Un lavoro certosino realizzato da Professione Insegnante di Libero Tassella che mostra come avviene, secondo le leggi e i regolamenti videnti, l’individiazione del personale della scuola in esubero. Spesso fra il personale non sono chiari i motivi e questo genera confusione e ansia. Con il saggio potete analizzare nel dettaglio la vostra situazione lavorativa e capire se siete in esubero oppure no.
Il lavoro, in cui si riconoscono molte sue parti, lo voglio dedicare a Raffaele Manzoni, attento studioso dell’argomento, che non è più con noi, ma resterà sempre nel nostro ricordo per la sua capacità interpretativa, per il suo intuito e la sua intelligenza.
La redazione di questa scheda, in forma di breve saggio, corredata da esempi e da tabelle nonché dalla scheda per l’individuazione dei docenti soprannumerari 2014/15costituisce uno strumento tecnico di consultazione, non solo per i docenti, che saranno individuati soprannumerari per il 2014/15, ma anche per le commissioni, di solito incaricate dai dirigenti scolastici della redazione delle graduatorie d’Istituto.
Raccomandiamo, a corredo di questa scheda, di approfondire altresì i contenuti trattati anche in altre schede pubblicate su www.professioneinsegnante.it
Vi proponiamo la nostra scheda per la redazione della graduatoria di circolo o di istituto per la rilevazione dei docenti soprannumerari per l’a. s. 2014/15
Per compilare correttamente la scheda si chiede di consultare attentamente la tabella di valutazione dei titoli ai fini dei trasferimenti d’uffici e le note alla tabella.
Tabella:
Note:
Richiesta esclusione dalla graduatoria
Richiesta esclusione dalla graduatoria 2014_15
I dirigenti scolastici, entro 15 giorni dalla scadenza delle domande di mobilità 2014/15,
pubblicano la graduatoria compilata ai fini dell’individuazione degli eventuali docenti in soprannumero per l’a.s. 2014/15, avendo preliminarmente proceduto alla valutazione dei titoli posseduti da ciascun insegnante per anzianità di servizio, titoli generali, esigenze di famiglia ed all’attribuzione di eventuali esclusione dalle graduatorie dei soprannumerari per diritti di precedenze, in base alla tabella di valutazione per i trasferimenti d’ufficio allegata al CCNI per l’a. s. 2014/15.
Occorre precisare che vanno calcolati solo i requisiti posseduti alla data di scadenza della presentazione delle domande di trasferimento per l’anno scolastico corrente (29.3.2014).
Di seguito pubblichiamo una tabella per la valutazione rapida del servizio di ruolo nella graduatoria di circolo o d’ istituto dal 1972 al 2013.
Per la definizione del punteggio in graduatoria d’istituto consultare attentamente l’allegato D al CCNI “ Tabella di valutazione dei titoli ai fini del trasferimenti a domanda e d’ufficio del personale docente ed educativo” sopra riportata In particolare si tenga presente che il servizio pre ruolo nella mobilità a domanda è valutato per intero ( 3 punti ad anno scolastico), mentre nella graduatoria d’istituto e quindi nella mobilità d’ufficio, è valutato nel seguente modo: i primi 4 anni sono valutati 3 punti ad anno scolastico, il periodo eccedente i 4 anni è valutato 2 punti ad anno scolastico.
Graduatorie interne: come si calcola il servizio prestato in altro ruolo |
Per esempio ci poniamo la seguente domanda: come si valuta il punteggio di un precedente servizio di ruolo, prestato in un ruolo diverso da quello di attuale titolarità? Per poter rispondere a questa domanda senza il rischio di cadere in errore, bisogna leggere con attenzione la nota 4 riferita al punto B della tabella valutazione dei titoli di anzianità del servizio, ai fini del trasferimento dei docenti a domanda e d’ufficio, allegata al CCNI mobilità 2013-2014. In questa nota si precisa che gli anni di servizio di ruolo prestati nella scuola dell’infanzia si valutano per intero, cioè 3 punti ogni anno, nella scuola primaria. Vale la stessa cosa per il viceversa, cioè per il servizio di ruolo prestato alla primaria quando si è titolari all’infanzia. Mentre il servizio di ruolo prestato sia all’infanzia cha alla primaria si sommano al pre-ruolo e si valutano come pre-ruolo, cioè i primi quattro anni 3 punti e i successivi 2 punti, quando viene valutato nella scuola secondaria sia di primo che di secondo grado. Gli anni di un precedente servizio di ruolo prestato nella scuola secondaria di primo grado si valutano per intero, sempre ai sensi della presente voce, nella scuola secondaria di secondo grado (e viceversa), mentre si sommano agli anni di pre-ruolo e si valutano come pre-ruolo, quindi con il solito meccanismo che vede i primi 4 anni valutati per intero, cioè 3 punti, mentre il periodo eccedente i 4 anni è valutato per i 2/3, se attualmente si è titolari nella scuola primaria o nella scuola dell’infanzia. Nella misura della presente voce è valutato anche il servizio pre-ruolo prestato per almeno 180 giorni o ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale o, in quanto riconoscibile, per la scuola materna, fino al termine delle attività educative, nei limiti previsti dagli artt. 485, 490 del D.L.vo n. 297/94 ai fini della valutabilità per la carriera, nonché il servizio prestato in altro ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera ai sensi del D.L. 19/6/70 n. 370, convertito con modificazioni nella legge 26/7/70 n. 576 e successive integrazioni, ovvero il servizio pre-ruolo prestato senza il prescritto titolo di specializzazione in scuole speciali o su posti di sostegno. Si tratta di un meccanismo di punteggio molto complesso e arzigogolato, che contrasta anche alcune direttive europee, sarebbe tempo di trovare metodi di valutazione dei punteggi di servizio, meno complessi e più equi. Mentre i precari stanno ottenendo, attraverso numerose sentenze dei tribunali, riconoscimenti dell’anzianità di servizio, il punteggio di servizio pre-ruolo nella mobilità dei docenti è valutato al 50% del servizio di ruolo. |
Di seguito pubblichiamo una tabella per la valutazione rapida del servizio pre- ruolo nella graduatoria di circolo o d’ istituto.
Anni di servizio pre ruolo | Punteggio spettante in graduatoria |
1 |
3 |
2 |
6 |
3 |
9 |
4 |
12 |
5 |
14 |
6 |
16 |
7 |
18 |
8 |
20 |
9 |
22 |
10 |
24 |
11 |
26 |
12 |
28 |
13 |
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14 |
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16 |
36 |
17 |
38 |
19 |
40 |
19 |
42 |
20 |
44 |
Tutti i servizi riconoscibili come pre ruolo:
Occorre che il servizio sia stato effettuato con il possesso del titolo di studio previsto dall’ordinamento vigente all’epoca in cui il servizio fu prestato, si ricorda che per l’insegnamento di educazione fisica fino all’a.s. 1961/62 era sufficiente il possesso di qualsiasi diploma di istruzione secondaria di secondo grado.
Negli istituti professionali, anteriormente all’entrata in vigore della legge 15.2.1963 n. 354, va valutato in ogni caso il servizio prestato a prescindere dal titolo di studio posseduto. Successivamente i titoli di studio validi, sono stati di volta in volta stabiliti dalle giunte esecutive degli istituti stessi.
Si ricorda che dall’a.s. 1974-1975, ai sensi della legge n. 124 del 3.5.1999 comma 14 art. 11, il servizio di insegnamento non di ruolo è considerato come anno intero: se ha avuto una durata di almeno 180 giorni anche non continuativi oppure se il servizio è stato prestato ininterrottamente dal primo febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale o, in quanto riconoscibile, per la scuola dell’infanzia, fino al termine delle attività didattiche previsto dall’annuale calendario scolastico.
