Secondo la Funzione Publbica vale la seconda ipotesi. Protesta la Fcl-Cgil.
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Se un docente avesse bisogno di una giornata di permesso per fare una visita medica specialistica, che tipo di permesso dovrebbe richiedere al proprio dirigente scolastico? Secondo una recente circolare emanata il 17 febbraio 2014 dalla Funzione Pubblica a firma dell’ex ministro Gianpiero D’Alia, si riporta che l’art. 4, comma 16 bis, del decreto, in vigore dal 31 ottobre 2013, ha novellato il comma 5 ter dell’art. 55 septies del d.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, sulle assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, mentre resta invariato il regime della giustificazione dell’assenza di cui al comma 1 del medesimo articolo. Inoltre nella stessa circolare il DFP ha ritenuto necessario fornire i seguenti indirizzi applicativi: “a seguito dell’entrata in vigore della novella, per l’effettuazione di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il dipendente deve fruire dei permessi per documentati motivi personali, secondo la disciplina dei CCNL, o di istituti contrattuali similari o alternativi (come i permessi brevi o la banca delle ore)”. In buona sostanza secondo le indicazioni emanate dal dipartimento della funzione pubblica il docente che chiede di assentarsi per sottoporsi a visita specialistica o per prestazioni similari, dovrebbe fruire di permessi brevi, che ricordiamo non possono superare la metà dell’intero orario di servizio, oppure dovrebbe richiedere una giornata di permesso retribuito per motivi personali. Inaccettabile, da parte della Flc Cgil, questa interpretazione della norma legislativa fatta dal dipartimento della Funzione Pubblica. Secondo il sindacato guidato da Mimmo Pantaleo “il ministero della Funzione Pubblica continua la crociata contro il lavoro pubblico!”. La Flc Cgil entra nel merito della vicenda specificando due aspetti: in particolare il primo è quello riferito propriamente alla legge, che definisce sempre come “assenza per malattia” quella che ha luogo per visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, è non come sostiene, con evidente forzatura, la Funzione Pubblica che la considera un’assenza per motivi personali. Infatti nella circolare si impone il ricorso all’utilizzo dei permessi retribuiti “per documentati motivi personali” o similari (permessi brevi o banca delle ore) previsti nei Ccnl. Ci si riferisce ai 3 gg. nella scuola (+ 6 di ferie di cui all’art. 15 c. 2 del Ccnl della scuola se fruiti come permessi, ma solo per il personale docente), alle 18 ore nell’università e alle 36 ore nella ricerca per tutti i dipendenti pubblici con contratto a tempo indeterminato. Una forzatura che, peraltro, diventa gravemente penalizzante per il personale a tempo determinato che non avrebbe diritto ad alcuna retribuzione laddove il CCNL non lo prevede per loro. Per quanto riguarda il secondo aspetto è riferito alla questione della diagnosi da inserire obbligatoriamente per giustificare l’assenza. Secondo la Flc Cgil l’indicazione delle “diagnosi” o del tipo di “prestazione somministrata” non va riportata non solo in questo caso, ma in “nessun caso” perché trattasi di dato sensibile tutelato dalla legge sulla privacy!! Altro che gratificare gli insegnati per fare recuperare loro la dignità perduta, si insiste a destrutturare il contratto di lavoro trattando tutti gli insegnanti come fossero degli eterni fannulloni. |