 2000/01, non avendo prodotto domanda di aggiornamento sono stata esclusa dalle graduatorie. Posso produrre istanza di inserimento/aggiornamento ai sensi del D.M. 1° aprile 2014 n. 235. Aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo, valevoli per il triennio scolastico 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017, ed in considerazione delle determinazioni del Giudice del Lavoro di Treviso ordinanza, con le quali si sancisce che “il non aver presentato tempestiva domanda di aggiornamento” non pregiudica il diritto al reinserimento nelle graduatorie”. (G.P)

 

Considerato che il D.M. 235 non prevede il reinserimento o nuovi inserimenti, alla luce del precedente giurisprudenziale da lei citato le consigliamo di presentare domanda con modello cartaceo e successivamente rivolgersi al giudice del lavoro per rivendicare il diritto al reinserimento in GaE.

 

108) Sono un supplente con pochi punti (23) educatore professionale, mi potreste consigliare dove rivolgere la scelta dell’aggiornamento in graduatoria (ovvero in quali province) per sperare nel ruolo (per tempo indeterminato) e per supplenze (tempo determinato). (C)

 

Purtroppo non siamo in grado di fornire una risposta al suo quesito, le consigliamo però di consultare i servizi offerti da diversi siti specializzati in ordine alle provincie con graduatorie esaurite o per verificare la consistenza delle graduatorie stesse al fine di fare una scelta più ponderata.

 

109) Sono iscritta in GaE dal 2000 e ho trovato difficoltà ad inserire il servizio dell’anno in corso. Ho un contratto che va dal 04/09/2013 al 31/8/2014, ma queste date non le accetta. Che data scrivere? È vero che l’anzianità d’iscrizione a parità di punteggio non dà diritto di precedenza? (M.M)

 

Può inserire come termine finale del servizio di cui chiede la valutazione una data non successiva alla data di inoltro della domanda, e comunque non successiva al 10 maggio. A parità di punteggio, precede il candidato con maggiore anzianità d’ iscrizione in graduatoria.

 

110) Sono insegnante di scuola d’infanzia di ruolo un comune capoluogo (contratto enti locali), nell’ultimo triennio ho lavorato per due anni scolastici presso una scuola d’infanzia comunale, l’ultimo anno scolastico, ossia quello 2013/2014, sono stata spostata per mobilità interna presso la biblioteca, mantenendo la mansione di insegnante di scuola d’infanzia. Avverso tale decisione ho presentato ricorso al giudice del lavoro in quanto la mia mobilità interna non è avvenuta né a seguito di inabilità alla mansione per motivi di salute nè a seguito di un procedimento disciplinare. I tempi della sentenza ovviamente sono lunghi. Pertanto chiedo: posso aggiornare la graduatoria permanente ad esaurimento per i posti di insegnante scuola d’infanzia statale, conteggiando il punteggio di tutti e tre gli ultimi anni scolastici visto che mantengo tutt’ora il profilo professionale di insegnante di scuola d’infanzia comunale, anche se nell’ultimo anno scolastico sono stata occupata in biblioteca invece che in una scuola d’infanzia? Tengo a precisare che ad oggi sono 12 ^ nella graduatoria permanente per le insegnanti statali nel mio capoluogo e perdere due punti, relativi all’ultimo anno scolastico, mi farebbe retrocedere di molti posti. (M.T)

 

Nelle GaE potrà richiedere la valutazione solo del servizio effettivo di insegnamento e non pure del servizio svolto presso la biblioteca comunale.

 

111) Sono un docente in servizio all’estero e precisamente nel Liceo Italiano Statale di Asmara. Porgo il seguente quesito con preghiera di risposta: E’ corretto inserire il servizio prestato nella suddetta Scuola nella funzione G2 della istanza on line. Difatti nella sezione G1 non è possibile inserire il servizio prestato ad Asmara in quanto la Scuola non ha un codice, non ha una provincia da inserire e quindi in questa funzione nessun servizio viene riconosciuto mentre nella funzione G2 è possibile inserire tutti i dati ma rimane il dubbio perché viene precisato che possono essere inseriti solo i servizi prestati in scuole di paesi dell’Unione Europea. Ringrazio sentitamente della risposta anche perché interessa tutti i miei colleghi di Asmara e Addis Abeba che al momento siamo in Italia per le vacanze Pasquali e indaffarati nella compilazione delle domande. Purtroppo, una volta rientrati in sede è molto difficoltoso connettersi ad Internet. Ci teniamo costantemente in contatto ma tutti abbiamo lo stesso problema (S.T)

 

L’art.2 comma 5 del D.M. prevede che I servizi prestati nelle scuole di ogni ordine e grado, statali o riconosciute, dei Paesi appartenenti all’Unione Europea, sono equiparati ai corrispondenti servizi prestati nelle scuole italiane, anche se prestati prima dell’ingresso dello Stato nell’Unione Europea. Il Bando non fa alcun cenno ai servizi prestati nei paesi extra Ue. Di contro la tabella di valutazione titoli precisa che il servizio d’insegnamento prestato su posti del contingente statale italiano all’estero, con atto di nomina del Ministero degli Affari Esteri, nonché nelle scuole dell’Unione Europea, riconosciute dagli ordinamenti comunitari, è equiparato al corrispondente servizio prestato in Italia. In effetti il modulo di domanda non consente l’inserimento del servizio da lei effettuato, sebbene a nostro parere lo stesso dovrebbe essere valutato se prestato su posti del contingente statale italiano all’estero, con atto di nomina del Ministero degli Affari Esteri. Ove possibile, sarebbe il caso di tentare l’inserimento nella sezione G1.