Non interrompe la maturazione del punteggio del servizio la fruizione del congedo biennale per l’assistenza a familiari con grave disabilità di cui all’art. 5 del D.Lvo 151/2001
Docenti di scuole di istruzione secondaria ed artistica
- servizio prestato nelle scuole dello stesso ordine sia statali che pareggiate, non è riconosciuto il servizio prestato nelle scuole parificate, legalmente riconosciute e nelle scuole paritarie,
- servizio prestato nelle scuole e negli educandati femminili;
- servizio come docente di ruolo nelle scuole elementari statali o parificate, negli educandati femminili statali, nelle scuole popolari, sussidiate e sussidiarie, nelle scuole materne statali o comunali con nomina approvata dal Provveditorato agli studi, il servizio prestato nelle scuole elementari e materne paritarie non è valutato.
Docenti di scuola primaria .
- servizio prestato come insegnante elementare non di ruolo nelle scuole elementari statali, negli educandati femminili statali, nelle scuole parificate, nelle scuole secondarie ed artistiche statali o pareggiate, nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie, non è valutabile il servizio prestato nelle scuole paritarie,
- servizio di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne statali o comunali con nomina approvata dal Provveditore agli Studi.
Docenti di scuole materne
- stessi servizi valutabili per i docenti di ruolo nelle scuole elementari, ad esclusione del servizio prestato nelle scuole materne gestite da privati o da enti non previsti esplicitamente dall’art. 2 del DLvo 370/1970 cui la normativa è riferita, è da riconoscere il servizio prestato nelle scuole comunali se prestato con nomina approvata dal Provveditore agli Studi,
- servizio di insegnamento prestato nelle scuole materne Provinciali o Regionali con nomina approvata dal Provveditore agli Studi;
- servizio prestato presso scuole materne gestite dall’E.S.MA.S. ( Ente Scuole Materne della Sardegna), pur non previsto dal D.Lvo 297/94, ma per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 228 del 5.11.1986,
- servizio d’insegnamento prestato nelle scuole materne della Sicilia istituite dalla legge Regionale n. 21 dell’1.4.1955,
- servizio prestato nei giardini d’infanzia annessi agli istituti magistrali statali.
Altri servizi valutabili come pre ruolo
- servizio prestato come professore incaricato o assistente incaricato o straordinario ( e come ricercatori anche riconfermati per effetto della loro equiparazione per effetto della legge 341/90 alla figura dell’assistente universitario) nelle università a decorrere dall’1.7.1975 ( art. 485 del d.lgs. 297/1994);
- servizio prestato come contrattista all’università ai docenti che avevano in corso un servizio non di ruolo presso le scuole statali;
- servizio militare di leva o per richiamo o per servizio civile sostitutivo o per l’opera di assistenza tecnica prestata nei paesi in via di sviluppo, se in costanza di rapporto di impiego non di ruolo presso scuole statali, pareggiate o elementare parificata prestati con il possesso del titolo di studio ( art. 84 del DPR 417/1974);
- servizi prestati nelle scuole popolari di tipo A,B,C plurimi, nei corsi di orientamento musicale, nei corsi CRACIS istituiti dai Provveditori agli studi direttamente o su proposta di Enti od Associazioni con finanziamento statale o a carico degli organizzatori; nei centri di lettura mobili e pedagogici e nei corsi di perfezionamento culturale per materie nelle scuole secondarie, è necessario aver prestato servizio per almeno 5 mesi o per l’intera durata del corso ed aver riportato la qualifica;
- servizio prestato nelle L.A.C. ( Libere Attività Complementari) e nello studio sussidiario e di doposcuola di scuola media, ( si ricorda che non è valutabile il doposcuola nelle scuole elementari in quanto gestito dai Patronati Scolastici le cui funzioni erano di preminenza di ordine assistenziale e ricreativo e solo in minima parte didattico);
- servizio in qualità di lettore non di ruolo prestato negli istituti italiani di cultura e nelle istituzioni scolastiche all’estero, svolto con specifico incarico del Ministero Affari Esteri;
- servizio prestato nei corsi di istruzione per allievi agenti di polizia di Stato.
Il servizio continuativo.
Per la continuità nella scuola di attuale titolarità viene attribuito un punteggio di punti 2 di continuità per i primi 5 anni, a partire dal sesto anno si attribuisce un punteggio di punti 3. Si ricorda che per l’attribuzione del punteggio di continuità nella graduatoria d’istituto non è necessario, come per la mobilità, aver prestato un servizio senza soluzione di continuità per negli ultimi tre anni.
Il punteggio va attribuito se la scuola di titolarità giuridica e la scuola in cui l’interessato ha prestato servizio continuativo coincidono per il periodo considerato.Per i docenti di istruzione secondaria di primo e secondo grado e artistica, il servizio deve essere altresì prestato nella classe di concorso di attuale titolarità.
In ogni caso non deve essere considerata interruzione della continuità del servizio nella scuola di titolarità la mancata prestazione del servizio per un periodo di durata complessiva inferiore a 6 mesi in ciascun anno scolastico.
Si precisa che, per l’attribuzione del punteggio di continuità, devono concorrere, per gli anni considerati, la titolarità nel tipo di posto (comune ovvero sostegno a prescindere dalla tipologia di handicap) o – per le scuole ed istituti di istruzione secondaria di I e II grado ed artistica – nella classe di concorso di attuale appartenenza (con esclusione sia del periodo di servizio preruolo sia del periodo coperto da decorrenza giuridica retroattiva della nomina) e la prestazione del servizio presso la scuola o plesso di titolarità. Per i docenti titolari di posti per l’istruzione e la formazione dell’età adulta attivati presso i Centri Territoriali ai fini dell’assegnazione del punteggio per la continuità del servizio, va fatto riferimento alla titolarità del posto per l’istruzione e la formazione dell’età adulta a suo tempo individuati a livello di distretto. Per i docenti titolari in istituti in cui sono presenti corsi serali e, analogamente, per i docenti titolari in corsi serali la continuità didattica é riferita esclusivamente al servizio prestato sullo stesso tipo organico di titolarità ( o diurno o serale).
Da tale ultimo requisito si prescinde limitatamente al solo personale beneficiario della precedenza di cui all’art. 7, titolo I, punto II), – Personale trasferito d’ufficio nell’ultimo quinquennio del presente contratto.
Si precisa, inoltre, che nel caso di dimensionamento della rete scolastica (sdoppiamento, aggregazione, soppressione, fusione di scuole) la titolarità ed il servizio relativi alla scuola di nuova istituzione o aggregante si devono ricongiungere alla titolarità ed al servizio relativi alla scuola sdoppiata, aggregata, soppressa o fusa al fine dell’attribuzione del punteggio in questione
Per agevolare il calcolo del punteggio spettante per la continuità nella scuola (vedi nota 5 bis della tabella di cui all’allegato D) si riporta la seguente tabella riassuntiva.
Anni di servizio continuativo |
Punteggio spettante |
1 |
2 |
2 |
4 |
3 |
6 |
4 |
8 |
5 |
10 |
6 |
13 |
7 |
16 |
8 |
19 |
9 |
22 |
10 |
25 |
11 |
28 |
12 |
31 |
13 |
34 |
14 |
37 |
15 |
40 |
16 |
43 |
17 |
46 |
18 |
49 |
19 |
52 |
20 |
55 |
Per agevolare il calcolo del punteggio spettante per la continuità nella scuola situata in piccola isola si riporta la seguente tabella riassuntiva.
