Sono un’insegnante di scuola dell’infanzia nata nel 1954 e posso fare valere una anzianità contributiva di 31 anni. Dieci anni fa sono stata dichiarata inidonea all’insegnamento per motivi di salute e utilizzata in compiti di segreteria e di gestione della biblioteca. Su mia richiesta, ai primi di febbraio sono stata sottoposta a visita medico collegiale ritenendo le mie condizioni di salute aggravatesi soprattutto negli ultimi mesi (sono stata assente per malattia ininterrottamente dal 23 novembre 2013 al 30 gennaio 2014) e di non essere in condizione neppure di proseguire i compiti suddetti. La commissione medica mi ha invece confermata la sola inidoneità all’insegnamento e non anche quella ad altri compiti. É vero che dovrò essere trasferita nei ruolo del personale Ata? Posso impugnare il verbale della commissione medica?
Nei suoi confronti trovano applicazione le nuove norme contenute nell’articolo 15 del decreto legge n.104/2013 e nella circolare ministeriale del 3 dicembre 2013, ivi comprese quelle relative al trasferimento dei ruoli del personale Ata. Avverso il giudizio riguardante l’inidoneità di servizio emesso dalla commissione medica ospedaliera di Palermo era ammesso, fino al 31 marzo 2014, ricorso alla commissione medica di seconda istanza, funzionante a Palermo. Dal 1° aprile 2014 il ricorso è consentito solo alla commissione medica di seconda istanza, via dei Santi Quattro n. 19/bis – 00184 Roma, come dispone il ministero dell’economia e finanze con la circolare prot. n. 35974 del 10 marzo 2014.
ItaliaOggi