Si può dichiarare il titolo di specializzazione per le attività didattiche di sostegno, ancora non conseguito, nell’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento valido per il triennio 2014/17?
Il dm n. 235 del 1° aprile 2014 afferma, all’art. 9 comma 6 “con successivo provvedimento verranno dettate disposizioni sulle tempistiche relative allo scioglimento delle riserve e all’inserimento dei titoli di specializzazione di cui ai commi 1 e 10 dell’art. 4 del presente decreto, per coloro che conseguono i relativi titoli dopo la scadenza dei termini di cui al suddetto comma 2 ed in tempo utile per le assunzioni relativie agli anni scolastici 2014/15, 2015/16, e 2016/17“.
Quindi non ci saranno modalità per l’inserimento con riserva del titolo, ma che bisognerà attendere il successivo provvedimento per chi consegue il titolo di specializzazione dopo il 10 maggio e comunque in tempo utile per l’assegnazione degli incarichi per l’a.s. 2014/15.