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- L’introduzione nell’a.s. 1998/99 dell’organico funzionale di circolo, per la scuola primaria, e nell’a.s. 1999/2000 per la scuola dell’infanzia e per la scuola primaria dei comuni di montagna e delle piccole isole, non costituisce soluzione di continuità del servizio ai fini della dichiarazione di servizio continuativo nel caso di passaggio dal plesso di titolarità del docente al circolo corrispondente. Il trasferimento ottenuto precedentemente all’introduzione dell’organico funzionale tra plessi dello stesso circolo interrompe la continuità di servizio.
- Per la scuola primaria, il trasferimento tra i posti dell’organico funzionale (comune e lingua) nello stesso circolo non interrompe la continuità di servizio.
Il punteggio relativo alla continuità va attribuito :
Non interrompe la continuità l’utilizzazione in altri compiti per inidoneità temporanea, nonché la fruizione del congedo biennale per l’assistenza a familiari con grave disabilità di cui all’art. 5 del D.Lvo 151/01.
- nel caso di assenze per motivi di salute, per gravidanza e puerperio, compresi i congedi di cui al D.L.vo n. 151/01;
- per servizio militare di leva o per il sostitutivo servizio civile;
- per mandato politico ed amministrativo;
- nel caso di utilizzazioni, di esoneri dal servizio previsti dalla legge per i componenti del Consiglio Nazionale della P.I.;
- di esoneri sindacali;
- di incarico della presidenza di scuole secondarie;
- di esonero dall’insegnamento dei collaboratori dei dirigenti scolastici;
- di esoneri per la partecipazione a commissioni di concorso;
- di collocamento fuori ruolo ai sensi della legge 23 dicembre 1998, n° 448, art. 26, comma 8 per il periodo in cui mantengono la titolarità ai sensi del D.L. 28/8/2000, n° 240, convertito con modificazioni nella legge 27/10/2000, n° 306;
- di comando in istituti diversi da quello di titolarità su cattedre ove si attua la sperimentazione a norma dell’art. 278 del D.L.vo n. 297/94;
- di utilizzazione a domanda o d’ufficio, sui posti di sostegno anche in scuole o sedi diverse da quella di titolarità;
- di utilizzazione nella scuola primaria come specialisti per la lingua straniera presso il plesso o fuori del plesso di titolarità;
- di utilizzazione in materie affini;
- di servizio nelle nuove figure professionali di cui all’art. 5 del D.L. 6.8.1988, n. 323 convertito con modificazioni nella legge 6.10.1988, n. 426;
- di utilizzo a domanda o d’ufficio ai sensi dell’art. 1 del D.L.vo n. 35/93, in ruolo o classe di concorso diversi da quelli di titolarità.
- La continuità spetta altresì nel caso di utilizzazioni nei licei musicali.
Il punteggio per la continuità va anche attribuito ai docenti, già titolari sulla classe A075 e transitati sulla classe A076 in forza della C.M. 215/95, nella sola ipotesi che non sia cambiato l’istituto di titolarità.
Il punteggio per la continuità non spetta, invece, nel caso di assegnazione provvisoria e di trasferimento annuale ( istituto a tempo soppresso) salvo che si tratti di docente trasferito nell’ottennio quale soprannumerario che abbia chiesto, in ciascun anno del medesimo ottennio, il rientro nell’istituto di precedente titolarità.
Il bonus di 10 punti
La norma è stata introdotta dal CCNI del 27.1.2000. Bisogna in pratica aver prestato servizio nella stessa scuola continuativamente per 4 anni, quello di arrivo più i tre anni successivi in cui non si presenta domanda di mobilità provinciale, l’anno in cui il neo immesso in ruolo è stato utilizzato, prima di ottenere la sede definitiva per trasferimento non è valido ai fini della maturazione del punteggio aggiuntivo.
Il periodo in cui il docente ha potuto acquisire ” una tantum” ( per una volta sola) il punteggio aggiuntivo dopo un triennio continuativo è solo quello compreso tra l’anno scolastico 2000/2001 e l’a. s. 2007/2008 e quindi a partire dalle domande di mobilità per l’a. s. 2000/2001 e fino alle domande di mobilità per l’a. s. 2005/2006.
·Validità del punteggio .
Il punteggio aggiuntivo pari a 10 punti è valido:
· ai fini dei trasferimenti a domanda e d’ufficio;
· ai fini della determinazione del punteggio per l’inclusione nelle graduatorie di circolo e d’istituto per l’individuazione dei docenti soprannumerari rispetto all’organico 2013/14;
· ai fini della mobilità professionale: passaggi di cattedra e passaggio di ruolo.
·Beneficiari del punteggio aggiuntivo.
Per le operazioni di mobilità per l’anno scolastico 2014/15 nonché per la determinazione del punteggio per l’inclusione nelle graduatorie di circolo e d’istituto, per l’individuazione dei docenti soprannumerari rispetto all’organico 2014/15 i docenti beneficiari del punteggio aggiuntivo di 10 punti sono:
A) i docenti già in possesso del bonus fin dall’a.s. 2002/2003
docenti che nell’anno scolastico 1999/2000 per l’a.s. 2000/2001, nell’a.s. 2000/2001 per l’a.s. 2001/2002 e nell’a.s. 2001/2002 per l’a.s. 2002/2003 (ultimo anno del triennio) non hanno presentato domanda di trasferimento provinciale (prima e seconda fase dei movimenti), di passaggio di cattedra o di ruolo sempre nell’ambito provinciale oppure, pur avendola presentata, l’abbiano revocata nei termini previsti dalle annuali OO.MM. che disciplinano le modalità applicative dei contratti sulla mobilità;
B) i docenti già in possesso del bonus fin dall’a.s. 2003/2004
Docenti che nell’anno scolastico 2000/2001 per l’a.s. 2001/2002, nell’a.s. 2001/2002 per l’a.s. 2002/2003 e nell’a.s. 2002/2003 per l’a.s. 2003/2004 ( ultimo anno del triennio) non hanno presentato domanda di trasferimento provinciale ( prima e seconda fase dei movimenti) , di passaggio di cattedra o di ruolo sempre nell’ambito provinciale oppure, pur avendola presentata, l’abbiano revocata nei termini previsti dalle annuali OO.MM. che disciplinano le modalità applicative dei contratti sulla mobilità.
C) i docenti in possesso del bonus fin dall’a.s. 2004/2005
Docenti che nell’anno scolastico 2001/2002 per l’a.s. 2002/2003, nell’a.s. 2002/2003 per l’a.s. 2003/2004 e nell’a.s. 2003/2004 per l’a.s. 2004/2005 ( ultimo anno del triennio) non hanno presentato domanda di trasferimento provinciale ( prima e seconda fase dei movimenti) , di passaggio di cattedra o di ruolo sempre nell’ambito provinciale oppure, pur avendola presentata, l’abbiano revocata nei termini previsti dalle annuali OO.MM. che disciplinano le modalità applicative dei contratti sulla mobilità.
D) i docenti in possesso del bonus fin dall’a.s. 2005/2006
Docenti che nell’anno scolastico 2002/2003 per l’a.s. 2003/2004, nell’a.s. 2003/2004 per l’a.s. 2004/2005 e nell’a.s. 2004/2005 per l’a.s. 2005/2006 ( ultimo anno del triennio) non hanno presentato domanda di trasferimento provinciale ( prima e seconda fase dei movimenti) , di passaggio di cattedra o di ruolo sempre nell’ambito provinciale oppure, pur avendola presentata, l’abbiano revocata nei termini previsti dalle annuali OO.MM. che disciplinano le modalità applicative dei contratti sulla mobilità.