 

112) Sono inserita nella IV fascia a pieno titolo e in III fascia con T (ricorso pendente). Con il D.M. n. 53/2012 questa possibilità era data a tutti coloro che non cambiavano provincia. Con l’aggiornamento delle GAE posso chiedere il trasferimento senza perdere la T?

Potete indicarmi cortesemente quale sezione dovrei compilare? (R)

 

Il Miur con la faq n.1614 ha chiarito

La sezione B, che nell`istanza si trova in coda a quella dei dati anagrafici e di recapito, prevede le seguenti voci:

1. Aggiornamento

2. Permanenza

3. Trasferimento

4. Conferma/scioglimento riserva (automaticamente impostata in presenza di inclusioni con riserva)

L’aggiornamento può essere effettuato da solo o insieme al trasferimento o anche insieme alla conferma/scioglimento riserva. La permanenza può essere effettuata da sola o insieme al trasferimento o anche insieme alla conferma/scioglimento riserva. In caso di trasferimento in cui non sia contemporaneamente impostata né l’opzione aggiornamento né l’opzione permanenza, quest’ultima è implicita. Pertanto sarà possibile compilare le sole sezioni che non prevedono l’aggiornamento delle singole graduatorie. Nel caso in cui l’aspirante, andando avanti con la compilazione dell’istanza, si rendesse conto di dover modificare la selezione/le selezioni della sezione B deve utilizzare il tasto annulla e procedere nuovamente all’inserimento (questo in quanto ciascuna delle selezioni comporta l’abilitazione/disabilitazione di sezioni diverse del modello di domanda).

 

113) Sono un docente iscritto nelle GaE dal 2007. Nel 2009 grazie alla laurea in SFP (indirizzo primaria), conseguita presso l’Università di Firenze, ho sciolto la riserva nelle GaE per la scuola primaria e sono presente anche negli elenchi del sostegno e dell’inglese. Nel 2012 presso l’Università di Firenze ho conseguito anche la laurea in SFP (indirizzo infanzia) rientrando nella sessione straordinaria dell’a.a. 2010/2011. Grazie alla legge milleproroghe a luglio del 2012 ho potuto inserirmi anche nelle GaE per la scuola dell’infanzia e nell’elenco del sostegno infanzia in IV fascia aggiuntiva. Ho sempre lavorato nella scuola primaria e nel prossimo aggiornamento delle GaE vorrei inserire la mia laurea in SFP (indirizzo infanzia) nella graduatoria della scuola primaria e il mio dubbio è il seguente: nell’allegato 2 al D.M. n. 235 del 1° aprile 2014 (Titoli III fascia) devo considerare per questo titolo l’opzione C2 oppure l’opzione C9? (D)

 

La nota 12 della Tabella di valutazione precisa, quanto al punto C9 che tale titolo (la laurea in Sfp) si valuta punti 6 qualora non sia già stato valutato come titolo di accesso. In alternativa alla predetta ipotesi la laurea in Sfp viene valutata (punti 3) in base al punto C2 della tabella. Nel suo caso, a nostro parere, nella graduatoria di scuola primaria la laurea in Sfp indirizzo infanzia va valutata ai sensi del punto C2.

 

114) Mi sono laureata in Scienze della Formazione Primaria indirizzo primaria nell’a.a. 2011/2012 con titolo di sostegno e quest’ anno 2013/2014 ho conseguito la laurea indirizzo infanzia. Ho superato il concorso e insegno in una scuola primaria parificata da due anni su posto di sostegno. Non essendo inserita in nessuna graduatoria, in quale potrò inserirmi e quando lo potrò fare ? (A.C)

 

Non essendo previsti nuovi inserimenti nelle GaE, potrà inserirsi nelle graduatorie di istituto che verranno aggiornate tra maggio e giugno prossimi.

 

115) Sono un insegnante iscritto in III fascia, siccome quest’anno ho ottenuto la 104 per mio nonno (parente di secondo grado) volevo chiedere se va inserita nella domanda di aggiornamento della graduatoria oppure solo per chi ha la 104 riferito a parenti di primo grado (figli, coniugi, genitori)? (S.C)

 

I destinatari dell’art. 33 comma 3 della legge 104 sono il coniuge ed i parenti ed affini entro il secondo grado:

1) parenti di primo grado: genitori e figli,

2) parenti di secondo grado: nonni, fratelli, sorelle, nipoti (figli dei figli),

3) affini di primo grado: suocero/a, nuora(moglie del figlio), genero(marito della figlia),

4) affini di secondo grado: cognato (fratello della moglie o del marito). Il modulo di domanda, così come congegnato, non sembrerebbe consentire l’inserimento dell’assistenza al parente di secondo grado, ma a nostro parere nel suo caso dovrebbe comunque compilare la sezione H4b

 

116) Tra le note relative alla sezione L si legge: la sezione deve essere tassativamente compilata da tutto il personale docente ed educativo che richieda, ai fini dell’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il triennio 2014/2017 e delle relative assunzioni (e quindi da tutto il personale, ad eccezione delle categorie A e M, che compili la sezione H1 e/o la sezione H4 del presente modello), i benefici di cui alle leggi n.68/99 e/o n.104/92. Sto compilando la domanda per mia moglie e, avendo una figlia con disabilità certificata a norma della legge n. 104/92 art. 3 comma 3, compilo anche la sezione H4b, non compare la sezione L. Come devo procedere? (G.N)

 

La sezione L è riservata al personale che ha titolo ad usufruire dei benefici di cui alla legge n. 68/1999 ed alla legge n. 104/1992 per situazioni personali, in quanto esso stesso disabile ed iscritto nelle liste del collocamento obbligatorio per l’assunzione sui posti riservati. Nel suo caso, si tratta solo di compilare la sezione H4b ai fini del riconoscimento della priorità nella scelta della sede.

 

 

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