fbpx

IL CONGEDO STRAORDINARIO EX ART. 42 È COPERTO DI CONTRIBUZIONE UTILE PER LA PENSIONE?

1087

Docente di scuola per l’infanzia, nata il 20 luglio 1953 e con una anzianità contributiva di 36 anni al termine del 2014, ho presentato lo scorso 20 febbraio domanda di pensione alla direzione provinciale del ministero del lavoro potendo fare valere le condizioni richieste dall’art. 11-bis del decreto legge 102/2013 (nel 2011 stavo terminando di fruire dei due anni di congedo straordinario per l’assistenza di mia madre disabile in stato di gravità previsto dall’art. 42, commi 5 e seguenti del decreto 151/2001). Nei 36 anni di anzianità contributiva sono compresi anche i due anni del predetto congedo straordinario. Alcune colleghe sostengono che il congedo straordinario non è utile ai fini pensionistici. Se fosse vero quanto sostengono l’anzianità contributiva calerebbe di due anni e verrebbero meno le condizioni richieste dall’art. 11- bis. Sono preoccupata. É vero quanto sostengono le mie colleghe?

Tranquilla. Quanto le è stato riferito dalle colleghe non corrisponde a verità. I periodi di congedo straordinario ex art. 42, essendo coperti da contribuzione sono validi ai fini dell’anzianità di servizio richiesta per il raggiungimento del diritto a pensione e per la sua misura. Tali periodi non si computano invece ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima e della buonuscita. É quanto è stato chiarito dal dipartimento per la funzione pubblica con la nota n. 2285 del 15 gennaio 2013.

ItaliaOggi

In questo articolo