F) i docenti in possesso del bonus fin dall’a.s. 2006/2007
Docenti che nell’anno scolastico 2003/2004 per l’a.s. 2004/2005, nell’a.s. 2004/2005 per l’a.s. 2005/2006 e nell’a.s. 2005/2006 per l’a.s. 2006/2007 ( ultimo anno del triennio) non hanno presentato domanda di trasferimento provinciale ( prima e seconda fase dei movimenti) , di passaggio di cattedra o di ruolo sempre nell’ambito provinciale oppure, pur avendola presentata, l’abbiano revocata nei termini previsti dalle annuali OO.MM. che disciplinano le modalità applicative dei contratti sulla mobilità.
G) i docenti in possesso del bonus fin dall’a.s. 2007/2008
docenti che nell’a.s. 2004/2005 per l’anno scolastico 2005/2006, nell’a.s. 2005/2006 per l’a.s. 2006/2007 e nell’a.s. 2006/2007 per l’a.s. 2007/2008 ( ultimo anno del triennio) non hanno presentato domanda di trasferimento provinciale ( prima e seconda fase dei movimenti) , di passaggio di cattedra o di ruolo sempre nell’ambito provinciale oppure, pur avendola presentata, l’abbiano revocata nei termini previsti dalle annuali OO.MM. che disciplinano le modalità applicative dei contratti sulla mobilità.
Ai docenti di cui ai punti A) ,B) , C) , D), F), G) viene riconosciuto il punteggio aggiuntivo anche se hanno presentato negli anni precedenti o presenteranno per l’a.s. 2014/15 domanda di trasferimento condizionata in quanto soprannumerari e, per la scuola elementare, domanda di trasferimento tra i posti ( comune e lingua straniera) dell’organico funzionale dello stesso circolo didattico; la richiesta, nell’ ottennio , di rientro nella scuola di precedente titolarità fa maturare regolarmente il predetto punteggio aggiuntivo. Nei riguardi del personale docente ed educativo soprannumerario trasferito d’ufficio senza aver prodotto domanda o trasferito a domanda condizionata, che richieda come prima preferenza in ciascun anno dell’ ottennio il rientro nella scuola o nel comune di precedente titolarità, l’aver ottenuto nel corso dell’ottennio il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda non fa perdere il diritto al punteggio aggiuntivo di 10 punti. Non perde altresì il punteggio aggiuntivo il docente trasferito d’ufficio o a domanda condizionata che nell’ottennio non richiede il rientro nella scuola di precedente titolarità. ( cfr. nota 5 ter della tabella di valutazione dei titoli, allegata al CCNI)
I docenti di cui al punto A) , B) , C), D) E), F), G) che hanno acquisito il punteggio aggiuntivo di 10 punti, lo perderanno solo nella misura in cui chiederanno ed otterranno, a seguito di domanda volontaria il trasferimento in ambito provinciale, il passaggio di cattedra e/o di ruolo in ambito provinciale oppure l’assegnazione provvisoria in ambito provinciale (cfr. nota 5 ter della tabella di valutazione dei titoli allegata al CCNI.
I docenti di cui al punto A), B),C) D), E), F) G), che hanno presentato domanda volontaria di trasferimento o passaggio provinciale rispettivamente per l’a.s. 2003/2004 e seguenti , per l’a.s. 2004/2005 e seguenti , per l’a.s. 2005/2006 e seguenti , per l’a.s. 2006/2007 e seguenti , per l’a.s. 2007/2008 e seguente, per l’a.s. 2008/2009 , per l’a.s. 2009/10 e seguenti e per l’a.s. 2010/11 e seguenti e per l’a.s. 2011/12 e seguenti e per l’a.s. 2012/13 e seguenti e per l’a.s. 2013/14 e seguente, non ottenendo la mobilità richiesta in ambito provinciale, non hanno perduto il bonus di 10 punti. Analogamente i docenti che presenteranno domanda di mobilità per l’a.s. 2014/15, non ottenendo la mobilità richiesta in ambito provinciale, essi non perderanno il bonus di 10 punti.
I docenti di cui al punto A) che hanno chiesto e ottenuto solo per l’a.s. 2003/2004 (primo anno di attribuzione del bonus) e per gli anni precedenti l’assegnazione provvisoria provinciale non hanno perduto il diritto al bonus dei 10 punti.
I docenti di cui ai punti A), B) , C), D) F), G) hanno perduto il bonus di 10 punti se hanno chiesto e ottenuto l’assegnazione provvisoria provinciale per l’ a.s. 2004/2005, per l’a.s. 2005/2006, per l’a.s. 2006/2007 , per l’a. 2007/2008 e per l’anno scolastico 2008/2009, 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14.
Il punteggio aggiuntivo di punti 10, una volta acquisito, non si perde nel caso si ottenga, a seguito di domanda volontaria in ambito interprovinciale: il trasferimento, il passaggio di cattedra o di ruolo, l’utilizzazione e l’assegnazione provvisoria.
Una volta perso il punteggio aggiuntivo di 10 punti non lo si può maturare una seconda volta, in quanto trattasi di punteggio “una tantum” cioè una volta sola.
L’anno scolastico 2007/2008 è stato l’ultimo anno scolastico utile per l’acquisizione del punteggio aggiuntivo di 10 punti a seguito della maturazione del triennio 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008.
Il punteggio potrà essere utilizzato anche dopo il 2007/2008, quindi anche per la mobilità relativa all’a.s. 2014/15 r. nota 5 ter della tabella di valutazione dei titoli allegata al CCNI )
Per l’attribuzione del punteggio aggiuntivo di 10 punti nella domanda di mobilità è necessario barrare l’apposita casella del modulo domanda; e deve essere necessariamente attestato con dichiarazione personale conforme a uno specifico modello “ Dichiarazione punteggio aggiuntivio” qui di seguito riprodotto.
DICHIARAZIONE PUNTEGGIO AGGIUNTIVO MOBILITA’ 2014/15
Io sottoscritto_____________________________________________________________________
dichiaro sotto la mia responsabilità di aver diritto all’attribuzione del punteggio aggiuntivo ai sensi del Titolo I lettera D della tabella di valutazione Allegato D per non aver presentato per un triennio continuativo, compreso tra le domande di mobilità per l’a.s. 2000/2001 e l’a.s. 2007/2008, né domanda volontaria di trasferimento né domanda di mobilità professionale nell’ambito della provincia di titolarità (1)
A tal fine dichiaro:
di essere stato titolare nell’anno scolastico ________________________ (2) presso la scuola
_____________________________________________________________________________
- di non aver presentato né domanda volontaria di trasferimento né domanda di mobilità professionale nell’ambito della provincia di titolarità nei seguenti tre anni scolastici continuativi, successivi a quello precedentemente indicato, o di averla revocata nei termini previsti dall’ordinanza sulla mobilità (3)oppure
- di aver presentato nell’ambito della provincia di titolarità domanda condizionata di trasferimento, e/o domanda di rientro nella scuola di precedente titolarità, in quanto, essendo stato individuato soprannumerario, ho fruito del diritto alla precedenza di cui ai punti II e IV dell’art. 7, comma 1 del CCNI sulla mobilità (3)anno scolastico _________ scuola di titolarità ___________________________________________
anno scolastico _________ scuola di titolarità ___________________________________________
anno scolastico _________ scuola di titolarità ___________________________________________
Dichiaro inoltre di non aver ottenuto successivamente all’acquisizione del punteggio aggiuntivo il trasferimento, il passaggio o l’assegnazione provvisoria nell’ambito della provincia di titolarità a seguito di domanda volontaria (4)(5)
NOTE
(1) Il personale ha potuto acquisire “una tantum” (per una sola volta) il punteggio aggiuntivo dopo un triennio continuativo, compreso tra le domande di mobilità per l’A.S. 2000/2001 e per l’A.S 2007/2008, durante il quale non è stata presentata domanda volontaria di trasferimento né domanda di mobilità professionale nell’ambito della provincia di titolarità.
