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SCUOLA – PERDENTI POSTO COSA FARE? INTANTO PER LE SCUOLE È CORSA CONTRO IL TEMPO

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Le graduatorie dovranno essere pubblicate dal 30 marzo, le scuole costrette (visti i tagli all’organico ATA) agli straordinari per individuare i docenti perdenti posto (anche loro vittime dei tagli agli organici).Per gli interessati che si trovano per la prima volta in situazione di perdente posto è una giungla di norme fra domande condizionate e notifiche. Ne scrive Antimo Di Geronimo nell’articolo che segue.

Scuole alle prese con le graduatorie di istituto per l’individuazione dei docenti soprannumerari. In questi giorni i dirigenti scolastici stanno invitando i docenti a compilare le schede per la rilevazione dei titoli e dei punteggi, in vista della compilazione delle graduatorie interne. Che dovranno essere pubblicate, obbligatoriamente, nel periodo compreso tra il 30 marzo e il 14 aprile prossimi.
Né prima, né dopo. A nulla rilevando che il 30 marzo cada di domenica, perché il differimento del termine scatta solo se è l’ultimo giorno ad essere festivo e non se la festività ricade nel primo giorno del periodo utile ai fini della decorrenza del termine (art. 155 c.p.c.). L’articolo 23, comma 3, del contratto sui trasferimenti dispone, infatti, che i dirigenti scolastici, entro i 15 giorni successivi alla scadenza delle domande di trasferimento, che quest’anno è fissata al 29 marzo prossimo, debbano formulare e affiggere all’albo le graduatorie per l’individuazione dei soprannumerari. Gli elenchi dovranno essere compilati applicando la tabella di valutazione dei titoli allegata al contratto, facendo riferimento alle disposizioni sui trasferimenti d’ufficio.
Disposizioni che prevedono una diversa valutazione del punteggio preruolo. In pratica, mentre ai fini della mobilità a domanda ogni anno di servizio di ruolo vale tre punti, per la mobilità d’ufficio, i primi 4 anni valgono 3 punti e gli anni eccedenti i primi 4 valgono solo 2 punti. Fermo restando, però, che possono essere fatti valere soltanto i titoli in possesso degli interessati entro il termine previsto per la presentazione della domanda di trasferimento. E cioè, entro il 29 marzo prossimo.
La scheda andrebbe corredata con gli stessi allegati necessari ai fini delle domande di mobilità: l’allegato D, che serve per autocertificare i servizi; l’eventuale allegato F, per documentare il possesso del diritto alla maggiorazione di punteggio dovuta a chi abbia prestato almeno 3 anni di servizio nella stessa scuola e le varie dichiarazioni personali, che valgono come titoli ai fini dell’attribuzione delle altre tipologie di punteggio e per le precedenze. In quest’ultimo caso, però, se si tratta di precedenze collegate allo stato di handicap o all’assistenza di congiunti portatori di handicap grave in qualità di referenti unici, è necessario allegare alla scheda anche la certificazione sanitaria.
In più, se si tratta della precedenza prevista per chi assiste un portatore di handicap grave, la scheda va corredata anche con le dichiarazioni di impossibilità oggettiva a prestare assistenza, formate e sottoscritte da eventuali co-obbligati a tale assistenza. Va detto, inoltre, che le precedenze, che nella mobilità a domanda danno titolo ad una priorità nei movimenti, nel caso della graduatoria di istituto danno titolo alla inamovibilità d’ufficio. Sempre che, al posto del titolare della precedenza, possa essere trasferito altro docente non titolare dello stesso beneficio. In caso contrario, infatti, il possesso della precedenza non basta ad evitare il trasferimento d’ufficio. Si pensi, per esempio, al caso in cui nella sede scolastica vi sia una sola cattedra nella disciplina di interesse e tale cattedra venga soppressa per mancanza di alunni.
Dopo la pubblicazione della graduatoria di istituto, una volta individuato il docente soprannumerario da trasferire d’ufficio, l’amministrazione dovrà notificare all’interessato la situazione di soprannumerarietà invitandolo a produrre la domanda di trasferimento. In tal caso, l’interessato potrà produrre la cosiddetta domanda condizionata. E cioè un’istanza con la quale manifesti la propria volontà di cambiare scuola solo al permanere della propria situazione di soprannumerarietà.
Se il docente dovesse andare incontro al trasferimento, maturerà comunque una precedenza al rientro nella sede da dove sarà stato trasferito d’ufficio e, di anno in anno, avrà titolo a presentare domanda di utilizzazione mantenendo e continuando a maturare il punteggio di continuità

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