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SUPPLENZE – IL SERVIZIO PRESTATO SENZA TITOLO DI STUDIO VALIDO VA RETRIBUITO MA…

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Una sentenza che finalmente fa chiarezza circa il servizio prestato nelle scuole senza titolo di studio valido. Il Tribunale di Ravenna con un’ordinanza emessa in sede di reclamo ha sancito che il servizio prestato nella scuola senza titolo di studio valido va lo stesso retribuito ma non matura punteggio, ne scrive Antimo Di Geronimo qui di seguito.

Il servizio di insegnamento prestato senza il possesso del titolo di studio va retribuito, ma non dà titolo alla maturazione del punteggio. Lo ha stabilito il Tribunale di Ravenna, con un’ordinanza emessa in sede di reclamo, depositata l’8 gennaio scorso (RGL n. 1238/2013). A questo proposito, i giudici hanno spiegato che il rapporto di pubblico impiego è regolato da atti formali dell’amministrazione. E il servizio valutabile è solo quello che trova fondamento in un atto valido dell’amministrazione medesima. Ciò perché l’articolo 2126 del codice civile, pur comportando la salvezza degli effetti retributivi e previdenziali propri del rapporto di lavoro subordinato, non opera una generale equiparazione tra rapporto di lavoro invalido e rapporto regolarmente costituito.

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