Ai fini dell’attribuzione del punteggio deve essere stato prestato servizio nella stessa scuola continuativamente per quattro anni, quello di arrivo più i tre anni successivi in cui non si è presentata domanda. Diversamente il punteggio aggiuntivo si è maturato anche quando, nel triennio continuativo di riferimento:
- è stata presentata revoca della domanda di trasferimento o di mobilità professionale provinciale, nei termini previsti dall’ordinanza che applica il contratto sulla mobilità
- è stata presentata domanda di trasferimento tra posto comune e lingua nell’organico funzionale del circolo e è stato ottenuto il trasferimento
- è stata presentata domanda di trasferimento o mobilità professionale interprovinciale (cioè per una provincia diversa da quella di titolarità) ed è stato ottenuto il movimento
- è stata presentata domanda di assegnazione provvisoria ed è stata ottenuta
- è stata presentata domanda di trasferimento condizionata quale soprannumerario oppure domanda di rientro nella scuola di precedente titolarità nel periodo in cui si fruiva della precedenza di cui al punto II e IV dell’art. 7, comma 1 del CCNI sulla mobilità, ed è stato ottenuto il trasferimento(2) indicare un anno scolastico compreso tra il 1999/2000 e il 2004/2005(3) riportare i tre anni scolastici successivi a quello precedentemente indicato
(4) Il personale trasferito d’ufficio senza aver prodotto domanda, o trasferito a domanda condizionata che abbia richiesto come prima preferenza in ciascun anno del periodo in cui fruiva della precedenza di cui al punto II e IV dell’art. 7, comma 1 del CCNI sulla mobilità il rientro nella scuola o nel comune di precedente titolarità, e che abbia ottenuto il trasferimento per la scuola o per il comune di precedente titolarità, oppure per altre preferenze espresse nella domanda, ha mantenuto il diritto alla maturazione del punteggio aggiuntivo.
(5) Si perde il diritto all’attribuzione del punteggio aggiuntivo già acquisito qualora sia stato ottenuto dall’A.S. 2003/2004 il trasferimento, il passaggio o l’assegnazione provvisoria nell’ambito della provincia di titolarità a seguito di domanda volontaria. La sola presentazione della domanda di trasferimento e/o passaggio, anche in ambito provinciale, non determina la perdita del punteggio aggiuntivo.
Non fa venir meno il punteggio aggiuntivo già maturato aver ottenuto l’assegnazione provvisoria nell’A.S. 2003/2004 e precedenti
Non fa venir meno il punteggio aggiuntivo già maturato il rientro, nel periodo in cui si fruiva della precedenza di cui al punto II e IV dell’art. 7, comma 1 del CCNI sulla mobilità, nella scuola o nel comune di precedente titolarità o il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda da parte del personale trasferito d’ufficio senza aver prodotto domanda o trasferito a domanda condizionata che abbia chiesto come prima preferenza in ciascun anno il rientro nella scuola o nel comune di precedente titolarità. Analogamente non perde il punteggio aggiuntivo il docente trasferito d’ufficio o a domanda condizionata che non richiede il rientro nella scuola di precedente titolarità.
Continuità e soprannumerarietà.
Non interrompe la continuità del servizio l’utilizzazione in altra scuola del docente in soprannumero nella scuola di titolarità né il trasferimento del docente in quanto soprannumerario qualora il medesimo richieda in ciascun anno dell’ottennio successivo anche il trasferimento nell’istituto di precedente titolarità ovvero nel comune. La continuità di servizio maturata nella scuola o nell’istituto di precedente titolarità viene valutata anche al personale docente beneficiario del predetto art. 7, punto II) del presente contratto – alle condizioni ivi previste – che, a seguito del trasferimento d’ufficio, sia attualmente titolare su posti DOP. Si precisa che il punteggio in questione viene riconosciuto anche per la formulazione della graduatoria interna di istituto ai fini dell’individuazione del soprannumerario da trasferire d’ufficio. La continuità didattica, legata alla scuola di ex-titolarità, del personale scolastico trasferito d’ufficio nell’ultimo ottennio va considerata ai fini della sola domanda di trasferimento e non anche della domanda di passaggio di cattedra e di ruolo.
Nei riguardi del personale docente ed educativo soprannumerario trasferito d’ufficio senza aver prodotto domanda o trasferito a domanda condizionata, che richieda come prima preferenza in ciascun anno dell’ottennio il rientro nella scuola o nel comune di precedente titolarità, l’aver ottenuto nel corso dell’ottennio il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda non interrompe la continuità del servizio.Qualora, scaduto l’ottennio in questione, il docente non abbia ottenuto il rientro nella scuola di precedente titolarità i punteggi relativi alla continuità didattica nel quinquennio dovranno essere riferiti esclusivamente alla scuola ove é stato trasferito in quanto soprannumerario.
Si ricorda che per lo stesso anno scolastico non è possibile sommare il punteggio per la continuità nella scuola e quello per la continuità nel comune.
Docenti da non individuare come soprannumerari.
I docenti beneficiari delle precedenze previste per le seguenti categorie:
disabili e gravi motivi di salute;
personale portatore di disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure continuative;
assistenza al coniuge, al figlio, ed al genitore ( da parte del figlio unico in grado di prestare assistenza), al fratello o sorella convivente con l’interessato/a ( nel caso in cui i genitori non possano provvedere all’assistenza del figlio perché totalmente inabili o in caso di scomparsa dei genitori medesimi) in situazione di disabilità;
Chi assiste un disabile, ai sensi dell’ art. 33 commi 5 e 7 legge 104/92, ( si veda il punto V, art. 7 c. 1 CCNI), è escluso dalla graduatoria interna per l’individuazione dei soprannumerari per l’a. s. 2013/14 a condizione che sia titolare in una scuola della provincia in cui si assiste il familiare disabile.
Tuttavia, se la scuola di titolarità è ubicata in un comune o, in caso di grandi città, in un distretto sub comunale diverso dal domicilio del disabile assistito, allora il docente, per essere escluso dalla graduatoria interna, è obbligato a presentare, per il 2014/15, domanda di trasferimento per il comune o per il distretto sub comunale del domicilio del disabile e, in assenza di posti richiedibili, il trasferimento per comuni o distretti viciniori. Di ciò non si tiene conto, se la scuola di titolarità comprende plessi e sezioni associate nel comune ovvero nel distretto sub comunale del domicilio del familiare disabile assistito ( art. 7 c. 2 CCNI).
personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli Enti Locali
non sono inseriti nella graduatoria d’istituto per l’identificazione dei perdenti posto da trasferire d’ufficio, a meno che la contrazione di organico non sia tale da rendere strettamente necessario il loro coinvolgimento ( es. soppressione della scuola, ecc..). Per gli amministratori degli enti locali tale esclusione va applicata solo durante l’esercizio del mandato amministrativo. Nel caso in cui la contrazione di organico sia tale da rendere necessario anche il coinvolgimento delle predette categorie, i docenti in questione saranno graduati seguendo l’ordine di cui sopra.
La documentazione della grave disabilità per il riconoscimento della precedenza deve avere carattere permanente, tranne che per l’assistenza ai figli disabili (indipendentemente dalla loro età).
