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FERIE NON GODUTE – ADDIO ALLA MONETIZZAZIONE DELLE FERIE

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Sono un insegnante di scuola dell’infanzia con contratto a tempo determinato, vorrei avere delle delucidazioni in merito all’articolo 1 Legge 228/2012 com. 55, e precisamente alla parola «limitatamente», visto che il mio dirigente non vuole concedermi i giorni di ferie assegnandomeli d’ufficio e anche i giorni di ferie non ancora maturati: esempio giorni di pasqua già protocollati. Posso denunciare questo abuso di potere, visto che protocolla in anticipo giorni di ferie non ancora maturati?

La normativa citata dal lettore prevede che le ferie non debbano più essere fruite solo nei periodi di sospensione delle attività didattiche (luglio e agosto), ma anche nei periodi di sospensione delle lezioni, compresi ponti e vacanze. La ratio delle nuove disposizioni è quella di precludere ai docenti la possibilità di fruire dell’indennità per ferie non godute (cosiddetta monetizzazione delle ferie). Resta il fatto, però, che anche seguendo questo nuovo criterio, l’amministrazione non può liberarsi totalmente del credito maturato dai docenti interessati, perché i periodi di sospensione delle lezioni spesso non coprono l’intero periodo maturato dagli interessati ai fini delle ferie. Fermo restando che la normativa prevede che le ferie vadano obbligatoriamente fruite anche nei periodi di sospensione delle lezioni e l’amministrazione deve informarsi a tale obbligo. E ciò spiega il comportamento del dirigente, comportamento, a dire il vero, eccessivo visto che il docente non maturerebbe il diritto alla monetizzazione ma la differenza tra i giorni di ferie maturate e i giorni di sospensione delle lezioni.

ItaliaOggi

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