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AGGIORNAMENTO DELLE GRADUATORIE – POSSIBILE SCEGLIERE DUE PROVINCE DIVERSE

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Il decreto che aggiorna le Graduatorie ad Esaurimento è previsto per il 10 di aprile, concluse queste operazioni sarà la volta delle graduatorie di Istituto.Fra i precari c’è fermento poichè la scelta della provincia giusta potrebbe significare il ruolo già al primo anno, viceversa l’attesa si prolungherebbe ancora. Nei prossimo giorni dedicheremo uno speciale a queste tematiche nella speranza di essere utili ai tanti precari che quotidianamente ci seguono. Intanto vi proponiamo l’articolo sull’aggiornamento delle graduatorie a firma Antimo Di Geronimo.

Docenti precari ai blocchi di partenza per il rinnovo delle graduatorie a esaurimento. Le istanze, che potranno essere presentate solo via web, dovranno essere compilate ed inoltrate dal 10 aprile al 9 maggio prossimo, salvo modifiche dell’ultimo momento. E subito dopo verranno riaperte anche le graduatorie di istituto, per le quali, i termini di presentazione delle istanze dovrebbero essere fissati dal 10 maggio al 9 giugno.
Quanto alle graduatorie a esaurimento, le domande potranno essere presentate solo dai precari che risultano già inclusi negli elenchi in scadenza. Compresi i docenti che risultano attualmente inclusi con riserva. La particolarità di questi elenchi, infatti, è proprio quella di essere chiusi a chiave. Insomma, chi c’è, c’è e chi non c’è non c’è.
Salvo ovviamente, disposizioni speciali, che negli ultimi anni hanno aperto ripetutamente le porte delle graduatorie alle più svariate categorie di neoabilitati, di fatto, ponendo nel nulla la natura ad esaurimento di queste graduatorie. Che il legislatore aveva deciso di mantenere in vita solo fino a quando gli aspiranti già inclusi avessero trovato una sistemazione definitiva. Quest’anno, però, il governo sembra fare sul serio. E quindi la normativa sarà applicata senza eccezioni. I destinatari, dunque, sono soltanto i docenti precari già inclusi nelle graduatorie. Che potranno aggiornare il punteggio facendo valere i servizi prestati negli ultimi tre anni oppure altri servizi eventualmente omessi nelle precedenti istanze. E a ciò potranno aggiungere anche eventuali ulteriori titoli di studio (altre lauree, master, dottorati, specializzazioni) altre abilitazioni o specializzazioni per il sostegno. Oppure, ancora, eventuali situazioni riguardanti l’acquisizione di titoli che diano diritto alla riserva dei posti (legge 68/99) o a priorità nell’ordine delle assunzioni (legge 104/92).
Per quanto riguarda l’accesso alla quota di riserva, che viene consentito, prevalentemente, agli invalidi e agli orfani per lavoro, il decreto chiarisce che ai fini dell’assunzione sui posti riservati i candidati interessati devono dichiarare di essere iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio, di cui all’art. 8 della legge n. 68/99, in quanto disoccupati alla scadenza dei termini per la presentazione della domanda di aggiornamento. Salvo che abbiano già reso identica dichiarazione in occasione della presentazione di precedenti istanze di aggiornamento o di nuova iscrizione. In quest’ultimo caso gli interessati dovranno pertanto riconfermare soltanto il diritto alla riserva. L’amministrazione ha omesso di pronunciarsi sull’annosa questione dello stato di disoccupazione. Sulla quale, peraltro, a fronte di un orientamento ondivago della giurisprudenza amministrativa, la giurisprudenza ordinaria (che è l’unica competente in materia) ha affermato di recente che il fatto di essere titolari di una supplenza non può costituire preclusione del diritto a far valere la riserva. Resta il fatto, però, che gli uffici dovranno comunque continuare ad attenersi alle disposizioni ministeriali. E quindi, eventuali deroghe, potranno essere poste in atto solo dal giudice, previo esperimento dell’azione giudiziale da parte dei singoli interessati. Sempre che nel frattempo la giurisprudenza non sposi la tesi contraria. La domanda dovrà essere presentata anche da coloro che non hanno nulla da inserire. Perché la mancata presentazione dell’istanza comporta il depennamento automatico dagli elenchi. Il tutto sebbene una parte della giurisprudenza sia orientata a considerare illegittima tale esclusione.
É possibile spostarsi dalla provincia di attuale inclusione ad altra provincia, anche di altra regione. Fermo restando che lo spostamento deve riguardare necessariamente tutte le classi di concorso e le diverse graduatorie entro le quali l’interessato risulti incluso. Secondo quanto risulta a Italia Oggi, anche quest’anno sarà consentito di presentare la domanda per le graduatorie a esaurimento e la domanda per le graduatorie di istituto in province diverse.

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