Sono un docente di scuola secondaria di primo grado. Gradirei sapere se per redigere, approvare e trascrivere un verbale relativo a un consiglio di classe si può pretendere l’immediatezza o se invece i tempi possono essere dilatati. A tal proposito sono previste, in apertura di una seduta di consiglio, la lettura e la rettifica (con approvazione) del verbale della seduta precedente? Esiste una normativa di riferimento? Chiedo questo perché ho avuto dei seri problemi in seguito a un episodio accaduto all’interno di un consiglio di classe e alla sua verbalizzazione, quest’ultima è avvenuta solo dieci giorni prima del successivo consiglio e durante quest’ultimo un collega ha apportato diverse rettifiche (approvate a maggioranza), inducendo i membri del consiglio a fare grossi sforzi di memoria e talvolta anche a dubitare di ciò che si era affermato durante la seduta precedente.In tali condizioni come può un verbale essere uno strumento di tutela per i docenti? Inoltre, poichè nella mia scuola sono anni che si ricorre alla modalità di «smistamento» degli alunni presso le varie classi dell’istituto quando gli insegnanti sono assenti, vorrei sapere se posso oppormi a tale «sistema «senza incorrere in sanzioni disciplinari.
Il processo verbale è un documento dal quale deve potersi evincere il processo di formazione della volontà collegiale e la decisione assunta all’esito di tale processo (cfr. Cons. Stato, VI, 9 giugno 2005, n. 3042). Giova ricordare, peraltro che «il verbale della seduta di un organo collegiale non è mai la riproduzione meccanica di una discussione orale, ma è un documento giuridico che riporta ciò che giuridicamente interessa (cfr. Tar Lazio set. 792/1980)». La prassi invalsa vuole che la lettura e l’approvazione del verbale debbano avvenire in apertura della riunione immediatamente successiva dell’organo collegiale (cfr. Cons. Stato, VI, 6208 dell’11 dicembre 2001). Non sono ammesse rettifiche seduta stante (salvo che per gli errori materiali e per le omissioni sostanziali). Del verbale, infatti, va data lettura a seguito della formazione dell’atto, che avviene con l’apposizione della firma dell’estensore ed, eventualmente, del presidente dell’organo collegiale. Eventuali rilievi ed espressioni di dissenso a vario titolo vanno documentati nel verbale della seduta successiva. I componenti l’organo collegiale che ritenessero di esprimere voto contrario hanno titolo a pretendere la verbalizzazione di tale dissenso ai sensi dell’articolo 24 del decreto del presidente della Repubblica 3/57. Quanto alla prassi deteriore del trasferimento degli alunni in altre classi, in coincidenza con l’assenza del docente, essa va assolutamente evitata quanto meno perché in palese violazione della normativa sulla sicurezza. Secondo la normativa vigente, infatti, in ogni aula dovrebbero essere garantiti 1,80 metri quadri netti per persona nelle scuole dall’infanzia alle medie e 1,96 metri quadri, sempre netti, nelle scuole superiori. I limiti sono contenuti nel decreto interministeriale 18 dicembre 1975, emanato dai ministeri dei lavori pubblici e della pubblica istruzione. Per le soluzioni si veda la nota Miur n. 9839 dell’8/11/2010.
ItaliaOggi