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SCUOLA – QUANDO LA CONTESTAZIONE D’ADDEBITO DEL DIRIGENTE PUÒ AVERE CONSEGUENZE E QUANDO È NULLA?

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Ho ricevuto una contestazione di addebito dal dirigente scolastico nella quale vengo accusata, da un paio di ragazzi, di tenere in classe un comportamento non adeguato alla funzione che svolgo. Ho chiesto al dirigente di specificare meglio le accuse, ma mi ha risposto freddamente che, se ho qualcosa da dire, devo dirlo in sede di convocazione per il contraddittorio. Come posso difendermi?
lettera firmata

La Suprema corte ha chiarito a più riprese che «la contestazione dell’addebito deve esprimersi nell’attribuzione di fatti rilevanti e precisi e di univoco significato, al fine di consentire al lavoratore un’idonea e piena difesa». Tale omissione determina, infatti, l’illegittimità del provvedimento disciplinare (si veda la sentenza 15006/13 in un caso in cui nella contestazione era stato indicato erroneamente il giorno in cui sarebbe stato commesso il fatto addebitato, mancanza ritenuta decisiva dalla Suprema corte ai fini dell’illegittimità del provvedimento). L’interessato, dunque, può far valere la genericità della contestazione in sede di contraddittorio sia recandosi di persona che presentando una memoria. Successivamente, qualora il dirigente dovesse ritenere di procedere ugualmente, potrà esperire l’azione giudiziale e, in quella sede, potrà far valere nuovamente tale genericità con buone probabilità di ottenere un provvedimento favorevole.

Antimo Di Geronimo

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