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MALATI GRAVI A CORTO DI PERMESSI, CHE FARE?

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ono affetta da una grave patologia e spesso usufruisco di assenze per malattia, perché sono costretta a sottopormi di frequente a visite specialistiche ed esami diagnostici, anche finalizzati al dosaggio di farmaci salvavita che assumo più volte al giorno. Ieri il dirigente della mia scuola mi ha avvertito che la Funzione pubblica ha emanato una circolare, a causa della quale non potrò più usufruire di queste assenze, e che ora potrò utilizzare solo i permessi per motivi personali (3 giorni in tutto!). Cosa posso fare?

BES

La questione rappresentata dalla lettrice riguarda l’interpretazione dell’articolo 55 septies, comma 5-ter, del decreto legislativo 165/2001, adottata dalla Funzione pubblica con la circolare 2/2014. Secondo il dipartimento, le assenze per malattia non sarebbero più fruibili per prestazioni specialistiche ed esami diagnostici. E quindi, per tali fini, sarebbe necessario utilizzare solo i permessi per motivi personali. Nel caso della lettrice, però, è necessario un ulteriore sforzo interpretativo. Considerato che le visite e gli esami si inquadrano nell’ambito di una terapia salvavita, è ragionevole ritenere che una lettura costituzionalmente orientata dell’articolo 55 septies non possa prescindere dal considerare il fatto che il diritto alla salute è un diritto fondamentale. Come tale, incomprimibile per effetto di interpretazioni restrittive di una norma di legge, qual è l’articolo 55 septies, che non fa alcuna menzione della necessità di ricorrere ai permessi per motivi personali per questo genere di situazioni. Va detto, inoltre, che l’articolo 17 del contratto, che regola le assenze per malattia, si pone in rapporto di specialità nei confronti dell’articolo 15 del medesimo accordo. E tale elemento sembra non sia stato considerato dalla Funzione pubblica in sede di emanazione della circolare. Quanto ai rimedi, anche in questo caso non resta che l’esperimento dell’azione giudiziale. Nel frattempo, l’interessata può utilizzare i permessi previsti dall’articolo 15 del contratto e, una volta esauriti, l’aspettativa non retribuita per motivi personali.

ItaliaOggi

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