Qual è la normativa in materia di gite scolastiche?
La disciplina di riferimento è stata esclusivamente la CM 291/92 fino alla nota dell’11 aprile 2012 n. 2209 la quale ha stabilito che: “(…) Al fine di corrispondere alle esigenze operative di cui trattasi, nel richiamare le istituzioni scolastiche alla priorità di garantire la tutela dell’incolumità dei partecipanti, come del resto ribadito dalla più recente giurisprudenza, si ritiene opportuno precisare che l’effettuazione di viaggi di istruzione e visite guidate deve tenere conto dei criteri definiti dal Collegio dei docenti in sede di programmazione dell’azione educativa (cfr. art. 7, D.lgs. n. 297/1994), e dal Consiglio di istituto o di circolo nell’ambito dell’organizzazione e programmazione della vita e dell’attività della scuola (cfr. art. 10, comma 3, lettera e), D.lgs. n. 297/1994). A decorrere dal 1° settembre 2000, il “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”, emanato con il D.P.R. 275/1999, ha configurato la completa autonomia delle scuole anche in tale settore; pertanto, la previgente normativa in materia (a titolo esemplificativo, si citano: C.M. n. 291 – 14/10/1992; D.lgs n. 111 – 17/03/1995; C.M. n. 623 – 02/10/1996; C.M. n. 181 – 17/03/1997; D.P.C.M. n. 349 – 23/07/1999), costituisce opportuno riferimento per orientamenti e suggerimenti operativi, ma non riveste più carattere prescrittivo.“
I genitori hanno la possibilità di proporre mete oppure la scelta è esclusivamente dei docenti?
Quale attività per così dire “propedeutica” all’insegnamento e di programmazione e proposta didattica, i docenti svolgono un ruolo determinante, ma i genitori condividono le scelte all’interno del consiglio di istituto (art. 10 comma 3 lettera e) D.L.vo 297/94 “criteri per la programmazione e l’attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione” e del consiglio di classe.
Quali sono le norme che regolano le visite didattiche per gli alunni della scuola dell’infanzia?
La CM 291/92 per la verità in relazione alla scuola dell’infanzia prevede: Art.4.1 seconda parte: “Resta confermata l’esclusione delle iniziative in parola per i bambini della scuolamaterna, data la loro tenera età. Per questi ultimi, peraltro, sulla base delle proposte avanzate dai collegi dei docenti nell’ambito della programmazione didattico-educativa, i consigli di circolo potranno deliberare l’effettuazione di brevi gite secondo modalità e criteri adeguati in relazione all’età dei bambini, avendo cura di predisporre, ovviamente, ogni iniziativa di garanzia e di tutela per i bambini medesimi”. Dunque è il vostro regolamento (deliberato dal consiglio di istituto) che deve disciplinare le gite in proposito.
I bambini che non partecipano alle visite guidate non dovrebbero avere garantita l’attività didattica all’interno della scuola?
L’istruzione scolastica rientra tra i servizi pubblici essenziali, dunque andrà garantito il diritto dei non partecipanti (nonostante l’assenza dei docenti accompagnatori).
In occasione di un viaggio di istruzione ci hanno chiesto di firmare una liberatoria che esonera i docenti e la scuola da ogni responsabilità nei limiti di legge (art. 2048 c.c.; art 61 legge 312 dell’11/7/80) in caso di danni arrecati dagli alunni. Ma l’art. 2048 del C.C. non afferma che la responsabilità del minore è da imputare ad un adulto e quindi al docente accompagnatore?