E’importante sottolineare che ai soli fini dell’ esclusione dalla graduatoria d’ istituto per l’ individuazione dei perdenti posto dalla mobilità 2014/15 è stata introdotta la norma che ha previsto un’agevolazione per il personale che assiste figli e/o coniuge (nel caso dei coniugi tale disposizione non è applicabile ai fini delle domande di mobilità volontaria; in questo caso viene sempre richiesta la certificazione con carattere permanente) con gravi disabilità, riconoscendo la possibilità di produrre certificazioni non definitive e quindi “rivedibili”, cioè soggette a verifica in data successiva al termine di presentazione della domanda.
– la situazione di gravità delle persone con sindrome di Down può essere documentata con certificazione del medico di base (art. 9 del C.C.N.I).
NB ( ART.7 comma 3, novità ) In caso di nuova costituzione della cattedra orario esterna da assegnare a docente già titolare nella scuola il DS tiene conto, come prevede il comma 18 del successivo art. 18, delle precedenze di cui all’art. 7, comma 2, ma solo se il completamento è con scuola di diverso comune.
La RSU non è esclusa dalla graduatoria d’istituto per l’individuazione del docente soprannumerario per il 2014/15
La RSU eletta nel 2012 segue le sorti di tutti gli altri docenti. Infatti il CCNI sulla mobilità 2014/15, si ribadisce che vengono esclusi dalla graduatoria di istituto per l’individuazione di eventuali perdenti posto i soli docenti di cui al Titolo I, art. 7 punti I, III, V, e VII: tra queste categorie non compare il personale docente componente della RSU .
Pubblicazione della graduatoria , individuazione dei docenti soprannumerari.
I dirigenti scolastici dovranno affiggere all’albo dell’istituto entro 15 giorni successivi alla scadenza delle domande di trasferimento, formulano e affiggono all’albo la graduatoria compilata per l’individuazione dei soprannumerari 2014/15 e dovranno notificare per iscritto immediatamente (non sono previste comunicazioni verbali) agli interessati la loro posizione di soprannumero e che nei loro confronti si dovrà procedere al trasferimento d’ufficio.
Le graduatorie dovranno contenere oltre il punteggio complessivo, i punteggi analitici ( servizio, famiglia, titoli).
I docenti, entro 5 giorni, dalla data della notifica, dovranno presentare la domanda di trasferimento e/o di passaggio, saranno riammessi nei termini, nel caso fosse scaduto il termine della presentazione delle domande di mobilità.
Nel caso in cui il docente abbia già presentato nei termini previsti ( 29.3.2014) domanda di trasferimento e/o di passaggio, l’eventuale nuova domanda sostituisce integralmente quella precedente, l’interessato potrà altresì integrare o modificare la domanda di passaggio di cattedra, indicando a quale delle due domande intende dare la precedenza.
La proroga dei termini per la presentazione della domanda di passaggio di ruolo è ammessa solo se non sono ancora state avviate le operazioni di mobilità relative al ruolo richiesto.
Per l’individuazione del soprannumerario sui posti per l’istruzione e la formazione dell’età adulta attivati presso i Centri Territoriali, l’ufficio scolastico provinciale formulerà distinte graduatorie per classe di concorso, sulla base della tabella di valutazione per i trasferimenti d’ufficio, nelle quali
saranno inclusi tutti i docenti titolari nei predetti corsi.
Negli istituti funzionanti con corsi diurni e corsi serali, poiché l’organico dei corsi serali va considerato distinto da quello dei corsi diurni, la posizione di soprannumero va individuata con riferimento all’organico dei corsi diurni se la situazione di soprannumerarietà si è verificata nei corsi diurni, ovvero all’organico dei corsi serali se la situazione di soprannumerarietà si è verificata nei corsi serali.
Nel caso di scuole o istituti funzionanti con sezioni associate, poiché le sezioni associate vanno considerate, ai fini dei trasferimenti e dei passaggi, come scuole autonome, la posizione di soprannumero va individuata con riferimento all’organico della scuola o istituto principale se la situazione di soprannumerarietà si è verificata nella scuola o istituto principale ovvero all’organico della sezione associata se la situazione di soprannumerarietà si è verificata nella sezione staccata o scuola coordinata.
Non si darà corso al trasferimento d’ufficio del docente se la sua posizione di soprannumerarietà verrà a cessare nel corso del movimento, ovvero nel caso in cui la cattedra, nel nuovo organico 2014/15 venga costituita con completamento di altri istituti o sedi.
Si ricorda che l’obbligo quinquennale di permanenza su posto di sostegno non si applica nei confronti dei docenti trasferiti a domanda condizionata in quanto soprannumerari da posto comune o cattedra a posto di sostegno o DOS nella scuola secondaria di secondo grado.
Trasferimento d’ufficio nella scuola materna ed elementare ( artt. 21 e 22 CCNI).
L’individuazione dei docenti in soprannumero nella scuola materna ed elementare, va fatta per ciascuna delle seguenti tipologie di posti:
– organico funzionale di circolo (distintamente per posti comuni o per posti relativi alle diverse lingue tedesca, inglese, francese e spagnola);
– posti di tipo speciale;
– posti di sostegno;
– posti di ruolo speciale in scuole speciali;
– posti del ruolo speciale di scuole carcerarie (per la scuola elementare);
– posti attivati presso strutture ospedaliere;
– posti per l’istruzione e la formazione dell’età adulta attivati presso i centri territoriali (per la scuola elementare), e non è compensata dall’eventuale disponibilità su altra tipologia.
Per le situazioni di soprannumero relative all’organico di diritto determinato per l’anno scolastico 2014/15, nel caso di concorrenza tra più insegnanti di ruolo nella stessa scuola o istituto o posto per l’istruzione e la formazione dell’età adulta attivato presso i centri territoriali, per la medesima classe di concorso, gli insegnanti medesimi sono da considerare in soprannumero, ai fini del trasferimento d’ufficio, nel seguente ordine:
a) docenti entrati a far parte dell’organico dell’istituto o del centro territoriale per l’insegnamento su cattedra con decorrenza dall’1.9.2013;
b) docenti entrati a far parte dell’organico dell’istituto o del centro territoriale per l’insegnamento su cattedra dall’anno scolastico o dagli anni scolastici precedenti al 2013/14 ovvero per mobilità d’ufficio o a domanda condizionata dall’1.9.2013
I docenti in soprannumero su ognuno delle tipologie di posto per l’insegnamento della lingua straniera nella scuola primaria, prima delle operazioni di mobilità, confluiscono nella graduatoria relativa al posto sull’organico funzionale di circolo, a tal fine l’ufficio scolastico provinciale, attraverso puntuali rettifiche di titolarità, assegna ai posti comuni dell’organico funzionale di circolo i docenti individuati quali soprannumerari sui posti per l’insegnamento della lingua straniera.
Per i titolari di posto normale il trasferimento d’ufficio avrà la seguente sequenza:
1.assegnazione di un posto della stessa tipologia all’interno del comune di titolarità in base al criterio di viciniorità stabilita da apposite tabelle note al sistema (in caso di comune comprendente più distretti, si inizia dalle scuole comprese nel distretto di titolarità);
2.assegnazione di un posto nei comuni viciniori a quello di titolarità;
3.trasferimento sui posti di istruzione per l’età adulta, seguendo la tabella di viciniorità dei comuni in cui vi siano sedi amministrative di centri territoriali;
4.trasferimento sull’organico provinciale anche in soprannumero.
Trasferimento d’ufficio dei docenti titolari di posti speciali o ad indirizzo didattico differenziato.
