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CLASSI DI CONCORSO ATIPICHE – LA NOTA CHE STRAVOLGE LE GRADUATORIE

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Un tempo essere primo nella graduatoria interna di istituto significava continuità e soprattutto tranquillità, oggi così non è più. La nota sugli organici  emanata il 1° aprile scorso (n.3119) detta precedenze non previste dalla legge e getta nel caos scuole e docenti. Ne scrive nell’articolo che segue, riportando alcuni esempi, Antimo Di Geronimo.

ricorso diploma magistraleNelle scuole superiori, essere collocati al vertice della graduatoria di istituto non basta ad evitare il rischio del trasferimento d’ufficio. Se nell’istituzione scolastica è stata compilata una graduatoria unificata (l’elenco in cui vengono graduati a pettine tutti i docenti della scuola che insegnano su classi di concorso atipiche, per esempio: A051 e A052) ad andare via è il docente che non appartiene alla classe di concorso strettamente connaturata al tipo di scuola.

Anche se risulta collocato all’ultimo posto della graduatoria. É quanto si evince da una nota emanata dal ministero dell’istruzione il 1° aprile scorso (n.3119). Il provvedimento dispone, infatti, «che sono da salvaguardare comunque i docenti che impartiscono l’insegnamento o il laboratorio presente nell’indirizzo e non il primo in graduatoria ma titolare di altro insegnamento o laboratorio non pertinente con l’indirizzo, articolazione, opzione, nonché al curricolo attivato».
In buona sostanza, dunque, al docente della classe di concorso «consustanziale» al tipo di scuola spetterebbe una specie di precedenza. Che però non è prevista da alcuna norma di legge. E quindi, non si capisce bene quali possano essere i docenti ai quali assegnare questa priorità. Sarebbe quanto meno opportuno, dunque, che l’amministrazione centrale provvedesse ad emanare disposizioni puntuali e tassative sui criteri da adottare in sede di applicazione. In caso contrario, il rischio è quello di incrementare ulteriormente il contenzioso.

Tanto più che nella circolare sugli organici non vi è traccia di questa nuova disposizione, salvo un mero rinvio alla nota 3119. Quanto ai possibili effetti, il caso paradigmatico è quello della classe di concorso A052, greco e latino, nel liceo classico. Nei decorsi anni scolastici, all’atto dell’insorgenza di situazioni di esubero nella classe di concorso A051, italiano elatino, non sono stati rari i casi di docenti di queste classi di concorso che sono stati massicciamente utilizzati anche al ginnasio. Ciò ha comportato un utilizzo residuale dei docenti di greco e latino. Che si sono dovuti accontentare di insegnare solo il greco. Il tutto con l’ulteriore effetto di cancellare quasi del tutto le disponibilità per le immissioni in ruolo e per le supplenze annuali, sempre nella classe di concorso A052. In più, proprio a seguito dell’adozione del criterio di fungibilità, i dirigenti scolastici, negli anni scorsi, hanno unificato le graduatorie della A052 e della A051. Determinando l’insorgenza di situazioni di soprannumerarietà in capo a docenti della classe A052 che, paradossalmente, sono stati trasferiti d’ufficio in luogo di colleghi della classe A051. Ciò ha determinato a sua volta la necessità di un intervento interpretativo da parte del ministero che, con la nota 4900 del 26/06/2012, ha tentato di arginare il fenomeno.
Inoltre il Tar del Lazio, con la sentenza 1305/2014, ha annullato la nota dell’anno scorso che consentiva la confluenza della classe A051 nella classe A052. Perché «la statuizione con semplici note circolari», si legge nella sentenza, «su posizioni regolarmente acquisite mediante concorso, come le abilitazioni, e secondo le norme del previgente ordinamento, integra violazione del principio di legalità».

A maggior ragione, se si pensa che il decreto legge 112/2008 ha disposto che la rivisitazione delle classi di concorso debba essere fatta con un regolamento. E non con semplici circolari. Seguendo la strada indicata dal Tar, dunque, i dirigenti dovrebbero astenersi dal compilare graduatorie unificate. Perlomeno fino a quando il ministero non provvederà ad emanare un nuovo regolamento sulle classi di concorso. E dunque, fino ad allora, la ricollocazione dei docenti soprannumerari su cattedre costituite con spezzoni di più classi di concorso affini, all’interno della stessa scuola, dovrebbe avvenire solo nella fase delle utilizzazioni. Solo in tale fase, infatti, è espressamente consentito costituire cattedre assemblando spezzoni appartenenti a classi di concorso diverse.

 
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