L’art. 2048 c.c. disciplina la “Responsabilità dei genitori; dei tutori, dei precettori e dei maestri d’arte” derivante da atto illecito dei minori e nel caso dei “tutori, precettori e maestri d’arte” è limitata al solo tempo in cui il minore è sotto la sorveglianza di costoro. Inoltre essi possono dar prova “di non avere potuto impedire il fatto”. L’art. 61 della L 312/80 è relativo invece alla “Disciplina della responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente, educativo e non docente” nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, limitandola “ai soli casi di dolo o colpa grave nell’esercizio della vigilanza sugli alunni stessi”. Alcune scuole giustificano l’esonero di responsabilità sulla base della sentenza della Cassazione n. 12501/00 che limita la “culpa in vigilando” per la maggiore pregnanza della “culpa in educando”. Tuttavia di fatto la liberatoria resta priva di valore pratico. Infatti la responsabilità come si è visto è disciplinata normativamente e quindi andrà valutata comunque caso per caso. In ogni caso l’eventuale responsabilità derivante da “atto illecito” commesso dal minore non va confusa con quella derivante dagli altri obblighi di vigilanza. Si rinvia ad una interessante lettura dal titolo VIGILANZA SUL MINORE E RESPONSABILITA’ DEL DOCENTE
Il Consiglio di istituto della nostra scuola secondaria di primo grado ha deliberato un viaggio di istruzione all’estero per le classi terze. Tuttavia i costi elevati indurranno molti a non partecipare. Rientrando i viaggi di istruzione nell’attività didattica, non dovrebbe essere tale possibilità estesa a tutti?
La CM 291/92 afferma che il viaggio di istruzione presuppone una “precisa, adeguata programmazione didattica e culturale” e rientra “tra le attività integrative della scuola“. Il consiglio di istituto è chiamato non solo a selezionare le offerte ma anche, e prima ancora, a stabilire “i criteri generali per la programmazione del attuazione” del viaggio tenendo conto delle “disponibilità finanziarie” dell’istituto. Infatti l’art. 5 della citata circolare subordina la realizzazione dell’iniziativa alla circostanza che “l’istituzione scolastica sia fornita di fondi sufficienti, tenuto conto che non possono essere chieste alle famiglie degli alunni quote di compartecipazione di rilevante entità, o comunque, di entità tale da determinare situazioni discriminatorie che vanificherebbero, oltre tutto, la stessa natura e finalità dei viaggi d’istruzione“. Per questo la scelta deve essere ispirata a criteri di “convenienza” che però assicurano certi standard qualitativi e di sicurezza. Tanto la norma cerca di venire incontro alle esigenze economiche delle famiglie che l’art. 9 precisa che “qualsiasi condizione di favore disposta dalle agenzie di viaggio e contenuta nel contratto (ad es. posto gratuito) deve essere destinata agli alunni (riduzioni della relativa quota di partecipazione o, meglio, messa a disposizione del posto a favore dei più bisognosi) ovvero deve comportare una economia nel bilancio dell’istituto, attraverso un risparmio nella liquidazione del trattamento di missione e l’esclusione di un nuovo incarico di accompagnatore, in aggiunta a quelli già conferiti in sede di programmazione“. Inoltre è la stessa circolare che richiede tassativamente la partecipazione di almeno i 2/3 della classe per poter effettuare l’iniziativa. Magari sarebbe preferibile optare per mete più vicine e quindi economicamente più accessibili e prevedere, ad esempio, di destinare, o meglio vincolare, una parte del “contributo volontario” alla costituzione di un “fondo di solidarietà” per le famiglie bisognose cui attingere in circostanze come queste secondo i criteri indicati in consiglio.
E’ pensabile organizzare una uscita didattica per un evento pubblico per le classi di scuola primaria senza l’autorizzazione preventiva dei genitori?
L’art. 4 comma 4 della CM 291/92 prevede espressamente che “Per gli alunni minorenni è tassativamente obbligatorio acquisire il consenso scritto di chi esercita la potestà familiare. L’autorizzazione non è richiesta nel caso di alunni maggiorenni, ma le famiglie dovranno comunque essere avvertite a mezzo di comunicazione scritta”.
È possibile prevedere un viaggio all’estero per gli alunni della scuola primaria?
