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ATTENZIONE SUPPLENZE – SE IL SUPPLENTE NON ACCETTA, L’ONERE DELLA PROVA RICADE SULLA SCUOLA, LO STABILISCE UNA SENTENZA

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Proprio così, lo sancisce la sentenza della Corte d’appello di Trieste del 20 febbraio scorso. La scuola è tenuta a conservare la rinuncia del supplente, se non lo fa sarà tenuta a risarcirlo, dunque l’onere della prova ricade sull’istituzione scolastica e non sul precario.
Ne scrive Antimo Di Geronimo nell’articolo che segue.

Se la scuola non conserva il documento dal quale risulta che il supplente sia stato ritualmente convocato e non abbia preso servizio di propria volontà, l’amministrazione è tenuta a risarcire il danno da mancata assunzione all’avente titolo. Non è su quest’ ultimo, infatti, che ricade l’onere della prova di non essere stato contattato dalla scuola, ma sull’amministrazione scolastica. Lo ha stabilito la Corte d’appello di Trieste con una sentenza depositata il 20 febbraio scorso (557/13). I fatti risalgono al 2006. E cioè a un periodo in cui non era ancora stata introdotta la prassi degli sms e della posta elettronica. Ma il principio affermato dalla Corte d’appello è ancora attuale e va tenuto nel giusto conto dai dirigenti scolastici. Perchè non sempre è possibile utilizzare gli strumenti elettronici per interpellare gli aspiranti. Attualmente la materia è regolata dall’articolo 11 del decreto ministeriale 13.07.2011, n. 62. Il dispositivo prevede l’utilizzo della piattaforma Vivifacile: un ambiente web che consente alle scuole di individuare tempestivamente gli aspiranti, verificando previamente se sono già titolari di un incarico di supplenza oppure sono liberi. Oppure, ancora, se sono titolari di un mero spezzone e, quindi, abbiano diritto al completamento. La piattaforma consente alle scuole di contattare direttamente gli aspiranti con un sms e tramite l’invio di una e-mail recante la proposta di lavoro in dettaglio. L’utilizzo di tali strumenti esime la scuola dall’onere materiale di formare un’apposita documentazione dalla quale possa dimostrarsi, a distanza di tempo, il corretto svolgimento degli adempimenti di rito.
E-mail ed sms, infatti, lasciano traccia nel sistema informatico. E dunque, per così dire, si autodocumentano. Ma se la piattaforma Vivifacile non dovesse funzionare al momento della necessità, oppure sia la stessa istituzione scolastica a trovarsi nella condizione di non poter utilizzare funzionalmente la propria dotazione informatica, lo stesso decreto 62/2001, stabilisce che debbano essere utilizzati i vecchi strumenti di convocazione previsti dal decreto 56 del 28 maggio 2009. Tali strumenti, elencati nell’articolo 11 del dispostivo, prevedono anche l’utilizzo del telefono. E a quel punto scattano anche gli oneri di documentazione a carico dell’amministrazione scolastica procedente. In particolare l’uso del mezzo telefonico, sia fisso che mobile deve assumere la forma del fonogramma, da registrare agli atti della scuola, con l’indicazione del giorno e dell’ora della comunicazione, del nominativo di chi l’effettua e della persona che abbia dato risposta o l’annotazione della mancata risposta. E per le supplenze che si preannunciano di durata non inferiore a trenta giorni la proposta di assunzione deve essere effettuata, comunque, per telegramma o per sms con avviso di ricezione o tramite e-mail, con avviso di ricezione, all’indirizzo di posta elettronica. Il rispetto della procedura e l’osservanza dei relativi oneri di documentazione sono da considerarsi tassativi.
Perchè costituiscono l’unico strumento di difesa che ha l’amministrazione scolastica in sede di giudizio per dimostrare di avere fatto le cose in regola. Non sono rari i casi, infatti, in cui le scuole sono costrette ad assumere docenti o lavoratori appartenenti al personale Ata dopo avere scorso le graduatorie di istituto fino alle ultime posizioni. Non per indisponibilità di aspiranti, ma solo perchè gli aspiranti ai vertici delle graduatorie risultano irreperibili. E proprio in questi casi, se gli irreperibili intentano una causa, l’onere di provare tale irreperibilità ricade sempre e comunque sull’amministrazione.
Che può farlo solo ed esclusivamente esibendo la documentazione. E se la documentazione non c’è, la condanna dell’amministrazione è pressocchè certa. In più, siccome la condanna espone l’amministrazione all’onere del pagamento delle spese legali, ciò può determinare l’insorgenza del danno erariale e l’esposzione del dirigente al giudizio di rivalsa davanti alla Corte dei conti.

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