La sequenza sarà la seguente:
1) trasferimento durante la I fase, sui posti compresi nel comune di titolarità (nel caso di comune comprendenti più distretti il trasferimento è disposto prima nelle scuole comprese nel distretto di titolarità), sulle seguenti tipologie di posti, nell’ordine riportato:
a) posti della stessa tipologia di tipo speciale o ad indirizzo didattico differenziato;
b) posti di diversa tipologia per la quale si possegga titolo;
c) posti di sostegno per il quale il docente possegga titolo di specializzazione;
2) trasferimento d’ufficio sul posto speciale o ad indirizzo didattico differenziato di titolarità, disponibili nei comuni viciniori a quello di titolarità, sulle seguenti tipologie di posti, nell’ordine riportato:
d) posti della medesima tipologia di posto speciale o ad indirizzo didattico differenziato,
e) posti di diversa tipologia per la quale si possegga titolo;
f) posti di sostegno per il quale il docente possegga il titolo di specializzazione.
Trasferimento d’ufficio dei docenti titolari di sostegno.
Il docente individuato soprannumerario nella tipologia di attuale titolarità, qualora sia in possesso del titolo di specializzazione per altra tipologia per la quale nell’ambito della stessa scuola sia disponibile un posto, partecipa a domanda o d’ufficio al trasferimento su tale posto. ( novità 2014/15)
La sequenza sarà la seguente:
1) trasferimento d’ufficio nel comune di titolarità nell’ambito della I fase (per i comuni che comprendono più distretti, il trasferimento è disposto prima nelle scuole comprese nel distretto di titolarità), nel seguente ordine di assegnazione delle tipologie di posti:
a) stessa tipologia di sostegno per il quale si è titolari;
b) diversa tipologia di sostegno per la quale si possegga titolo;
c) posti di tipo speciale o ad indirizzo didattico differenziato per i quali si possegga titolo.
2) trasferimento d’ufficio nei comuni viciniori a quello di titolarità, nel seguente ordine di assegnazione delle tipologie di posti, per ciascun ambito territoriale:
d) sulla stessa tipologia di sostegno di titolarità;
e) su diversa tipologia per la quale si possegga titolo;
f) su posti di tipo speciale o ad indirizzo didattico differenziato.
3) assegnazione in via definitiva o provvisoria (a seconda che i docenti abbiano o meno concluso il quinquennio di permanenza su posto speciale o di sostegno), su posti di tipo comune, compresi quelli dell’organico funzionale di circolo, in base alla sequenza indicata per i trasferimenti d’ufficio su posto comune.
L’eventuale assegnazione in via provvisoria, è limitata ad un solo anno. Nel corso dei trasferimenti per l’anno scolastico successivo, l’insegnante sarà considerato perdente posto nell’ambito della scuola o circolo di precedente titolarità per il tipo di posto per il quale era titolare.
Trasferimento d’ufficio dei docenti nella scuola secondaria. ( artt. 23 e 24 CCNI)
L’individuazione del soprannumero viene fatta distintamente per le seguenti tipologie di posti:
· posti di insegnamento curricolari;
· posti con attività di sostegno distintamente per ciascuna tipologia (vista, udito e psicofisici);
· posti per l’istruzione e la formazione dell’età adulta attivati presso i Centri territoriali;
· posti di dotazione organica provinciale (DOP);
· posti di dotazione organica di sostegno per la scuola secondaria di II grado (DOS);
· posti attivati presso le strutture ospedaliere (nelle scuole medie);
· posti attivati presso strutture carcerarie.
Si tenga presente che
la contrazione di organico relativa ad una determinata tipologia di posto non è compensata dalla disponibilità su una diversa;
il docente in possesso del titolo di specializzazione può essere assegnato su altra tipologia di sostegno esistente nella medesima scuola, a domanda o d’ufficio, con precedenza;
la rilevazione del soprannumero per le scuole associate funzionanti in comune diverso e per gli istituti secondari nei quali funzionano corsi serali, va operata distintamente rispetto a quella riguardante la scuola principale e i corsi diurni, per la considerazione che trattasi di organici separati.
Per le situazioni di soprannumero relative all’organico determinato per l’anno scolastico 2014/15, nel caso di concorrenza tra più insegnanti di ruolo nella stessa scuola o istituto o posto per l’istruzione e la formazione dell’età adulta attivato presso i centri territoriali, per la medesima classe di concorso, gli insegnanti medesimi sono da considerare in soprannumero, ai fini del trasferimento d’ufficio, nel seguente ordine:
a) docenti entrati a far parte dell’organico dell’istituto o del centro territoriale per l’insegnamento su cattedra con decorrenza dall’1.9.2013;
b) docenti entrati a far parte dell’organico dell’istituto o del centro territoriale per l’insegnamento su cattedra dall’anno scolastico o dagli anni scolastici precedenti al 2012/13 ovvero dall’1.9.2013 per mobilità d’ufficio o a domanda condizionata.
Non si procede all’individuazione come soprannumerari dei docenti nei cui confronti sia possibile costituire l’orario con 18 ore settimanali d’insegnamento, utilizzando spezzoni della stessa classe di concorso, presenti nella scuola di titolarità o in quella di completamento.
Salvo quanto sopra precisato, nei confronti dei docenti i quali – rispetto all’organico di diritto determinato per l’anno scolastico cui si riferiscono i trasferimenti ed i passaggi – risulteranno in soprannumero, si procederà al trasferimento d’ufficio. Ai fini dell’identificazione dei docenti in soprannumero sono presi in considerazione tutti gli elementi di cui alla tabella di valutazione allegata al contratto collettivo decentrato nazionale concernente la mobilità del personale della scuola, con le precisazioni concernenti i trasferimenti d’ufficio. Ovviamente le esigenze di famiglia di cui alle lettere “a” e “d” del titolo II della citata tabella sono prese in considerazione con riferimento al comune di titolarità. Per ogni unità scolastica l’individuazione dei docenti soprannumerari sarà effettuata distintamente per le cattedre e per i posti di insegnamento indicati per ciascun tipo di scuola; relativamente ai posti di insegnamento costituiti nella scuola secondaria di I grado con attività di sostegno, l’individuazione dei docenti soprannumerari sarà effettuata, altrettanto distintamente, per ciascuna tipologia: A) minorati della vista; B) minorati dell’udito; C) minorati psicofisici, secondo le modalità e i criteri fissati nel presente articolo. Il docente individuato come soprannumerario nella tipologia di attuale titolarità, qualora sia in possesso di titolo di specializzazione per altra tipologia per la quale nell’ambito della stessa scuola sia disponibile un posto, partecipa a domanda o d’ufficio con precedenza al trasferimento su tale posto.
Sono da considerare in soprannumero, agli effetti del trasferimento d’ufficio, ove non siano stati riassorbiti nell’organico di diritto relativo all’anno scolastico 2014/15, i docenti che nell’anno scolastico 2013/14 sono stati individuati come soprannumerari e sono stati utilizzati in istituto diverso da quello di titolarità ovvero nel medesimo istituto di titolarità.
Per ogni scuola l’individuazione dei perdenti posto viene effettuata distintamente per le cattedre e per i posti di insegnamento previsti per ciascuna scuola. Per i posti di sostegno nella scuola media l’individuazione avviene distintamente per ciascuna seguente tipologia: psicofisici, vista, udito.
Il docente in soprannumero per una determinata tipologia ed in possesso del relativo titolo, ha diritto all’assegnazione ad altra tipologia a domanda e d’ufficio con precedenza.