La CM 291/92 pone delle limitazioni per gli “alunni della scuola dell’obbligo” ed in particolare del “primo ciclo della scuola elementare”. L’art. 5 comma 4 prevede: “riguardo al primo ciclo della scuola elementare si ritiene opportuno raccomandare che gli spostamenti avvengano nell’ambito delle rispettive province, mentre per il secondo ciclo l’ambito territoriale può essere allargato all’intera regione. Ovviamente, tale criterio territoriale assume carattere generale e orientativo, essendo connesso con la volontà di evitare lunghi viaggi e con l’opportunità di far conoscere approfonditamente il proprio territorio. Infatti, non si esclude la possibilità di uno “sconfinamento” in altra provincia o regione, allorché la località di partenza sia confinante o, comunque prossima ad altra provincia o ad altra regione. In tale ottica, sono consentiti, limitatamente al secondo ciclo e, comunque, in via del tutto eccezionale, gite di un solo giorno, senza pernottamento, in territorio estero, purché la meta prescelta sia, per l’appunto, confinante; riguardo alla scuola media, gli spostamenti possono avvenire sull’intero territorio nazionale. Sono inoltre consentite brevi gite di un solo giorno, senza pernottamento, in territorio estero, in occasione di viaggi che abbiano per meta zone di confine. Limitatamente alle terze classi, gli uffici scolastici provinciali potranno eccezionalmente autorizzare, osservando con particolare rigore le dovute cautele, viaggi in Europa per la visita ad importanti organismi internazionali come quelli menzionati al precedente punto 5.3, ovvero viaggi connessi con manifestazioni culturali di risonanza internazionale o programmati in conseguenza dell’adesione ad iniziative internazionali. Le scuole associate all’UNESCO potranno, sempre limitatamente alle terze classi, compiere parimenti viaggi in Europa, in connessione con le attività proprie di tale organismo”.
Se il numero dei partecipanti ad un viaggio di istruzione è meno della metà degli alunni della classe si parte comunque?
L’ art. 4 comma della CM 291/92 prevede che: “Nessun viaggio può essere effettuato ove non sia assicurata la partecipazione di almeno due terzi degli alunni componenti le singole classi coinvolte, anche se è auspicabile la presenza pressoché totale degli alunni delle classi. Al divieto fanno eccezione i viaggi la cui programmazione contempli la partecipazione di studenti, appartenenti a classi diverse, ad attività teatrali, cinematografiche, musicali etc., nonché i viaggi connessi ad attività sportive agonistiche”. Tuttavia la CM 623/96 precisa: “L’intera gestione delle visite guidate e dei viaggi d’istruzione o connessi ad attività sportive in Italia e all’estero rientra nella completa autonomia decisionale e nella responsabilità degli organi di autogoverno delle istituzioni scolastiche (…)”. Questo significa che i Regolamenti dei singoli istituti possono darsi autonoma disciplina sull’argomenti in questione.
Esiste una norma che regola l’obbligo di ripartire tra gli alunni le spese di viaggio dei docenti accompagnatori?
Le agenzie prevedono normalmente le gratuità per i docenti accompagnatori secondo i rapporti della CM 291/92 . Peraltro proprio a proposito delle gratuità la stessa circolare prevede: “9.4 – Si precisa che qualsiasi condizione di favore disposta dalle agenzie di viaggio e contenuta nel contratto (ad es. posto gratuito) deve essere destinata agli alunni (riduzioni della relativa quota di partecipazione o, meglio, messa a disposizione del posto a favore dei più bisognosi) ovvero deve comportare una economia nel bilancio dell’istituto, attraverso un risparmio nella liquidazione del trattamento di missione e l’esclusione di un nuovo incarico di accompagnatore, in aggiunta a quelli già conferiti in sede di programmazione“. Infatti al comma 8 si precisa che “L’incarico di accompagnatore costituisce modalità di particolare prestazione di servizio” E con riferimento agli alunni: “La progettazione di ogni spostamento, specialmente se organizzato per l’estero, deve essere sempre preceduta da un’attenta analisi delle risorse disponibili (compresi gli eventuali contributi di enti vari) e dei costi preventivabili. Essa pertanto può essere realizzata solo quando l’istituzione scolastica sia fornita di fondi sufficienti, tenuto conto che non possono essere chieste alle famiglie degli alunni quote di compartecipazione di rilevante entità, o comunque, di entità tale da determinare situazioni discriminatorie che vanificherebbero, oltre tutto, la stessa natura e finalità dei viaggi d’istruzione”.
Nonostante il Consiglio abbia riconosciuto al genitore di uno studente la possibilità di accompagnarlo durante il viaggio di istruzione in considerazione della sua patologia, il dirigente si oppone a causa della mancanza di copertura assicurativa. Cosa si può fare?
Verificate prima se la vostra polizza integrativa prevede “estensioni” di garanzia per tali casi.