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DIRITTO ALLO STUDIO – DI QUANTI PERMESSI PUÒ USUFRUIRE IL DOCENTE AL QUALE SONO STATE ACCORDATE LE 150 ORE?

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Sono un’insegnante inserita nella graduatoria del diritto allo studio. Sono iscritta all’università dell’Aquila ed abito e insegno a Cassino da dove non ci sono collegamenti con mezzi pubblici che mi permettano di raggiungere tale sede e tornare nella stessa giornata. Secondo il DSGA mi spetta solo ed esclusivamente il giorno per dare gli esami e mi è stata contestata la richiesta del giorno per raggiungere la sede e il giorno per tornare. Inoltre potrei seguire i corsi in altra università più vicina e attestarlo con autocertificazione visto che la sede dell’Aquila è lontana e scomoda?

Le risposte che fornisco partono dal presupposto che lei sia stata autorizzata a fruire, con decorrenza 1° gennaio 2014, un numero di ore(quante?) per frequentare un corso universitario. Le ricordo, preliminarmente, che modalità di applicazione delle norme che disciplinano il diritto allo studio sono riportate nei singoli contratti integrativi regionali, dellaregione Lazio nel suo caso.
Nella maggior parte di detti contratti viene precisato che le ore di permesso autorizzate sono comprensive del tempo necessario per raggiungere la sede di svolgimento dei corsi o degli esami.
Sempre che non lo vieti espressamente in contratto, nulla osta che si possano seguire i corsi presso una diversa università, previa attestazione anche autocertificata dei giorni di frequenza e di quelli degli esami. In ogni caso non compete al DSGA sindacare in materia, ma esclusivamente al dirigente scolastico o a un suo diretto collaboratore.

ItaliaOggi

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