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GLI ALUNNI DISABILI NON DEVONO ESSERE TRATTENUTI NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA

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Dal momento che la Legge 53/03 prevede per tutti l’inizio della scuola primaria a sei anni non si può trattenere un alunno con disabilità un anno in più nella scuola dell’infanzia
Eventuali trattenimenti, quindi, devono riguardare solo situazioni eccezionali e non sono di facile attuazione. Lo spirito della legge è infatti rivolto ad evitare che il divario di età fra il bambino con disabilità ed i compagni possa comportare difficoltà per l’integrazione.
Se un bimbo con disabilità viene trattenuto oltre il compimento del sesto anno presso la scuola dell’infanzia, si interrompe anche la relazione affettiva con i compagni, con la privazione delle relazioni amicali che ne deriva.
L’argomento è tornato in primo piano proprio in questi giorni al Miur che aveva emanato la nota n. 338, con cui si consentiva agli alunni stranieri adottati di permanere nella scuola dell’infanzia, al fine di raggiungere un equilibrio psicologico e apprenditivo utile ad affrontare l’inizio della scuola dell’obbligo.
All’interno di tale documento, per giustificare la deroga all’inizio dell’obbligo scolastico, veniva citato l’esempio degli alunni con disabilità, per i quali una circolare degli anni ’70 aveva appunto consentito tale deroga.
Dopo l’intervento della FISH la nota n. 338 è stata sospesa e sostituita con la nota n. 547/14. In essa non si fa più alcun riferimento alla vecchia circolare degli anni ’70 e si consente eccezionalmente il trattenimento per un solo anno per alunni che necessitano di una speciale attenzione, ai sensi della Direttiva del 27/12/12 sui Bisogni Educativi Speciali e successive circolari applicative. Si chiarisce inoltre che tale disposizione può essere applicata in caso di motivi gravi o di salute, come previsto dal D. Lgs. 297/94.
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