fbpx

CERTIFICATO ANTIPEDOFILIA: ALLARME ECCESSIVO

1265
Le nuove disposizioni vanno lette con attenzione e messe a confronto con tutte le altre norme in vigore (per esempio quelle sull’autocertificazione)

Sta creando più di una polemica il decreto legislativo n. 39 del 4 marzo scorso in materia di abuso di minori.
I problemi maggiori riguardano l’articolo che introduce una nuova disposizione nel vecchio DPR 313/2002 che detta norme in fatto di casellario giudiziale.
La nuova disposizione stabilisce che “il certificato penale del casellario giudiziale di cui all’articolo 25 deve essere richiesto dal soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori“ precisando che il mancato adempimento a questo obbligo comporta per il datore di lavoro una sanzione pecuniaria piuttosto pesante.
Va però detto che il decreto in questione non cancella altre norme correlate che restanto quindi pienamente in vigore.
Per esempio, continuano ad essere pienamente valide tutte le norme in materia di autocertificazione. A nostro parere, la nuova disposizione vuole consentire anche al datore di lavoro di privato di poter richiedere agli uffici giudiziari il certificato del casellario giudiziale che, contenendo dati sensibili, non potrebbe essere richiesto da altri tranne che dal diretto interessato.
C’è poi da dire che il certificato in questione, ove richiesto da un privato cittadino, anche se dipendente pubblico, non può essere usato nei rapporti con la pubblica amministrazione, secondo quanto stabilito dalla legge 183/2011 (anzi tali documenti devono ormai riportare la dicitura “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”). E questo spiega ancora meglio per quale motivo il nuovo decreto dica che i certificati vengono richiesti dal datore di lavoro (e non dal dipendente).
In ogni caso, per i dipendenti pubblici il problema non si pone del tutto; nella scuola per esempio, anche i supplenti temporanei – all’atto del primo incarico – devono dichiarare di essere in possesso dei requisiti per l’accesso all’impiego, tra i quali vi è anche quello di avere la “fedina penale” pulita.
Sta poi all’Amministrazione effettuare i controlli a campione previsti dalla legge, richiedendo appunto al Tribunale il certificato originale.
E’ vero che il certificato del casellario giudiziale ha validità 6 mesi, ma è anche altrettanto vero che gli Uffici giudiziari hanno comunque l’obbligo di trasmettere alla Pubblica Amministrazione ogni notizia riguardante condanne o rinvii a giudizio relativi ai dipendenti pubblici.
Insomma, nel concreto, ci sembra di poter ragionevolmente affermare che il recente decreto legislativo 34 non impone nuovi obblighi per le scuole che però, d’ora innanzi, dovranno prestare maggiore attenzione nei rapporti con il personale esterno e volontario.
In questo articolo