Quando la contrazione dell’organico di diritto riguarda un numero di ore sino alla metà dell’orario di cattedra, si determina un soprannumero parziale che non comporta alcuna perdita di titolarità. In tale ipotesi il sistema di elaborazione procede alla composizione di una cattedra orario abbinando le ore di titolarità presso la scuola interessata dalla contrazione, con un’altra istituzione scolastica più vicina alla prima.
Tale cattedra orario verrà assegnata al docente ultimo in graduatoria, a decorrere dall’anno scolastico successivo se, durante la procedura dei trasferimenti a domanda, la cattedra orario non verrà assegnata ad un docente in ingresso.
Il docente che nel 2012/13 è stato trasferito per la classe A050 presso IPSCT Fortunato di Napoli su cattedra oraria esterna con completamento presso ITI De Nicola di Napoli e su tale tipologia di cattedra orario esterna abbia conservato la titolarità per l’a.s. 2013/14 presso l’IPSCT Fortunato di Napoli con il completamento presso ITC De Nicola di Napoli, resterà titolare su tale tipologia di cattedra oraria esterna ( coe) anche per l’a.s. 2014/15, benché nella graduatoria d’istituto dell’ISCT Fortunato non risulti essere ultimo in graduatoria per l’organico di diritto 2014/15.
Sequenza di assegnazione delle cattedre in caso di trasferimento d’ufficio:
1) assegnazione di una sede tra quelle residuate nel comune dopo i trasferimenti a domanda della I fase. Trattandosi di un comune comprendente più distretti, sono esaminate prima le sedi disponibili nell’ambito del distretto di titolarità e poi quelle eventualmente disponibili nei distretti viciniori compresi nel comune;
2) assegnazione di una scuola nei comuni viciniori a quello di titolarità;
3) trasferimento su posti per l’istruzione e la formazione dell’età adulta esistenti sui centri territoriali (ex corsi per lavoratori);
4) assegnazione su posti della dotazione organica provinciale anche in eccedenza rispetto al numero previsto.
L’ assegnazione delle cattedre per le fasi di cui ai punti 1) e 2), per ogni comune (e per i comuni comprendenti più distretti, per ogni distretto), avviene nel seguente ordine:
cattedre interne alla scuola;
cattedre orario esterne composte tra scuole comprese nello stesso comune;
cattedre orario esterne tra scuola comprese in comuni diversi.
Nell’effettuazione del trasferimento d’ufficio si prescinde, pertanto, dalla circostanza che il docente non abbia richiesto tali tipologie di cattedre orario. Occorre, pertanto, che il perdente posto, specialmente quando titolare di classe di concorso con poche disponibilità, rifletta prima di escludere dal movimento a domanda le cattedre orario.
Per i docenti titolari su posti di sostegno,
il trasferimento d’ufficio dei docenti soprannumerari viene disposto nell’ordine:
1) nella scuola di titolarità, ovviamente su altra tipologia di sostegno, con precedenza;
2) in scuole del comune di titolarità (per i comuni che comprendono più distretti, il trasferimento è disposto prima in un istituto compreso nel distretto di titolarità e successivamente nei distretti viciniori compresi nel comune di titolarità;
3) in scuole dei comuni viciniori.
Per ognuna delle fasi indicate in precedenza, il trasferimento è disposto nelle tre tipologie per le quali il docente è in possesso del titolo di specializzazione, nel seguente ordine:
sostegno per minorati psicofisici ( tipologia EH);
sostegno per minorati dell’udito ( tipologia DH);
sostegno per minorati della vista ( tipologia CH).
Non viene disposto il trasferimento d’ufficio da cattedre curricolari su posti di sostegno.
Trasferimento d’ufficio dei docenti di scuola secondaria titolari della dotazione organica provinciale.
Per alcune classi di concorso della scuola secondaria, contribuiscono alla formazione dell’organico di diritto posti di dotazione organica provinciale (D.O.P), in numero variabile annualmente in relazione alla situazione provinciale dei rispettivi organici.
La titolarità sulla D.O.P. si consegue per trasferimento e comporta l’utilizzazione, all’inizio di ciascun anno scolastico, sui posti che risultano disponibili sull’organico di fatto determinato per ciascuna classe di concorso.
L’utilizzazione avviene sulla base della posizione occupata in un’ apposita graduatoria provinciale compilata con le modalità previste dalla lettera B dell’art. 24 del CCNI . A tal fine, i docenti titolari della D.O.P. compilano ogni anno, una scheda per l’attribuzione dei punteggi, in base alla tabella di valutazione dei trasferimenti a domanda limitatamente alle voci di cui alle lettere a), b) a1), b2 dei titoli I (anzianità di servizio), delle lettere b), c) del titolo II (esigenze di famiglia), e del titolo III (titoli generali).
Il Dirigente scolastico è competente all’attribuzione dei punteggi nel termine fissato da ogni Ufficio scolastico provinciale, ed invia le schede allo stesso Ufficio che provvede alla compilazione ed alla pubblicazione della graduatoria provinciale.
Entro 10 giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie D.O.P. (precedentemente comunicata da ogni singolo Ufficio scolastico), è possibile presentare reclamo.
Esaminati i reclami l’Ufficio scolastico provinciale procede alla pubblicazione della graduatoria definitiva.
Questa premessa è risultata necessaria perché i trasferimenti d’ufficio nei confronti del personale docente che risulta in soprannumero rispetto alla D.O.P. prevista per il successivo anno scolastico, avvengono in ordine inverso alla posizione occupata nella graduatoria provinciale definitiva.
Il sistema di elaborazione dei dati, procede all’assegnazione della sede d’ufficio a partire dalle scuole disponibili nel comune (ovvero nel distretto in caso di comune comprendente più distretti), indicato dal docente sulla scheda compilata per la predisposizione delle graduatorie provinciali ovvero, in mancanza di tale indicazione, a partire dal comune capoluogo della provincia di titolarità. In caso di comune comprendente più distretti, il trasferimento d’ufficio viene disposto sulla base della tabella di viciniorità, a partire dal primo distretto indicato nei bollettini ufficiali degli istituti di istruzione secondaria.
Il perdente posto titolare di dotazione organica provinciale può presentare solo domanda di trasferimento non condizionato, la condizione eventualmente apposta rende nulla l’intera domanda di trasferimento.
Si tenga presente che il docente titolare della D.O.P. non è obbligato a presentare domanda di trasferimento, né alcun invito in tal senso riceve nel momento in cui, dalla comparazione tra il numero dei posti della D.O.P. ed il numero dei docenti titolari, si evidenzino delle situazioni di soprannumerarietà, atteso che le stesse vengono determinate dopo la chiusura dei termini per la presentazione delle domande di trasferimento.
Questa precisazione offre uno spunto di riflessione a quanti, situati nella parte terminale della graduatoria D.O.P., rinuncino a presentare domanda di trasferimento nella speranza di trovare migliore sistemazione sull’organico di fatto, potendo incorrere nel trasferimento d’ufficio.
Si tenga presente che i docenti titolari della D.O.P. partecipano ai movimenti nella fase intercomunale, assieme ai docenti senza sede definitiva ed ai titolari di organico sede che chiedono il trasferimento in comune diverso.
Il trasferimento d’ufficio dei docenti in soprannumero sulla D.O.P., invece, si effettua al termine dei trasferimenti a domanda nell’ambito della provincia, prima di dare corso alle operazioni inerenti alla III fase dei trasferimenti (passaggi di cattedra e di ruolo e trasferimenti da fuori provincia).
In mancanza di posti disponibili, il docente verrà trasferito su un centro territoriale della provincia seguendo la tabella di viciniorità dei comuni in cui vi siano sedi amministrative di centri territoriali.