fbpx

Valore abilitante diploma magistrale: 3 aprile VII Commissione discute interrogazione Marzana (M5S)

1270

Interrogazione a risposta in commissione 5-02249 presentato da MARZANA Maria

MARZANA, LUIGI GALLO, BRESCIA, VACCA, D’UVA, DI BENEDETTO, BATTELLI, SIMONE VALENTE e CHIMIENTI. — Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:

il decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, articolo 197, ha stabilito che «(…) il titolo conseguito nell’esame di maturità a conclusione dei corsi di studio (…) dell’istituto magistrale abilita, all’esercizio della professione ed all’insegnamento nella scuola elementare (…)»;

il decreto-legge n. 104 del 12 settembre 2013 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 128 dell’8 novembre 2013, con l’abolizione del comma 4-bis dell’articolo 1 legge n. 62 del 2000, ha riconosciuto al titolo di diploma magistrale pieno valore abilitante per l’insegnamento nella scuola paritaria aprendo, di fatto, la strada anche al riconoscimento del pieno valore abilitante nelle scuole statali;

la Commissione europea, in data 31 gennaio 2014, si è pronunciata sulla petizione avanzata da un docente italiano in merito alla conformità alla direttiva 2005/36 del diploma di maturità magistrale per poter insegnare negli stati dell’Unione europea (nel caso specifico Gran Bretagna). La Commissione, dopo aver analizzato la legislazione italiana, ha chiarito che il diploma magistrale costituisce qualifica piena all’insegnamento «fully qualified to teach in Italy», mentre il concorso a cattedre rappresenta soltanto una procedura di reclutamento nella scuola statale «the competition was just a recruitment procedure to get a permanent position in State schools»;

il Consiglio di Stato, sezione seconda, all’Adunanza di sezione del 5 giugno 2013, in riferimento al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, numero affare 04929/2012, con parere n. 03813/2013 dell’11 settembre 2013, così si è espresso: «(…) Illegittimo (…)] il decreto ministeriale n. 62 del 2011, nella parte in cui non parifica ai docenti abilitati coloro che abbiano conseguito entro l’anno 2001-2002 la c.d. abilitazione magistrale, inserendoli nella III fascia della graduatoria di istituto e non nella II fascia. (…). La disposizione è affetta da evidente eccesso di potere, in quanto contrastante con tutte le disposizioni di legge e di rango secondario, che sanciscono la natura abilitante del titolo conseguito negli istituti magistrali a seguito di regolare corso di studio. In altri termini, prima dell’istituzione della laurea in Scienza della formazione, il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell’infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale (per la scuola primaria) dovevano considerarsi abilitanti, secondo l’articolo 53 R.D. 6 maggio 1923, n. 1054, in combinato disposto con l’articolo 197 d.l. 16 aprile 1994, n. 297. Ciò è sancito inoltre dal decreto ministeriale 10 marzo 1997, dall’articolo 15, co. 7, del d.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, ed infine, recentemente, ai fini dell’ammissione al concorso a cattedre, dal d.d.g. n. 82 del 24 settembre 2012. Pertanto sotto questo profilo il ricorso deve essere accolto ed annullato il decreto ministeriale n. 62 del 2011, nella parte in cui esclude dalla II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto gli aspiranti in possesso di maturità magistrale abilitante conseguita entro l’anno scolastico 2001-2002»;

considerato che, in precedenza, rispetto al parere emesso dal Consiglio di Stato l’amministrazione conservava margini di discrezionalità potendo discostarsene, con l’intervento della legge n. 69 del 18 giugno 2009, articolo 69, che modifica in parte l’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 1199 del 24 novembre 1971, il Ministro competente deve adottare atti conformi al parere del Consiglio di Stato –:

se il Ministro interrogato non ritenga opportuno intervenire celermente, a seguito del parere del Consiglio di Stato, al fine di modificare il provvedimento dichiarato illegittimo, consentendo l’inserimento nella seconda fascia di istituto dei docenti di scuola dell’infanzia e di scuola primaria in possesso dei titoli conseguiti entro l’anno scolastico 2001-2002, riconoscendo il pieno valore dell’abilitazione all’insegnamento in tali ordini di scuola e conseguentemente annullare l’attivazione dei corsi PAS per i suddetti docenti. (5-02249)

In questo articolo