Per l’U.s.r. per l’Umbria, il dipendente della scuola ha diritto alla retribuzione al 100% per i primi 30 giorni di congedo non solo entro i tre anni, ma entro gli otto anni del bambino
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In risposta all’Avvocatura distrettuale dello Stato di Perugia, l’Us.r. per l’Umbria ha espresso il proprio parere in merito al congedo parentale entro i primi otto anni di vita del bambino e, in particolare, alla retribuzione spettante.
Il T.U. sulla maternità e paternità dispone che la madre lavoratrice ha diritto al congedo parentale di sei mesi alla madre, da fruire nei primi otto anni di vita del bambino. Per gran parte dei lavoratori del settore privato, in detto periodo spetta una retribuzione pari al 30% per i giorni fruiti entro i tre anni del bambino, mentre sono senza retribuzione i periodi successivi.
I dipendenti del comparto scuola godono però di un trattamento più favorevole (art. 12 del CCNL).
Secondo un’interpretazione costante, pacifica fino a poco tempo fa, sulla base del combinato disposto delle norme di riferimento, la retribuzione al 100% prevista per i primi 30 giorni di congedo parentale, successivi all’astensione (obbligatoria) per maternità, veniva riconosciuta solo se gli stessi giorni venivano goduti entro i primi 3 anni di vita del bambino.
A questa interpretazione hanno però fatto seguito alcuni orientamenti giurisprudenziali: una è l’ordinanza n. 3606 del 7/3/2012 della Corte di Cassazione (riferita al Comparto Ministeri) e l’altra è la sentenza n. 1424 del 3 gennaio 2012 emessa dal Tribunale di Sassari. In entrambi i casi, è stato disposto che l’intera retribuzione (100%) prevista per i primi 30 giorni di congedo parentale spetti al lavoratore indipendentemente dal fatto che gli stessi vengano usufruiti entro o oltre il 3 anni di vita del bambino.
Facendo propri questi orientamenti, anche l’U.s.r. per l’Umbria concorda, in linea di principio, con l’interpretazione volta al riconoscimento della retribuzione al 100% per i primi 30 giorni di congedo parentale goduti dalla madre di un bambino di età inferiore agli otto anni, perché “le decisioni della Suprema Corte di Cassazione e del Tribunale di Sassari, sebbene non costituiscano vincolate precedente, sono sicuramente indicative dell’attuale interpretazione giurisprudenziale in materia, di cui non si può non tener conto”.
“Si tratta, tuttavia, – conclude l’Ufficio regionale – di una mera indicazione interpretativa che non costa, al momento, di ulteriori precedenti. Rimane, dunque, il dubbio sull’interpretazione che della materia viene offerta dalla Ragioneria Territoriale dello Stato, che dovrà vistare il relativo decreto”.
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